Investimenti e poltrone

La Corte dei Conti il 28 maggio 2019, in audizione alla Commissione Parlamentare di Controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, così dichiarava La gestione del risparmio previdenziale ha peculiarità sue proprie orizzonte temporale molto ampio, estrema rilevanza delle variabili demografiche generali e relative a specifiche categorie professionali

Si tratta di elementi che ragionevolmente spingono i gestori a fare scelte di allocazione degli attivi che si collocano nella parte inferiore della curva rischio/rendimento. Tuttavia, essa presenta numerosi aspetti in comune con altre forme di gestione del risparmio tra questi emerge il dato di fatto per cui le scelte sbagliate si ripercuotono, più che su chi le compie, su coloro che hanno affidato le proprie risorse alla gestione. Nel delineato contesto, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata del soggetto che le esercita, tutte le gestioni di risparmio, siano esse svolte da banche, intermediari mobiliari, fondi comuni, assicurazioni, sono negli ordinamenti moderni assistite da un sistema di regole che attengono ai limiti alla concentrazione del rischio, a standard minimi di patrimonio, a procedure da rispettare nella allocazione degli asset, se non a veri e propri divieti riguardo alla acquisizione di attività particolarmente rischiose, a criteri severi da rispettare nella valorizzazione in bilancio dei beni detenuti. In Italia queste regole prudenziali trovano addirittura copertura nella Carta fondamentale, lì dove, all’art. 47, prevede che La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”. Date queste premesse, il regolamento previsto dall’art. 14, comma 3 del d.l. 98 del 2011 assume significativa rilevanza, in quanto necessario al fine di assicurare completezza al sistema nazionale delle regole chiamate a disciplinare la gestione del risparmio, mediante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e di banca depositaria. Nel predisporlo occorrerebbe però tenere a mente la natura peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio/rendimento qualunque tentativo di spingere le casse verso questo crinale finirebbe per contraddire la loro funzione. Come pure la regolamentazione non potrebbe spingersi fino a vanificare la natura di enti privati delle casse, ribadita di recente nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017. Le predette considerazioni rafforzano la necessità e l’urgenza che i competenti organi giungano quanto prima al perfezionamento del regolamento, voluto dal legislatore, che fornisca un assetto normativo uniforme degli investimenti delle casse previdenziali anche sotto il profilo dei documenti illustrativi dei criteri e delle metodologie adottate. Un ulteriore tassello dovrebbe essere quello di impedire ai rappresentanti delle Casse di andare a occupare posti nei C.d.A. o nei Consigli di indirizzo delle varie società nelle quali si investe e questo per non dare adito al sospetto che l’investimento sia fatto per la poltrona. Gli esempi sono molteplici e ve li risparmio tutti perché a me interessano i principi e non certo le persone. Durante la mia presidenza io non ho mai assunto incarichi esterni legati agli investimenti ma abbiamo sempre affidato l’incarico ad esterni competenti. Soccorrono al riguardo, a mio sommesso avviso, le linee guida ANAC lo stesso che nella bozza di regolamento ha imposto le gare ad evidenza pubblica che, di fatto, hanno bloccato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il motivo mi par facilmente comprensibile a tutti. Un importante contributo definitorio è poi intervenuto con le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” adottate dall’ANAC il 19 marzo 2015, poste in consultazione e poi definitivamente approvate nel giugno 2015, frutto di un comune lavoro di approfondimento svolto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sintetizzato nel documento congiunto con il MEF/ANAC del dicembre 2014 . Le Linee guida ANAC consentono ora, da un lato, di ricomprendere nella categoria non solo le società di capitali, ma anche le altre forme giuridiche privatistiche, quali le fondazioni e le associazioni, e dall’altro di distinguere meglio tra enti in controllo” quelli controllati ai sensi dell’art. 2359, punti 1 e 2, c.c. e enti a partecipazione non maggioritaria”. La distinzione è adottata ai fini dell’applicazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione negli enti in controllo pubblico le misure devono riguardare l’intera organizzazione dell’ente, negli enti a partecipazione 17 non maggioritaria le misure riguardano le attività di pubblico interesse eventualmente svolte e sono integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 , ovvero ai fini di trasparenza negli enti in controllo pubblico la trasparenza riguarda, sia pure con adattamenti che tengano conto della possibile rilevanza di attività puramente commerciali svolte, l’organizzazione dell’ente e le attività di pubblico interesse svolte nelle enti a partecipazione non maggioritaria riguarda le sole attività di pubblico interesse . Essa si rivela utile perché ha effetti anche sul regime delle inconferibilità e incompatibilità, nel senso che gli incarichi da disciplinare sono sicuramente quelli conferiti negli enti in controllo pubblico, perché nella nozione di controllo vi è una forte assimilazione di questi enti alle pubbliche amministrazioni, sotto un profilo che privilegia, al di là del dato formale la forma privatistica della società, della fondazione o dell’associazione , la rilevanza pubblica dell’ente, perché esso si ritiene costituito per lo svolgimento di attività di pubblico interesse o perché, in virtù della partecipazione maggioritaria esso è da ritenersi finanziato con risorse pubbliche .