Quali sono i requisiti imprescindibili per l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati?

Con sentenza n. 15/20, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito quali sono i tre requisiti imprescindibili cui deve essere in possesso l’avvocato di un ente pubblico che richieda l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati.

Decidendo sul ricorso proposto dall’avvocato avverso il provvedimento del COA di Milano che le aveva negato la richiesta di inserimento nell’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati di Milano con esercizio limitato alle cause ed agli affari legali di una società , il CNF, con sentenza n. 15/20 del 4 febbraio, ha chiarito quali sono i requisiti di cui bisogna essere in possesso ai fini dell’iscrizione in tale elenco. In particolare, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati degli avvocati di enti pubblici , nei limiti consentiti dall’art. 18 l. n. 247/2012, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili - deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma - colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente - la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento . A tali elementi, precisa il Consiglio, si unisco ulteriori circostanze, quali quelle della sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale . Nell’esaminare il ricorso, il CNF ha anche ribadito che il COA, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l’iscrizione all’albo, prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto , oltre all’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato . E ciò in forza del disposto di cui all’art. 17, comma 12, l. n. 247/2012 che contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile . Infine, il Consiglio ha qui l’occasione di precisare che, in materia di tenuta degli albi e degli elenchi, la sua giurisdizione si limita al sindacato sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dai COA, potendo decidere nel merito nell’unico caso previsto dall’art. 17, comma 7, quarto periodo, l. n. 247/2012, nell’eventualità dell’impugnazione del silenzio serbato dal Consiglio territoriale sulla domanda di iscrizione.

CNF_sentenza_15_2020