Comunicazioni e notificazioni esclusivamente telematiche anche per i giudizi innanzi al CNF

Il nuovo disposto dell’art. 16 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 211/2012, ha esteso ai giudizi celebrati innanzi al Consiglio Nazionale Forense la regola per cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vanno ora effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Con la circolare n. 7-C-2020 indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, dei Consigli Distrettuali di Disciplina e delle Unioni Regionali Forensi, il Consiglio Nazionale Forense ricorda che in seguito alle modifiche che l’art. 3, comma 1- ter , d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella l. n. 70/2020, ha apportato all’ art. 16, comma 4, il d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 211/2012, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vanno ora effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubblica amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti. Inoltre, il CNF rammenta che lo stesso art. 16, al comma 6 , prevede che le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario . E ancora, al comma 8 , l’articolo prevede che quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’art. 136, comma 3, e gli artt. 37 e ss. c.p.c. .