Non è tardivo il ricorso proposto entro 30 giorni dinanzi al CNF contro la sentenza del COA notificata dopo il 1° gennaio 2015

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dall’art. 61 l. n. 247/2012, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2.

Lo hanno chiarito le Sezioni Unite con sentenza n. 19676/20 depositata il 21 settembre. L’avvocato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività proposto contro la decisione del COA di Milano che lo aveva ritenuto responsabile della violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità e diligenza, condannandolo alla sanzione della censura. In particolare, il CNF ha sostenuto che il termine di 30 giorni ex art. 61 l. n. 247/2012 è riferibile esclusivamente alle impugnazioni avverso del CDD, mentre per quelle pronunciate dal COA trova applicazione il termine di 20 giorni di cui all’art. 50 r.d. n. 1578/1933. Nell’esame del ricorso, la Cassazione si interroga su quale dei due regimi evidenziati dal ricorrente sia applicabile al caso di specie. Sul tema la Corte rileva che le Sezioni Unite si sono già espresse stabilendo un orientamento a cui si intende dare continuità secondo cui, in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati , il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dall’art. 61 l. n. 247/2012, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2 ciò in quanto la regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, della citata legge impedisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto della norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti. Né assume rilievo, rispetto a tale ricostruzione del sistema, la circostanza che la decisione sia stata pronunciata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati secondo il precedente ordinamento, anziché dal Consiglio Distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense . Ebbene, posta tale regola, la Cassazione rileva che nel caso di specie, la pronuncia assunta dal COA di Milano il 10 novembre 2014 è stata notificata all’interessato il 3 marzo 2015, pertanto, il termine per proporre il ricorso avanti al CNF era quello di 30 giorni di cui all’art. 61 l. n. 247/2012. Per tale motivo, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 15 – 21 settembre 2020, n. 19676 Presidente Curzio – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - L’avv. D.C. , sottoposto a procedimento disciplinare per diversi capi di incolpazione per violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità e diligenza, è stato ritenuto responsabile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano, in esito all’adunanza del 10 novembre 2014, e condannato alla sanzione della censura. 2. - Avverso tale decisione, notificata in data 3 marzo 2015, l’avv. D. ha proposto ricorso, con atto depositato il 27 marzo 2015. 3. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 7 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Il CNF ha rilevato che, mentre la decisione impugnata è stata notificata all’avv. D. in data 3 marzo 2015, il ricorso è stato depositato solo in data 27 marzo 2015, dunque quattro giorni dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni, verificatasi il 23 marzo 2015. Secondo il giudice disciplinare, il termine di trenta giorni di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 61 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense è riferibile esclusivamente alle impugnazioni avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, mentre per quelle pronunciate dal Consiglio dell’ordine degli avvocati continua a trovare applicazione il termine di venti giorni previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50 Ordinamento della professione di avvocato , convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 e ciò anche dopo l’entrata in vigore, il 1 gennaio 2015, del regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, sul nuovo procedimento disciplinare. 4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense il D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 e il 12 novembre 2019, sulla base di due motivi. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione dell’esecutorietà della decisione impugnata. L’intimato Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. - In prossimità dell’udienza, il pubblico ministero ha depositato le proprie motivate conclusioni. Il ricorrente, a sua volta, ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo l’avv. D. denuncia la violazione degli artt. 61 e 65 della Legge Professionale Forense, nonché dell’art. 33 del regolamento disciplinare, avendo il Consiglio nazionale forense continuato ad applicare, benché abrogato, del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50. Il ricorrente si duole che il CNF, nel dichiarare inammissibile il ricorso, abbia fatto illegittima applicazione delle norme abrogate della vecchia legge professionale circa i termini di impugnazione delle decisioni disciplinari. Con il secondo motivo la difesa del D. sostiene che se avesse affrontato il merito dell’impugnazione, il CNF avrebbe dovuto constatare che la decisione del COA era carente di motivazione e di fondamento. In ogni caso, il giudice disciplinare avrebbe dovuto ridurre la sanzione inflitta, irrogandola, solo per gli addebiti effettivamente valutati come sussistenti, nel limiti dell’avvertimento. 2. - Il primo motivo è fondato. 2.1. - Ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 61, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF. Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, prevedeva invece che avverso le decisioni del consiglio dell’ordine degli avvocati l’impugnazione dinanzi al CNF dovesse essere proposta entro venti giorni dalla notificazione. 2.2. - Al fine di stabilire se l’atto di impugnazione proposto dall’avv. D. avverso la decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano sia o meno tempestivo, occorre verificare quale dei due regimi suindicati sia ratione temporis applicabile al caso di specie. 2.3. - A tale riguardo, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già stabilito, con un orientamento al quale il Collegio intende dare ulteriore continuità, che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 61, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2 ciò in quanto la regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, della citata Legge impedisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto della norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore del previsti regolamenti. Nè assume rilievo, rispetto a tale ricostruzione del sistema, la circostanza che la decisione sia stata pronunciata dal consiglio dell’ordine degli avvocati secondo il precedente ordinamento, anziché dal consiglio distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense Cass., Sez. Un., 12 settembre 2017, n. 21113 Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2018, n. 27756 Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2018, n. 32360 Cass., Sez. Un., 17 luglio 2019, n. 19230 Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31026 . 2.4. - Facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, si trae la conclusione che l’impugnazione della decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano doveva avvenire secondo le regole fissate dalla L. n. 247 del 2012. Quella pronuncia, infatti, benché assunta il 10 novembre 2014, è stata notificata all’interessato soltanto in data 3 marzo 2015 in questa data, il termine per proporre il ricorso avanti al Consiglio nazionale forense era, dunque, quello di trenta giorni, previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 61. Ne deriva che il ricorso al CNF, depositato in data 27 marzo 2015, siccome proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui al citato art. 61, doveva essere ritenuto tempestivo. 3. - Resta assorbito l’esame del secondo motivo. 4. - Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata. La causa deve essere rinviata al CNF, il quale provvederà ad esaminare il merito dell’impugnazione erroneamente dichiarata inammissibile per tardività. 5. - La cassazione della sentenza impugnata comporta altresì l’assorbimento dell’esame della richiesta di sospensione dell’esecutorietà della decisione. 6. - Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, in ragione della natura del procedimento e della questione decisa. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e l’istanza di sospensione cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Consiglio nazionale forense, in diversa composizione compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.