Avvocato vs cliente per il pagamento del compenso: come liquidare la somma spettante al legale?

In tema di liquidazione dei compensi dell’avvocato a carico del cliente, il giudice deve fare riferimento al valore corrispondente all’entità della domanda mentre in caso di liquidazione a carico del soccombente occorre fare riferimento, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18942/20, depositata l’11 settembre. Un avvocato agiva ex art. 702- bis c.p.c. per ottenere la condanna di un cliente al pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte a suo favore. La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale ritenendo dimostrata l’attività svolta dal legale. Per la liquidazione del compenso, mancando una pattuizione tra le parti, il Tribunale aveva applicato il d.m. n. 55/2014 vigente al momento della rinuncia al mandato difensivo ed aveva determinato il valore della causa sulla base della cifra attribuita alla parte vincitrice con la sentenza che ha definito il giudizio di merito. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi proprio per il criterio applicato dal giudice nell’individuare il valore della causa. Il Collegio richiama l’art. 5, comma 1 e 2, d.m. n. 55/2014 precisando che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda mentre in caso di liquidazione dei compensi a carico del soccombente occorre fare riferimento, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice. Il Tribunale ha dunque errato nel liquidare il compenso richiesto dall’avvocato al proprio cliente sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice. Ciò posto, la Corte precisa che, in virtù della seconda parte del comma 2 dell’art. 55 e della prima parte del successivo comma 3, il giudice deve verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia , come determinato anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale richiesto dal cliente. La giurisprudenza ha infatti affermato che nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economica della controversia Cass. Civ. n. 18507/18 e n. 1805/12 . In altre parole, il giudice è chiamato a verificare l’attività difensiva svolta dal legale a favore del cliente, tenendo conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro idoneo o se esso sia inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia quando ad esempio il legale abbia chiesto una somma ingiustificatamente esagerata rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita. In tal caso infatti il compenso non potrebbe essere considerato corrispettivo della prestazione espletata. In conclusione, il ricorso si rivela fondato e la Corte cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 3 luglio – 11 settembre 2020, n. 18942 Presidente Cosentino – Relatore Dongiacomo Fatti di causa L’avv. E. M., con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., ha chiesto la condanna di T.G. al pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte in favore di quest’ultimo nella causa iscritta al n. 413/2011 di RG del tribunale di Gela. T.G. si è costituito in giudizio ed ha chiesto, tra l’altro, il rigetto della domanda in quanto infondata. Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda proposta dal ricorrente. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che, sulla base degli atti prodotti in giudizio, risulta dimostrato che l’avv. M. ha prestato la sua attività professionale in favore del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione in materia bancaria iscritto al n. 413/2011 di RG del tribunale di Gela, ha ritenuto che, in mancanza di una pattuizione tra le parti, trova applicazione, in materia, il D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento della rinuncia al mandato difensivo del 2/9/2016, e che, ai fini della liquidazione del compenso professionale maturato dall’avvocato ricorrente, il valore della causa, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, dev’essere determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice con la sentenza che ha poi definito nel 2018 il giudizio di merito, pari ad Euro 25.918,97, oltre interessi, rientrante nello scaglione di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00. In forza dei suddetti parametri ed ai valori medi previsti per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale, il tribunale ha liquidato il compenso maturato dal ricorrente nella somma complessiva di Euro 4.835,00, oltre, interessi, spese generali e accessori di legge. E. M., con ricorso notificato il 29/10/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza pronunciata dal tribunale, dichiaratamente non notificata. T.G. è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., della L. n. 247 del 2012, art. 13 e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed all’art. 111 Cost., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso professionale maturato dall’avvocato ricorrente, il valore della causa, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, dovesse essere determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice laddove, al contrario, trattandosi della liquidazione dei compensi a carico del cliente, deve aversi riguardo, a norma del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 2, al valore corrispondente all’entità della domanda e, segnatamente, allo scaglione da Euro 52.001 ad Euro 260.000. 1.2. Il motivo è fondato. 1.3. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 2, prima parte, applicabile ratione temporis, prevede, infatti, che, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente , si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda mentre, a norma del D.M. n. 55 cit., art. 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Il tribunale, pertanto, lì dove ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all’avvocato nei confronti del proprio cliente, occorre tener conto, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, della somma attribuita alla parte vincitrice dalla sentenza che ha poi definito il giudizio, piuttosto che a quella domandata, ha, evidentemente, violato la predetta disposizione normativa. 1.4. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell’art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia , così come determinato anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente. Nella giurisprudenza di questa Corte Cass. n. 18507 del 2018 Cass. n. 1805 del 2012 Cass. n. 13229 del 2010 , in effetti, si è affermato e consolidato il principio secondo il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia Cass. n. 18507 del 2018 Cass. n. 1805 del 2012 . Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita poiché, in quest’ultimo caso, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata Cass. n. 1805 del 2012 Cass. Cass. n. 18507 del 2018 . 1.5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Gela che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Gela che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.