Cassa Forense sul reddito di ultima istanza: chiarimenti sul bonus di maggio

Dopo la pubblicazione in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 del d.l. n. 104/2020, il Presidente di Cassa Forense precisa criteri, requisiti e modalità di presentazione delle domande relative al bonus di 1000 euro per il mese di maggio destinato agli iscritti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19.

L’ art. 13 del d.l. n. 104/2020, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, chiarisce i criteri in vista dell’erogazione del bonus di 1000 euro per il mese di maggio destinato agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti per via dell’ emergenza da COVID-19 . A tal proposito, il Presidente di Cassa Forense precisa che le relative domande potranno essere presentate solo in modalità telematica tramite l’apposita procedura presente nel sito internet dell’Ente presso l’area riservata a partire dal 17 agosto e fino alle ore 24,00 del 14 settembre 2020 . Lo stesso ricorda che possono presentare l’istanza i professionisti che non siano titolari di pensione diretta ovvero di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che abbiano prodotto un reddito di lavoro non superiore a euro 50000 per l’anno di imposta 2018, anche per gli iscritti negli anni 2019 e 2020 che presentino i requisiti. Il bonus di ultima istanza, inoltre, non è compatibile - con le prestazioni oggetto degli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del d.l. n. 18/2020 - con il reddito di cittadinanza - con le prestazioni di cui all’art. 2 del d.m. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 aprile 2020 - con il reddito di emergenza ex art. 82 d.l. n. 34/2020 - con le indennità presenti agli artt. 84, 85 e 98 d.l. appena citato. Infine, il Presidente di Cassa Forense specifica che la graduatoria per le nuove richieste sarà formata in base all’ordine cronologico di arrivo, verificando prima il possesso dei requisiti prescritti, e che le domande dovranno essere accompagnate da una copia del documento d’identità in corso di validità e da una copia del codice fiscale, a pena di inammissibilità. Parimenti inammissibili saranno le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle stabilite.