Avvocati: il d.l. semplificazioni impone l’obbligo di comunicazione della PEC all’Ordine

Con il d.l. semplificazioni è stato rafforzato l’obbligo per i professionisti iscritti agli albi di comunicare il proprio domicilio digitale PEC ai rispettivi Ordini di appartenenza. A tal proposito, l’Ordine di Milano rende noto che a partire da settembre verrà attivata la procedura di diffida ad adempiere nei confronti di tutti coloro che non avranno ancora comunicato il proprio indirizzo, con la conseguente sanzione della sospensione fino all’avvenuta comunicazione.

L’ Ordine degli Avvocati di Milano ha reso nota la volontà di attivare la procedura di diffida ad adempiere entro 30 giorni a partire dal mese di settembre nei confronti di tutti gli iscritti che non comunicheranno il proprio domicilio digitale PEC . L’art. 37 del d.l. n. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni , recante Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata PEC nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti ha rafforzato l’ obbligo per i professionisti iscritti agli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi Ordini di appartenenza. A tal fine, il decreto prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine può disporre la sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione. L’Ordine di Milano sollecita dunque tutti gli avvocati che ancora non hanno comunicato il proprio domicilio digitale PEC a provvedervi immediatamente, così da evitare di essere sottoposti a diffida, e ricorda che la comunicazione può essere effettuata mediante inserimento dell’indirizzo nell’apposito campo presente della sezione anagrafica all’interno del sito dedicato.