L’ordinamento sportivo italiano dinanzi all'impatto del COVID-19: novità sostanziali e processuali

In un'ottica di sintesi, la nostra attenzione si focalizzerà su tre piani espositivi a contenuto dei protocolli di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio delle principali discipline sportive b tenuta del sinallagma contrattuale e percorsi per evitare controversie tra atleti e compagini sportive in caso di mancato pagamento degli emolumenti per causa di forza maggiore da COVID-19 c art. 218 del c.d. Decreto Rilancio” che ha previsto alcune disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”.

Facendo seguito alla prima parte di approfondimento v. Ordinamento sportivo italiano e l'impatto del COVID-19 novità sostanziali e processuali , il presente contributo intende offrire una panoramica strettamente operativa su quelle che, ad oggi, costituiscono le principali novità introdotte nell'ordinamento sportivo italiano a seguito dell'impatto epidemiologico da COVID-19. I protocolli di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio. Principio di precauzione nell'esercizio dell’attività sportiva. Si diceva nella prima parte che le misure di precauzione tendenti alla mitigazione del rischio del contagio sono oggettivamente di complicata attuazione nella pratica sportiva. Procedendo dalla teoria alla pratica ciò significa che, proprio nel solco tracciato dall’F.M.S.I. Federazione Medico Sportiva Italiana , quale referente in campo medico del CONI, ciascuna Federazione ha previsto dei protocolli funzionali alla ripresa in sicurezza dell’attività sportiva di interesse. La variabile anche qui non è scontata ogni sport sia esso svolto con finalità amatoriale o di professione ha in sé la propria matrice distintiva nelle regole tecniche che costituiscono il tessuto connettivo su cui queste disposizioni precauzionali devono calzare. I fattori, inoltre, cambiano in base al campo di gara indoor, in acqua, sulla neve, sul ring , al numero dei partecipanti individuale, di squadra , alla attrezzatura utilizzata palla, racchetta, disco, ecc. . Si tratta di una trasversalità endemica che, come una ideale diagonale, deve cogliere gli orizzonti di ciascuna disciplina sportiva, dalla più popolare a quella, per così dire, di nicchia, al di là dei sottesi interessi economici e/o mediatici che le contraddistingue. Si tratta di tutelare sia le figure principali es. atleti, allenatori, ecc. che quelle a loro supporto es. medici, massaggiatori, ufficiali di gara, dirigenti, ecc. . Ne discende che ogni protocollo è stato stilato ad hoc e di seguito se ne darà un saggio delle raccomandazioni colà contenute. Per iniziare si legge nel Protocollo Generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel Motorsport che tali raccomandazioni diventano ancora più importanti, nel momento in cui, con la riapertura delle attività e quindi con l’incremento della popolazione circolante, il 10% circa delle persone, contagiate o presumibilmente immuni, entrerà in contatto con il restante 90% circa delle persone presumibilmente negative per il COVID-19 . In questo documento si può arguire in modo plastico come ogni disciplina sportiva si debba rapportare alle esigenze del distanziamento naturale o sociale in base alle proprie peculiarità. La dicotomia distanziamento naturale/sociale è qui ben rappresentata sia in circuito che su strada le manifestazioni si svolgono su ampi spazi aperti e con il tendenziale distanziamento naturale degli attori piloti, meccanici, commissari di percorso, assistenza medica e paramedica, addetti ai servizi interni . E' così che nel Motorsport tale aspetto associato ad una limitazione degli accessi in gara, limitando il personale di servizio dei team, consente un rapporto spazio/persona molto elevato tale da garantire ampiamente il distanziamento sociale richiesto dalla normativa vigente e quello raccomandato dei recenti orientamenti medico-scientifici. E’ stato calcolato un rapporto che in media varia da 35 mq a 50 mq/persona . Nello specifico, nel settore motorsport, la precauzione è affidata al diffuso utilizzo di D.P.I., alla digitalizzazione di alcune attività es. briefing con i piloti, verifiche sportive, albo di gara, ecc. che elimina il rischio di concentrazione di persone unitamente alla previsione di un triage all’ammissione in circuito o nel parco assistenza. Evidentemente diverso è il Protocollo per contrastare e ridurre i rischi di contagio da COVID 19 nella pratica dello sport del Golf , visto il notorio uso di mazze e palline. Si pensi che i Circoli sono tenuti a qualcosa di impensabile prima dell’avvento del virus, ossia a rimuovere dai bunker i rastrelli per il livellamento della sabbia a rimuovere o rendere inutilizzabili i getti d'aria per pulire le scarpe o l'attrezzatura dopo il giro a rimuovere o rendere inutilizzabili lavapalline e panchine, nonché le bandiere del putting green se necessario per evitare il contatto con le medesime a installare nelle buche congegni che consentano l’estrazione delle palline senza il contatto con le mani, ovvero attraverso altri strumenti idonei ad evitare il contatto con la bandiera. Ma anche ad evitare assembramenti sui tee di partenza e sul campo e pianificare partenze ogni 12 minuti per 4 giocatori e ogni 10 minuti per 3 giocatori ed evitare di organizzare e gestire gare con partenza simultanea. Ancor più pregnante è il Protocollo della Federazione Italiana Nuoto qui l'elemento acquatico rende il principio di precauzione particolarmente severo al fine di assicurare per i bagnanti un livello di protezione dall’infezione, assicurando l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l cloro combinato ≤ 0,40 mg/l pH 6.5 – 7.5 . Anche per il Calcio il focus è precauzionale sol che si consideri la raccomandazione del Protocollo della F.I.G.C. atta a far sì che all’interno del sito d’allenamento e durante gli allenamenti in campo vi sia il minor numero di persone con il massimo distanziamento possibile . Addirittura il Protocollo della Pallacanestro prevede, sempre in tema di allenamento, che siano vietati gli Esercizi incongrui che generino eccesso di fatica ed affanno respiratorio sproporzionato Qualsiasi altra forma di allenamento dove sia possibile il contatto fisico tra atleti, il mancato rispetto del distanziamento sociale e il raduno in gruppi in spazi ristretti . Anche il Protocollo per il Triathlon lascia riflettere nella corsa, dove la velocità di spostamento varia da pochi km/h a oltre 20km/h, è consigliabile mantenere una distanza, da altre persone ferme o che procedano in direzione opposta, non inferiore a 10m. Nel ciclismo, dove la velocità di spostamento possa raggiungere e superare i 40km/h è consigliabile mante‐ nere una distanza da altre persone ferme non inferiore a 20m . Ma non esistono, come noto, solo le Federazioni Sportive Nazionali, ma anche le c.d. Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI. Su questo angolo visuale si ponga attenzione al gioco della Dama il Protocollo segnala che la possibile via di trasmissione del virus è rappresentata non solo dai giocatori, ma anche dalla damiera, dai pezzi e dall'orologio. Anche qui la regola del distanziamento sociale si estrinseca in tutta la sua distintiva peculiarità per garantire, comunque, la distanza di almeno 1 metro tra i giocatori, la damiera dovrà essere collocata su tavoli di lato di profondità non inferiore ad 1,20 metri ammettendo l’appoggio sul tavolo nelle fasi di riflessione esclusivamente al giocatore a cui spetta muovere Durante le partite o allenamenti frontali della durata superiore ai 15 minuti cioè tutte le partite eccetto le partite lampo di dama italiana oltre alla mascherina i giocatori dovranno indossare le visiere di protezione non sarà obbligatorio usare le visiere nel caso in cui i tavoli di gioco siano dotati di appositi pannelli divisori trasparenti, con uno slot” apertura nella parte inferiore adeguato H=15M18cm utile al movimento dei pezzi I giocatori dovranno di frequente sanificare le mani con soluzione igienizzante, che si procureranno personalmente e che sarà sempre a loro disposizione per utilizzo esclusivo e personale . Mentre il Protocollo del gioco del Bridge stabilisce che durante tutta la durata del gioco è vietato portarsi le mani agli occhi, al naso e alla bocca in caso di necessità provvedere prima ad una nuova igienizzazione delle mani . Ed ancora, concludendo, per il Protocollo della disciplina del Wushu Kung Fu il rischio di contagio ha un valore medio/alto. Tale livello di rischio deriva sia dal fatto che il wushu kung fu presenta molte discipline svolte con differenti gradi di prossimità tra i partecipanti, per cui il distanziamento non può essere definito staticamente in quanto l’attività sportiva è principalmente dinamica all’interno dell’area di gara, oltre all’uso di strumenti ed attrezzi costituenti fonti di contagio e nonostante le aree di allenamento siano mediamente molto estese in termini dimensionali per garantire adeguato spazio interpersonale . Ma tirando le fila di questa carrellata di protocolli come possiamo inquadrare giuridicamente il principio di precauzione a fini operativi? Sicuramente il principio di precauzione postula la tutela della salute umana quando alla stessa sia arrecabile probabile danno grave e/o irreversibile. Dinanzi all'emersione e diffusione del COVID-19 le esigenze di cautela collegate alla protezione della salute pubblica hanno carattere di primato nella difficile dialettica con le valutazioni economiche che devono arretrare per garantire una soglia di sicurezza proporzionata. Un esempio di bilanciamento in tal senso è stato rintracciato nella ripresa delle competizioni, ma a porte chiuse”, ossia senza la presenza degli spettatori nell’impianto sportivo. Da qui anche la previsione di una nuova figura professionale di collante e di cruciale rilevanza per la società sportiva e/o per l'organizzatore di eventi sportivi. Ve ne è traccia espressa, ad esempio, nel Protocollo della Federazione Italiana Pallavolo si tratta del c.d. COVID Manager , il cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19. Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi dirigenti, tecnici, ecc. della società . Si ritiene che tale figura debba essere individuata nella nomenclatura del modello di organizzazione e gestione quale esimente o attenuante della responsabilità in caso di positività di contesto al COVID-19. Anche qui di interesse è richiamare il summenzionato Protocollo che inesorabilmente dispone che la Federazione Italiana Pallavolo non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare ancora agli allenamenti o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dalle autorità governative . I Protocolli, pertanto, pur non essendo fonti normative di livello legislativo costituiscono delle raccomandazioni che, se violate, possono comportare per i soggetti coinvolti se corroborate a livello di norma primaria precettiva colà richiamata delle responsabilità risarcitorie tali da dilatare l'alveo del danno ingiusto le cui mobili frontiere, già estese, tendono ad espandersi ancor di più dinanzi ad un virus così insidioso. Di certo possono comportare delle violazioni a livello disciplinare. Per esempio, la F.I.G.C. ha stabilito che le società che non rispetteranno le norme anti-COVID-19, in caso di violazione a carico della società responsabile, si applicheranno a seconda della sua gravità, le sanzioni che vanno dall’ammenda all’esclusione dal campionato come da Codice di Giustizia Sportiva. Tenuta del sinallagma contrattuale e principio di equità. Uno dei problemi focali che le Federazioni sportive e le loro strutture apicali, anche internazionali, hanno affrontato attiene al rispetto del principio c.d. pacta sunt servanda e dalla quasi cesura che la causa di forza maggiore del COVID-19 ne ha provocato. Quasi cesura giacché tutte le controparti contrattuali da intendersi società sportive da un versante e atleti/allenatori dall'altra, giusto per restringerne la lente di osservazione hanno cercato di evitare, anche con l'ausilio delle componenti collettive, di finire dinanzi ad un organo giudicante . Qui il discorso si fa ampio e sdrucciolevole perché la sospensione dei campionati o la cessazione anticipata degli stessi ha prodotto, evidenter , dei mancati introiti dai forzati mancati guadagni è eziologicamente discesa l'impossibilità di corrispondere gli emolumenti cristallizzati nei contratti sottoscritti nel periodo ante COVID-19. Ad esempio, per il settore calcistico, la FIFA ha evidenziato che è compito del legislatore nazionale e degli accordi collettivi fornire le soluzioni giuridiche più idonee, vista la contrapposizione di interessi tra i principi in gioco, ovverosia la tutela dei lavoratori, la stabilità contrattuale e la tutela economico-finanziaria dei club . In questa ottica la FIFA ha incoraggiato un approccio collaborativo e che se le parti non riescono ad accordarsi e, di conseguenza, in caso di variazioni unilaterali da parte dei club, esse saranno positivamente valutate dagli organi giudiziari della FIFA competenti eventualmente aditi in sede di contenzioso FIFA Dispute ResolutionChamber e FIFA Player’s Status Commitee solamente se poste in essere in buona fede ed in maniera ragionevole e proporzionata . Qui il quesito operativo che si propone è di spessore. Tranchant sussiste un obbligo giuridico a rinegoziare dinanzi ad eventi imprevedibili? In questo scenario pandemico la pregnanza della fonte integrativa è da scorgere nell’obbligo di buona fede in executivis armonizzata in chiave solidaristica. Le parti contrattuali, in assenza di una espressa clausola di rinegoziazione, hanno quantomeno l'obbligo di tentare di addivenire, indirizzandosi delle reciproche proposte e controproposte, ad un nuovo assetto condiviso di interessi che bilanci prestazione e controprestazione. Un novato assetto del regolamento contrattuale, per così dire protettivo”, che contemperi gli interessi egoistici di parte dinanzi ad una esigenza ben più complessa che per matrice esterna ne ha messo in concretissimo pericolo o caducato la soddisfazione. Peraltro in un contesto non isolato, da caso singolo, ma da pandemia e, dunque, con riflessi che hanno colpito direttamente e/o indirettamente la generalità dei consociati nei più disparati comparti sociali. Ma quali le ricadute in caso di mancato tentativo , serio e non strumentale, di rinegoziare ? Le parti possono sicuramente rivolgersi all'organo giudicante, onde pervenire a quel temperamento equitativo dei contrapposti interessi rilevanti secondo l’obiettiva coscienza. Il ricorso all'equità consente di graduare il percorso conciliativo in modo da evitare che i contendenti si trovino di fronte ad un risultato abnorme e non conforme a giustizia sostanziale, onde raggiungere, seppur in contenzioso, una riproporzione sostenibile tra le controprestazioni del sinallagma. La FIFA, peraltro, ha fornito delle indicazioni parametrali affinché l'organo giudicante competente, colga la serietà dell'intento del bonario componimento. Invero la predetta valutazione sarà operata tenendo conto dei seguenti parametri -reale tentativo da parte del club di raggiungere un accordo con i calciatori -situazione economica del club - proporzionalità degli adeguamenti ai contratti dei giocatori -posizione del reddito netto dei giocatori dopo qualsiasi adeguamento del contratto -disparità di trattamento tra i diversi calciatori i giocatori . Riecheggiano qui i Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali , in particolare quelli che si riferiscono alla forza maggiore hardship . Gli artt. 6.2.2 e 6.2.3 dei Principi disciplinano rispettivamente l’ hardship e i relativi effetti. L’art. 6.2.3 dei Principi riconosce il diritto della parte svantaggiata inadempiente proprio di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta di rinegoziazione, che non dà, di per sé, alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l’esecuzione del rapporto, deve essere inoltrata senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi sui quali si fonda. In caso di mancato accordo, da raggiungersi entro un termine ragionevole, ciascuna delle parti può rivolgersi al giudice che, qualora accerti il ricorrere di hardship , può risolvere il contratto ovvero modificarlo onde ripristinarne l’originario equilibrio. Il contratto di diritto sportivo è di tendenziale durata, dunque un’analisi dei casi di hardship decisi, per esempio dalla camere arbitrali, potrebbe essere un utile modello per le parti per risolvere tra loro casi similari e ivi individuare il viatico applicativo dei diversi punti di equilibrio. L’art. 218 del c.d. Decreto Rilancio ”. L’art. 218 del c.d. Decreto Rilancio” nell’ottica, non del tutto remota, di recrudescenza del virus COVID-19 stabilisce che le Federazioni Sportive possano adottare provvedimenti in deroga alle disposizioni dell’ordinamento sportivo relativamente all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonchè i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021 . Qui la prospettiva a lungo raggio è che, nonostante la previsione dei summenzionati Protocolli, vi sia comunque il contagio e che ciò incida sulla regolarità delle competizioni. In questa nefasta ipotesi, ad esempio, in ragione dell’art. 218 la Federazione Sportiva potrebbe imporre, ad esempio, l’annullamento del campionato definendone la classifica finale. L’articolo in parola non attiene però a profili di diritto sostanziale, ma, come anticipato, anche a novità di ordine processuale che possono così essere schematizzate. La ratio è quella di imprimere una forte accelerazione ai giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva e alla Giustizia Amministrativa . Ci limiteremo qui ad una analisi in limine , rinviando ad altri contributi ad hoc il dettaglio di commento. Quanto alla prima è stabilito lo svolgimento di un unico grado di giudizio da celebrarsi presso il Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I. la giurisdizione è estesa al merito il procedimento è rapido termine breve di impugnazione di soli sette giorni e termine per la decisione di quindici giorni. Quanto alla seconda i relativi giudizi si svolgono presso il TAR Lazio in primo grado e presso il Consiglio di Stato in appello, in una durata non inferiore a 23 giorni per ciascun grado di giudizio. I termini così stringenti sono funzionali a garantire il regolare avvio dei Campionati della stagione 2020-2021. E’ previsto, dal quarto comma dell’art. 218, un decreto cautelare emesso dal Presidente del TAR nelle ipotesi in cui si ravvisi un pregiudizio irreparabile”, che possa realizzarsi nelle more della decisione di merito. Non si tratta di una limitazione alle regole del giusto processo”. Basti qui rimandare il lettore al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10 giugno 2020. In base al suo art. 4, comma 2, ciascun procedimento è deciso, tenuto conto della sua natura esclusivamente cartolare ed ai sensi dell’art. 218, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, salvo eccezionale e motivata istanza di discussione orale - sulla quale decide il Presidente del Collegio giudicante - che può effettuarsi a distanza, attraverso l’utilizzo di mezzi telematici . Il diritto di difesa e il contraddittorio che ne discende è garantito perché l’atto di costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all’art. 2 comma 2, entro il termine perentorio di tre giorni decorrente dal deposito del ricorso art. 3, comma 1 . Conclusioni. Sintetizzando quanto detto, è possibile rappresentare che il COVID-19 ha fatto emergere un sicuro dato da cui partire in chiave prospettica. Quelli che nel diritto nei libri” venivano classificati gli atti di Dio”, ossia le cause di forza maggiore, da rammentare solo in un percorso d’esame universitario, non sono poi così improbabili o remoti. La sfida umana non è sul dominio della natura. L’uomo nasce tecnico, ma non può domare la natura. Ciò che l’uomo può fare è tentare di prevenire, per limitare al massimo, il più possibile, gli effetti negativi, sia sul piano della salute che sul piano economico, degli eventi di una portata stravolgente da condurre alla paralisi. Il COVID-19 costituisce un banco di prova la prova sarà superata questo l’elemento positivo da scorgere solo mettendo al centro, ancora una volta, la persona umana” e quegli addentellati di solidarietà, anche giuridica, valorizzando gli obblighi di protezione in senso lato. Ciò che ci attende e le nuove sfide in campo giuridico potrebbero essere condensate in questa intestazione valoriale Diritto all’incolumità e tecniche di tutela nella società del rischio”.