Processo civile ed emergenza epidemiologica, la Relazione della Cassazione sulle misure adottate per il mese di luglio

Con la relazione n. 52 la Corte di Cassazione richiama la disciplina applicabile nei giudizi civili subito dopo l’entrata in vigore della l. n. 70/2020, di conversione del d.l. n. 28/2020, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19 .

Inizialmente, per combattere l’emergenza sanitaria il Governo ha dapprima deciso di disporre la sospensione di udienze, attività e termini processuali fino a una certa data cosiddetta prima fase per poi attribuire ai singoli dirigenti degli uffici giudiziari la responsabilità di adottare apposite misure necessarie per contrastare la pandemia cosiddetta seconda fase . Per quanto riguarda la disciplina applicabile dal 1° luglio al 31 luglio 2020 , l’art. 1, comma 2, della l. n. 70/2020, stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1, lettera i , del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 . Dovrebbero, dunque, riprendere a trovare applicazione le regole processuali ordinarie, secondo il principio generale del tempus regit actum” e così facendo tra i provvedimenti di organizzazione degli uffici giudiziari adottati dai dirigenti degli uffici medesimi, potrebbe arrivare ad affermarsi che, a partire dal 1° luglio 2020, non hanno più ragione di essere - le restrizioni degli accessi del pubblico negli uffici giudiziari - le limitazioni dell’orario di apertura degli uffici - la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, con convocazioni per orari fissi - l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze. E di conseguenza vengono meno anche le ulteriori misure che dispongono - la celebrazione delle udienze , nei processi civili e penali, a porte chiuse - la trattazione da remoto delle udienze civili, quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice - lo svolgimento della camera di consiglio dei giudici collegiali in modalità telematica - lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice mediante collegamenti da remoto. Discorso opposto invece per i provvedimenti che hanno prodotto ormai effetti irreversibili . A tale tesi ora menzionata, si contrappone una tesi conservativa in virtù della quale si potrebbe affermare che tutti gli atti e i provvedimenti di natura organizzativa o anche puramente giurisdizionale, assunti prima della conversione in legge del d.l. n. 28 del 2020, siano comunque non solo validi”, ma anche fatti salvi” nei loro effetti pure soltanto programmati, nel senso di ritenere che siffatti atti potranno continuare a produrre effetti giuridici almeno fino al 31 luglio 2020, id est fino alla data ultima alla quale era stata in origine agganciata l’efficacia temporale . Quanto ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione , tra le misure adottate dal Primo Presidente vi è stata quella di sopprimere tutte le udienze pubbliche fino al 30 giugno 2020, mentre nel mese di luglio 2020 potranno essere celebrate soltanto quelle ritenute urgenti con la sola presenza delle parti interessate , quindi appunto a porte chiuse e con una programmazione della relativa trattazione mediante le cd. fasce orarie”, da comunicare ai difensori delle parti, al chiaro fine di evitare assembramenti nei corridoi della Corte . Infine, occorre ricordare che in data 9 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha stipulato un protocollo d’intesa con il CNF e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione per la trattazione delle adunanze camerali ex art. 375 c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p. con lo scopo di consentire ai consiglieri della S.C. di avere la disponibilità dei cd. atti regolamentari”, senza necessità di accedere fisicamente nelle cancellerie delle sezioni civili della Corte. Il termine di efficacia del Protocollo, inizialmente fissato fino al 30 giugno 2020, è stato prorogato di comune accordo fino al 31 luglio 2020 .

Relazione_52_2020