Quando l’esecuzione del mandato è in contrasto con l’interesse dell’erede dell’assistito

Laddove l’esecuzione di un contratto, quale ad esempio il mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio, si sia posta in contrasto con l’interesse dell’erede di uno dei contraenti, tale fatto non può avere rifluenza nei confronti del terzo poiché, in quanto si tratta di un debito della massa al creditore, non è opponibile il rapporto interno tra de cuius ed eredi.

Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 12675/20 depositata il 25 giugno. L’ avvocato ricorre per cassazione avverso la decisione con cui il Tribunale di Brindisi ha stabilito che laddove vi fossero stati altri successori universali diversi dalla controparte , nei confronti di quest’ultima non si sarebbe verificata alcuna successione processuale ed il processo sarebbe proseguito esclusivamente dagli o nei confronti degli altri successori e che dunque l’erede dell’assistito deceduto, nonché controparte dello stesso, avrebbe conservato il suo ruolo di convenuto, restando tenuto al pagamento delle spese processuali solo in caso di soccombenza. Ritenuto fondato il ricorso, anche in virtù del fatto che permane in capo all’avvocato il diritto alle proprie competenze per aver adempiuto al contratto d’opera professionale nel confronti del de cuius , a prescindere dall’esito del giudizio, nella cui posizione soggettiva è poi subentrato l’erede, nonché controparte del giudizio medesimo, la Cassazione ha affermato che non può avere rifluenza nei confronti del terzo contraente il fatto che l’ esecuzione del contratto nella specie il mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio si sia posto in contrasto con l’interesse degli eredi o di uno degli eredi, poiché trattandosi di un debito della massa al creditore non è opponibile il rapporto interno tra de cuius ed eredi .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 gennaio – 25 giugno 2020, n. 12675 Presidente Lombardo – Relatore Grasso Fatto e diritto ritenuto che la vicenda fattuale può riassumersi nei termini che seguono - l’avv. S.S. assistette in contenziosi civili D.G. , contrapposto a D.C. deceduto il primo, il professionista chiese il pagamento, pro quota ereditaria, al secondo delle sue competenze, maturate nei confronti del de cuius - il Tribunale di Brindisi, confermando in appello la sentenza del Giudice, impugnata dallo S. , afferma che nel caso in esame, qualora vi siano altri successori universali diversi dalla controparte, nei confronti di quest’ultima non si verifica alcuna successione processuale ed il processo è proseguito esclusivamente dagli o nei confronti degli altri successori pertanto D.C. conservando in tali giudizi il ruolo di convenuto, sarà tenuto al pagamento delle spese processuali dei medesimi giudizi solo in caso di soccombenza” ritenuto che avverso la decisione d’appello l’avv. S.S. ricorre sulla base di unitaria censura e che il D. è rimasto intimato ritenuto che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 752, 475, 1720 e 2233 c.c., art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la decisione era incorsa in errore, avendo confuso il diritto di credito nascente dal mandato professionale, in relazione al quale l’intimato è chiamato a rispondere pro-quota ereditaria, con i rapporti fra coeredi, ai quali il professionista risulta estraneo considerato che la doglianza risulta manifestamente fondata, dovendosi osservare che - l’avvocato ha diritto alle proprie competenze, avendo adempiuto al contratto d’opera professionale, a prescindere dall’esito del giudizio, per aver assistito il de cuius, nella cui posizione soggettiva subentrano gli eredi, fra i quali anche G. , e la circostanza che in quel contenzioso S. fosse contraddittore di D.C. costituisce mero irrilevante accidente quest’ultimo sarà tenuto, sia pure pro quota ereditaria, al pagamento del compenso dovuto al professionista per le attività professionali svolte in favore di S. , ovviamente fino al decesso di quest’ultimo - deriva da quanto sopra il seguente principio di diritto non può avere rifluenza nei confronti del terzo contraente il fatto che l’esecuzione del contratto nella specie il mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio si sia posto in contrasto con l’interesse degli eredi o di uno degli eredi, poiché trattandosi di un debito della massa al creditore non è opponibile il rapporto interno tra de cuius ed eredi” considerato che in ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato.