Elezioni Forensi: il CNF sul dies a quo per la proposizione del reclamo elettorale

Il dies a quo per la proposizione dei ricorsi in materia elettorale decorre dalla data in cui il verbale di proclamazione viene chiuso e sottoscritto, a nulla rilevando il giorno di pubblicazione dello stesso sul sito internet del COA.

Nell’esaminare il ricorso avente ad oggetto il reclamo proposto dall’ avvocato avverso il verbale di proclamazione degli eletti al termine delle elezioni per il rinnovo dei componenti del COA , pubblicato fra l’altro sul sito internet del Consiglio dell’Ordine, il CNF ha ribadito come debba essere individuato il dies a quo per la proposizione del reclamo elettorale . In particolare, il Consiglio Nazionale Forense , con sentenza n. 154/19, ha affermato che il dies a quo per la proposizione dei ricorsi in materia elettorale decorre dalla data in cui il verbale di proclamazione viene chiuso e sottoscritto ex art. art. 28, comma 12, l. n. 247/2012, mentre tutte le ulteriori attività ed atti successivamente intervenuti risultano irrilevanti ai fini della decorrenza dei termini, e pertanto inidonei a procrastinare il termine decadenziale . Nella fattispecie, l’avvocato aveva proposto il reclamo conteggiando come dies a quo il giorno di pubblicazione del verbale di proclamazione sul sito del COA, ossia due giorni dopo l’assunzione della relativa delibera, pertanto, il Consiglio ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 18 settembre – 7 dicembre 2019, n. 154 Presidente Masi – Segretario Secchieri Fatto Nei giorni 16,17 e 18 maggio 2019 si sono svolte presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Vibo Valentia le elezioni per il rinnovo dei componenti il COA. All’esito dello scrutinio, la Commissione elettorale ha proclamato gli eletti, tra i quali vi sono gli Avv.ti [TIZIO], [CAIA] e [CONTROINTERESSATO] mentre il ricorrente risulta terzo dei non eletti. La Commissione ha quindi redatto il verbale di proclamazione che è stato chiuso e sottoscritto in data 19 maggio 2019 e successivamente pubblicato sul sito internet del COA di Vibo Valentia in data 21 maggio 2019. Reclamo e motivi Con atto depositato presso il COA di Vibo Valentia in data 31 maggio 2019, l’Avv. [RICORRENTE], in qualità di iscritto all’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia e candidato alle elezioni per il rinnovo dei componenti del suddetto COA per il quadriennio 2019/2022, ha proposto reclamo per l’annullamento del suddetto verbale di proclamazione degli eletti in relazione alla posizione degli Avv.ti [TIZIO], [CAIA] e [CONTROINTERESSATO], per asserita violazione delle norme che vietano un terzo mandato consiliare consecutivo e conseguente configurazione della situazione di incompatibilità prevista dall’art. 3, comma 3, della l. n. 113/2017. Il reclamante ha dedotto che tre consiglieri risultati eletti, Avv.ti [TIZIO], [CAIA] e [CONTROINTERESSATO], risultano aver superato i due mandati consecutivi previsti dalla legge ed a sostegno di tale assunto ha prodotto con successiva memoria per il deposito documenti ed istanza cautelare” inviata via PEC al CNF in data 24 giugno 2019, tre certificati rilasciati il 3 giugno 2019 dal COA di Vibo Valentia i quali attestano quanto segue 1 l’Avv. [TIZIO] si è insediato quale Consigliere dell’Ordine nella seduta dell’8 febbraio 1998 ed è stato riconfermato nelle elezioni successive 2 l’Avv. [CAIA] si è insediata quale Consigliere dell’Ordine nella seduta del 25 febbraio 2002 ed è stata riconfermata nelle elezioni successive 3 l’Avv. [CONTROINTERESSATO] si è insediata quale Consigliere dell’Ordine nella seduta del 15 febbraio 2012 ed è stata riconfermata nelle elezioni successive. Si sarebbe quindi verificata la violazione delle norme artt. 3, comma 3, 17, comma 3, della legge n. 113 del 2017 che prevedono la non candidabilità di coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi, nell’interpretazione alle stesse data da Cass. Sez. Unite n. 32781 del 2018. Il reclamante pertanto ha chiesto che il CNF annulli, in toto o limitatamente ai Consiglieri indicati in reclamo come ineleggibili, le elezioni del COA di Vibo Valentia, il verbale di proclamazione degli eletti e ogni altro atto e/o provvedimento del COA e della Commissione elettorale presupposto, antecedente, susseguente, connesso o collegato al verbale di proclamazione, emanando ogni più opportuno provvedimento, con l’adozione di ogni misura cautelare più idonea alla tutela del COA. Nella citata memoria per il deposito documenti ed istanza cautelare” l’Avv. [RICORRENTE] ha reiterato, meglio specificandola, l’istanza cautelare genericamente richiesta nel reclamo, chiedendo che il CNF sospenda, anche inaudita altera parte, l’efficacia del verbale di proclamazione della Commissione elettorale pubblicato il 21 maggio 2019 sul sito internet del COA limitatamente ai consiglieri Avv.ti [TIZIO], [CAIA] e [CONTROINTERESSATO], emanando ogni più opportuno provvedimento a tutela del COA. Il reclamante ha chiesto, infine, che il CNF fissi in tempi brevi l’udienza per la discussione del ricorso in contraddittorio tra le parti. Le repliche del reclamante Si è costituita nel procedimento n. 55/2019 solo la controinteressata Avv. [CONTROINTERESSATO] che in tale qualità presentava al CNF, a mezzo del proprio procuratore speciale cassazionista Avv. [OMISSIS], deduzioni difensive” datate 25 luglio 2019. Nelle suddette deduzioni difensive”, l’Avv. [CONTROINTERESSATO] ha dedotto in via preliminare e in rito, che il reclamo è tardivo e, quindi, irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile, in quanto depositato presso gli uffici del COA di Vibo Valentia il 31 maggio 2019 prot. n. 1490/2019 ovvero due giorni dopo la scadenza del termine decadenziale di dieci giorni dalla proclamazione avvenuta il 19 maggio 2019 alle ore 3.20 come da relativo verbale previsto dall’art. 28, comma 12, della legge n. 247 del 2012. A giudizio dell’Avv. [CONTROINTERESSATO] è improprio il riferimento, contenuto nel reclamo, quale termine di decorrenza del termine decadenziale di cui sopra, alla successiva data 21 maggio 2019 in cui il verbale di proclamazione è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del COA, così come previsto dall’art. 15, comma 7, della legge n. 113 del 201. L’art. 28, comma 12, della legge n. 247 del 2012, ha argomentato l’Avv [CONTROINTERESSATO], è, infatti, chiaro nel fissare il dies a quo per far decorrere i dieci giorni dalla proclamazione” ed essendo uno ed uno solo il verbale di proclamazione degli eletti” il richiamo alla successiva pubblicazione del verbale sul sito del COA è ultroneo e per nulla pertinente. Nel merito, l’Avv. [CONTROINTERESSATO] ha sostenuto l’insussistenza, relativamente alla propria specifica posizione, della situazione di ineleggibilità denunciata dal reclamante. L’Avv. [CONTROINTERESSATO], infatti, si era insediata come Consigliere del COA di Vibo Valentia in data 15 dicembre 2012 ed è stata riconfermata nelle successive elezioni tenutesi ex lege Falanga solo per il periodo 2017-2018 e, da ultimo, per il quadriennio 2019-2022. Dopo le elezioni tenutesi nel 2012 in particolare, il COA di Vibo Valentia ha indetto per due volte le elezioni per il quadriennio 2015-2018 e per due volte le ha sospese, prorogando così il mandato dei consiglieri in carica tra i quali l’Avv. [CONTROINTERESSATO] fino alle elezioni tenutesi ex lege Falanga per il periodo 2017-2018. La proroga del mandato assunto il 15 dicembre 2012 è stata, quindi, subita” dall’Avv. [CONTROINTERESSATO] la quale ha espletato un unico mandato elettorale durato dall’anno 2012 all’anno 2017. Il successivo mandato espletato ex lege Falanga per l’anno 2017-2018 non può essere computato ai fini del divieto del doppio mandato consecutivo di cui alle norme de quibus art. 3, comma 3, della legge n. 113 del 2017 e art. 11-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 135 del 2018, come inserito dalla legge di conversione n. 12 del 2019 in quanto di durata inferiore ai due anni e, quindi, non rilevante ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 113 del 2017. Conseguentemente, il mandato appena iniziato dall’Avv. [CONTROINTERESSATO] per il quadriennio 2019- 2022 si configura, escludendo il suddetto mandato infrabiennale di cui sopra, quale secondo mandato legittimamente ricoperto dalla stessa. L’Avv. [CONTROINTERESSATO] ha concluso chiedendo che il CNF rigetti il ricorso presentato dall’Avv. [RICORRENTE]. All’Avv. [CONTROINTERESSATO] ha replicato l’Avv. [RICORRENTE] presentando al CNF una memoria datata 23 agosto 2019. Quanto alla eccepita tardività del reclamo, l’Avv. [RICORRENTE] ha rilevato come l’art. 15, comma 7, della legge n. 113 del 2017 abbia adeguato le modalità di pubblicazione dell’esito elettorale alla modernizzazione dell’azione amministrativa prevista dalla legge n. 69 del 2009 in base alla quale la pubblicità legale va eseguita mediante pubblicazione sull’albo pretorio on-line e non più attraverso la pubblicità cartacea, che dal 1° gennaio 2011 non ha più effetto di pubblicità legale. Appare, quindi, a detta del reclamante, fuori dal tempo ritenere che la lettura dell’esito elettorale avvenuta alle 3.30 del mattino del 19 maggio 2019, mero atto di cortesia da parte del Presidente del seggio elettorale, possa assumere valore di pubblicità legale ad ogni effetto di legge con conseguente decorrenza del termine per impugnare, senza neanche la prova dell’effettiva presenza, sul posto, dell’Avv. [RICORRENTE]. Nel merito, il reclamante ha evidenziato come sia infondata la ricostruzione di un lungo mandato unico dal 2012 al 2017 prospettata dall’Avv. [CONTROINTERESSATO], ricostruzione che frustrerebbe la ratio della norma de qua volta, come ribadito in più punti della sentenza della Corte di Cassazione n. 32781/2018, ad impedire la reiterazione per un lungo periodo di tempo del medesimo ruolo di Consigliere e la conseguente sclerotizzazione” delle compagini rappresentative degli avvocati. Considerato, peraltro, che la durata del mandato era biennale e che la durata dei mandati svolti dall’Avv. [CONTROINTERESSATO] è complessivamente di sette anni 2012-2019 , pur volendo sottrarre un anno perché riferito al non computabile periodo 2017-2018 di limitata durata annuale, residuano comunque sei anni di carica 2 anni il primo e 4 anni il secondo pari a due mandati consecutivi che impedivano la candidatura per il 2019. In data 13/09/2019 è pervenuta alla segreteria del Consiglio Nazionale Forense posta certificata dal COA di Vibo Valentia avente ad oggetto dimissioni avv. [TIZIO] - avvio procedimento di integrazione ex art. 16” con la quale il COA ha comunicato le dimissioni dell’Avv. [TIZIO] sia dalla carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine sia dalla carica di Consigliere, intervenute in data 6 settembre 2019, e l’avvio del procedimento ex art. 16 L. 113/2017, deliberando in data 11 settembre 2019 il subentro nella composizione del Consiglio del primo candidato risultato non eletto alle elezioni da ultimo celebrate, l’avv. [OMISSIS]. Motivi della decisione La questione della tempestività del deposito del reclamo è pregiudiziale rispetto alle questioni di merito. E’ fatto pacifico che il reclamo sia stato depositato in data 31 maggio 2019 innanzi al COA mentre il verbale di proclamazione degli eletti si sia formato in data 19/05/19 e sia stato pubblicato sul sito internet del Coa in data 21/05/2019. Il reclamo sarebbe dunque tempestivo ove si ritenesse che il termine per la sua proposizione, fissato in dieci giorni a pena di decadenza dall’art. 28 co 12 L. 247/2012, si debba conteggiare a partire dalla data di pubblicazione del verbale sul sito. Ma a tale interpretazione ostano sia il tenore letterale del predetto art. 28 co 12 Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio” , sia la sua lettura in combinato disposto con l’art. 15 co 7 L. 113/2017 Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine” . Quest’ultima norma, infatti, elenca le attività da compiersi da parte del presidente del seggio al termine dello scrutinio, delle quali la prima è la proclamazione mentre le successive riguardano le forme di comunicazione, laddove all’art. 28 comma 12 L. 247/2012, il decorso del termine per reclamare i risultati elettorali prescinde dal compimento di qualunque attività ulteriore rispetto alla proclamazione. E’ con la proclamazione degli eletti, la cui forma si concreta nella compilazione del verbale di proclamazione ad opera del presidente della commissione elettorale, che si completa e termina il procedimento elettorale ed è possibile procedere all’insediamento degli eletti nel Consiglio, senza ritardo. Infatti è il verbale di proclamazione l’unico atto idoneo a configurare e costituire l’assetto dell’organo di amministrazione forense ed è con riferimento a tale atto che può esercitarsi o richiedersi di esercitare il controllo sulla correttezza e legalità del procedimento elettorale, e non con riferimento ad altri atti o adempimenti, ancorché obbligatori. L’obiettivo di dare certezza - oltre che tranquillità per la serena amministrazione del Foro - circa la legittimità dell’insediamento dei Consigli forensi, è perseguito dal legislatore assegnando un termine breve dieci giorni per reclamare il risultato elettorale. E questo obiettivo sarebbe frustrato se si dovesse attendere il compimento di tutte le formalità successive alla proclamazione previste dall’art. 15 co.7 L. 113/2019, poiché, ove si dovesse attendere il completamento degli adempimenti di pubblicazione e comunicazione, ci si troverebbe ad affrontare una dilatazione dei tempi senza poterne nemmeno quantificare la durata. In tal senso è peraltro l’orientamento giurisprudenziale più recente del Consiglio di Stato in materia di elezioni di Comuni, Province e Regioni cfr. Cons. Stato sez. III sent. N. 3019 del 11 luglio 2016 e l’articolata sez. V sentenza n. 4244 dell’8 agosto 2014 secondo le quali il dies a quo per la proposizione dei ricorsi in materia elettorale decorre dalla data in cui il verbale di proclamazione viene chiuso e sottoscritto, mentre tutte le ulteriori attività ed atti successivamente intervenuti risultano irrilevanti ai fini della decorrenza dei termini, e pertanto inidonei a procrastinare il termine decadenziale. Ad ulteriore conforto dell’interpretazione di stretto rigore, la seconda citata sentenza del supremo giudice amministrativo rileva che ove il legislatore ha voluto indicare un diverso dies a quo l’ha espressamente previsto id est lo stesso art. 130 co 1 c.p.a. lett. b per l’elezione dei membri del Parlamento UE che considera dies a quo la pubblicazione in GU . Nel caso di specie il riferimento letterale dell’art. 28 co 12 L. 247/2012 non lascia spazio interpretativo. Il reclamo è pertanto tardivo e va dichiarato inammissibile. La questione pregiudiziale assorbe le ulteriori procedurali e di merito. P.Q.M. visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37 il Consiglio Nazionale Forense dichiara l’inammissibile il reclamo elettorale. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.