La socializzazione dell’assistenza

Il Governo ha emanato il decreto legge 9/2020 il quale, all’art. 16, propone una serie di misure, come è dato leggere, e in particolare un contributo di € 500,00 mensili ai professionisti che si trovano nelle zone rosse.

Art. 16 Indennità lavoratori autonomi 1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’Adepp associazione degli enti di previdenza professionisti chiede al Governo una modifica urgente al decreto legge 9 del 2020 sul Coronavirus. L’articolo 16 del Dl 9/2020 ha introdotto un’indennità mensile esentasse di 500 euro mensili per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma ha escluso inspiegabilmente i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati, fra cui i medici e gli operatori sanitari che sono in prima linea nell’affrontare il Covid-19”, afferma il presidente dell’Adepp Alberto Oliveti. Limitare l’indennizzo ai soli lavoratori iscritti all’Inps è discriminatorio, poiché le risorse provengono dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che è finanziato con risorse pubbliche e dunque derivanti anche dalle tasse pagate dai liberi professionisti e dalle stesse Casse previdenziali private. L’Adepp chiede dunque che l’indennità di 500 euro sia estesa a tutti i liberi professionisti indipendentemente dall’ente previdenziale a cui sono iscritti. www.adepp.info L’Adepp sa bene, per averlo scritto nel suo riferimento normativo, che Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza poiché l’autonomia degli enti di previdenza privati dei professionisti va comunque esercitata nel rispetto delle finalità istituzionali. Agli stessi Enti non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. www.adepp.info . Poiché non si tratta di sgravi o di fiscalizzazione degli oneri sociali, credo che la richiesta dell’Adepp sia priva di riferimento normativo e cerchi soltanto di socializzare l’assistenza. Ai prossimi stati generali della previdenza discutiamo di questi temi, della longevità e sostenibilità, del rischio demografico delle professioni, del rischio reddituale per vedere se non sia il caso di unirsi in una unica cassa o rientrare in INPS per fruire dello ombrello protettivo dello Stato al quale, con la privatizzazione, si è rinunciato. Confidare sui mercati finanziari e sulla stabilità dello spread, come ha chiosato il vice Adepp in Bicamerale di controllo, nella previdenza obbligatoria di primo pilastro è un azzardo che si può correre ma una volta condiviso con tutti gli iscritti, obbligati ad esserlo. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus