Il difensore che rivendichi il pagamento dei compensi professionali deve provare tutti i fatti idonei a fondare la propria pretesa

Il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6734 depositata il 10 marzo 2020. Il fatto. Con atto di citazione un difensore conveniva dinnanzi al Tribunale territorialmente competente la società sua cliente, chiedendone la condanna al pagamento di una data somma di denaro a titolo di prestazioni professionali per l'attività espletata in suo favore nel corso di quattro giudizi. La società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda ritenuta non provata sia nell'an che nel quantum. Il Tribunale adito rigettava la domanda spiegata dal difensore quest'ultimo, tuttavia, proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di prime cure. Successivamente, la Corte distrettuale, investita del gravame rigettava l'appello condannando, altresì, l'appellante al pagamento delle spese di lite. In particolare, la Corte di merito rilevava che già nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado la società convenuta aveva contestato che l'atto di citazione fosse generico e che le richieste non fossero provate e che, solo quando l'attore avesse dimostrato l'effettivo svolgimento dell'attività che deduceva aver svolto in suo favore, avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto. Inoltre, il Collegio adito aveva ritenuto i motivi di appello inammissibili in quanto nell'atto di impugnazione mancava la deduzione di specifiche circostanze idonee a rappresentare i fatti costitutivi dei diritti azionati dall'appellante. Il difensore propone pertanto, ricorso per Cassazione. Nella specie, gli ermellini hanno ritenuto inammissibili tutti i motivi proposti dal ricorrente per violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, poiché formulati in violazione delle norme del codice di rito regolanti la materia dei ricorsi per Cassazione. Con stretto riguardo alla fattispecie portata all'attenzione del Collegio di legittimità, quest'ultimo osserva che la Corte di merito aveva correttamente evidenziato come l'appellante non avesse fornito adeguata prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. - applicabile nel caso di specie, di tutti i fatti costitutivi che avrebbero dovuto legittimare e fondare la pretesa attorea di pagamento dei rivendicati compensi professionali. In particolare, nella specie, non era stato provato oltreché l'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte della società convenuta una serie di altri elementi ritenuti costitutivi della domanda azionata come la natura dell'incarico conferito, il valore della controversia e delle varie domande giudiziarie spiegate, gli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico, nonché le circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività giudiziali e stragiudiziali. In definitiva, non era stata altresì, data la prova delle diverse attività di difesa scritte e orali con l'allegazione delle eventuali spese borsuali anticipate dal professionista che il cliente avrebbe dovuto rimborsare. I Giudici, inoltre, precisano che gli innanzi indicati elementi, di fatto sarebbero stati indispensabili sia per la prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento degli onorari professionali, sia per la liquidazione dei diritti e degli onorari. Concludendo. Pertanto, concludono i giudici di legittimità, la predetta valutazione di fatto delle risultanze istruttorie fatta dal Collegio di merito si è rivelata essere congrua e plausibile e come tale, da sottrarsi al sindacato di legittimità. Vale, infatti, proseguono, il consolidato principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dall'analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 ottobre 2019 – 10 marzo 2020, n. 6734 Presidente Petitti – Relatore Bellini Fatti di causa Con atto di citazione, notificato in data 9.1.2009, l’Avv. P.D. , in proprio, conveniva davanti al Tribunale di Monza la TUV ITALIA S.R.L. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 19.538,76, oltre accessori di legge, per prestazioni professionali. In particolare, l’avv. P. riferiva di aver seguito, per conto di TUV ITALIA, quattro cause avanti al Tribunale di Rimini. La TUV ITALIA s.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta non provata sia nell’an che nel quantum. Con sentenza n. 1442/2010, depositata in data 11.5.2010, il Tribunale di Monza respingeva le domande proposte dall’Avv. P. , compensando le spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello l’Avv. P. . Si costituiva la TUV ITALIA s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza n. 3119/2014, depositata in data 7.8.2014, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello condannando l’Avv. P. alle spese di lite del giudizio di appello. In particolare, la Corte di merito rilevava che già nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado la TUV ITALIA aveva contestato che l’atto di citazione fosse generico, che le richieste non fossero provate e che solo quando l’attore avesse dimostrato l’attività svolta, essa avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto. La Corte terriroriale riteneva i motivi di appello inammissibili in quanto nell’atto di impugnazione mancava la deduzione di specifiche circostanze idonee a rappresentare i fatti costitutivi dei diritti azionati dall’appellante assenza di prova circa la natura dell’incarico, la sua durata, le attività di difesa giudiziali e stragiudiziali . Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Avv. P. sulla base di cinque motivi resiste la TUV ITALIA con controricorso. Ragioni della decisione 1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta un Vizio art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2730 e ss., 2727, 2627 e 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c Se la contestazione generica possa integrare un’efficace contestazione della parcella. Se la costituzione del convenuto possa essere considerata come domanda adesiva e quindi un riconoscimento di debito. Se il riconoscimento del debito possa essere sottoposto a condizione, e se questa possa avere efficacia alla luce dell’art. 2734 c.c. . Osserva il ricorrente che, nella costituzione nel giudizio di primo grado, la TUV ITALIA affermava di subordinare il pagamento della parcella alla prova dell’attività svolta, senza contestare il conferimento del mandato richiama dunque la sentenza delle Sezioni Unite Cass. n. 14699/2010 secondo cui le voci in parcella, in mancanza di specifica contestazione, non possono essere disconosciute dal Giudice. Sicché la controparte avrebbe dovuto contestare o il conferimento del mandato cosa che non ha fatto , oppure tutte o alcune delle prestazioni professionali analiticamente indicate nelle note spese al contrario la contestazione della TUV ITALIA era stata generica e, pertanto, le voci in parcella non avrebbero potuto essere disconosciute dal Giudice. 1.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce un Vizio art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., e artt. 2233 e 2697 c.c Se e in quale misura possa essere necessaria la prova delle prestazioni non contestate , in quanto la Corte di merito ha erroneamente addossato all’Avv. P. il mancato assolvimento dell’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda. 1.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta un Vizio ex art. 360, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2697 c.c., e artt. 112 e 115 c.p.c., e in relazione agli artt. 1193 e 1176 c.c. e ss Se il verbale di causa della cui parcella si discuta debba essere necessariamente prodotto in giudizio per ottenere il pagamento della parcella. Se l’imputazione di pagamento possa avvenire ex officio e anche rispetto a soggetti terzi, estranei alla prestazione e a quella non interessati. Se la domanda attorea di accertamento del credito e di condanna al pagamento delle parcelle possa essere interpretata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., come domanda volta ad accertare e condannare al pagamento di un compenso maggiore di quello già pagato a titolo di acconto . Secondo il ricorrente, l’unica prestazione riconosciuta dai giudici di merito sarebbe quella nei confronti di P.A. , in quanto solo di questa parte sarebbe stato prodotto il verbale di causa che non occorreva affatto produrre in giudizio . 2. - In considerazione della loro connessione logico-giuridica e la analoga modalità di formulazione, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente. 2.1. - I motivi stessi non possono trovare accoglimento. 2.2. - In primo luogo, va rilevato che, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse Cass. n. 26790 del 2018 . Pertanto, nella formulazione del motivo di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei ed incompatibili, facenti riferimento come nella specie alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.p., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione e la analisi di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma e quello del vizio di motivazione che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione cfr. anche Cass. n. 26874 del 2018 conf. Cass. n. 19443 del 2011 . Ma anche a voler ritenere ammissibile il ricorso, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto cfr. Cass. sez. un. 9100 del 2015 Cass. n. 8915 del 2018 , la ragione di inammissibilità, nella specie, va ravvisata nella mancata specificità del profilo riguardante l’asserito vizio di violazione e falsa applicazione di legge, così come riferito congiuntamente a plurime disposizioni del codoce civile. 2.3. - Ciò premesso, va infatti rilevato con riguardo sempre al profilo attinente alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie . Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa Cass. n. 24054 del 2017 ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017 Cass. n. 195 del 2016 Cass. n. 26110 del 2016 . Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati come nella specie per mezzo della mera indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata Cass. n. 11501 del 2006 Cass. n. 828 del 2007 Cass. n. 5353 del 2007 Cass. n. 10295 del 2007 Cass. 2831 del 2009 Cass. n. 24298 del 2016 . Ciò in quanto, il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità Cass. n. 20012 del 2014 richiamata anche da Cass. n. 25332 del 2014 . 2.4. - Nella specie, nei termini in cui sono stati prospettati peraltro in via cumulativa , i vizi di cui al primo profilo formulato in ciascuno dei primi tre motivi di ricorso si connotano per una pluralità di questioni rispetto alle quali si contrappone, viceversa, l’avvenuto specifico esame da parte del Collegio di merito, con valutazione di fatto adeguata e coerente, e come tale non soggetta al controllo di legittimità. In particolare - pur vero essendo che la richiamata Cass. sez. un. 14699 del 2010 afferma che la parcella dell’avvocato, come questa Corte ha avuto modo di precisare sentenza 15/6/2001 n. 8160 , costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità pertanto, le poste o voci in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice conf. Cass. n. 8160 del 2001 - la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alla contraria circostanza che, fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, la società convenuta avesse specificamente contestato la fondatezza della domanda, avendo eccepito che l’attore avrebbe dovuto adempiere l’onere di provare e determinare le concrete attività effettivamente svolte, affermando come anche nell’atto di impugnazione dell’Avv. P. mancassero l’allegazione e la deduzione di specifiche circostanze idonee a rappresentare i fatti costitutivi dei diritti da lui azionati sentenza impugnata, pagina 6 . Inoltre, correttamente, la Corte di merito ha osservato che tali fatti costitutivi, nel caso di professioni intellettuali, avrebbero dovuto essere identificati nella prova non soltanto del conferimento dell’incarico, ma anche nella dimostrazione della natura dell’incarico stesso, nella indicazione del valore della controversia e della domanda, nella designazione degli elementi caratterizzanti l’eventuale complessità dell’incarico e dell’opera defensionale, nella prova della durata dell’incarico e in quella delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività stragiudiziali e giudiziali, nella illustrazione, in definitiva, delle diverse attività di difesa scritte e orali e nella allegazione dkventuali spese anticipate dal professionista che il cliente dovrebbe o avrebbe dovuto rimborsare . Precisando che Tutti questi dati e questi elementi di fatto sarebbero stati indispensabili sia per la prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento degli onorari professionali . sia per la liquidazione dei diritti e degli onorari . Laddove, i criteri dettati dalla tariffa forense in vigore alla data dell’attività del professionista confermano che nella liquidazione dei compensi avrebbe dovuto tenersi conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado della autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività sicché la liquidazione dei compensi avrebbe presupposto la prova, ad onere dell’avvocato a norma dell’art. 2697 c.c., di tutti gli elementi indicati sentenza impugnata, pagina 7 . 2.5. - Trattasi di valutazione di fatto delle risultanze istruttorie congrua e plausibile e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità. Vale, infatti, il consolidato principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018 Cass. n. 5939 del 2018 Cass. n. 16056 del 2016 Cass. n. 15927 del 2016 . Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, Cass. n. 1359 del 2014 Cass. n. 16716 del 2013 . Viceversa, così come articolate, le censure portate dal motivo si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora porsi dinanzi al giudice di legittimità Cass. n. 5939 del 2018 . Circostanza questa resa evidente dalle improprie richieste del ricorrente a questa Corte svolte nelle intestazioni dei motivi di dare risposta ai dubbi riguardanti il Se la contestazione generica possa integrare un’efficace contestazione della parcella. Se la costituzione del convenuto possa essere considerata come domanda adesiva e quindi un riconoscimento di debito. Se il riconoscimento del debito possa essere sottoposto a condizione, e se questa possa avere efficacia alla luce dell’art. 2734 c.c. primo motivo il Se e in quale misura possa essere necessaria la prova delle prestazioni non contestate secondo motivo il Se il verbale di causa della cui parcella si discuta debba essere necessariamente prodotto in giudizio per ottenere il pagamento della parcella. Se l’imputazione di pagamento possa avvenire ex officio e anche rispetto a soggetti terzi, estranei alla prestazione e a quella non interessati. Se la domanda attorea di accertamento del credito e di condanna al pagamento delle parcelle possa essere interpretata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., come domanda volta ad accertare e condannare al pagamento di un compenso maggiore di quello già pagato a titolo di acconto . 2.6. - Quanto poi al profilo attinente alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 7 agosto 2014 consente Cass. sez. un. 8053 del 2014 di denunciare in cassazione - oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione - solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017 . Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente - con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell’ambito decisionale del giudizio di appello - avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017 . Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza e compresenza di siffatti presupposti sostanziali e non meramente formali , onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è idonea e specifica indicazione. 3. - Con il quarto motivo, il ricorrente deduce il Vizio art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione dell’art. 342 c.p.c. , sottolineando come l’appello contenesse sia la parte volitiva che quella argomentativa, cosicché la valutazione di inammissibilità data dalla Corte di merito al punto 6 di pag. 7 sarebbe del tutto erronea. 3.1. - Il motivo non è fondato. 3.2. - La Corte distrettuale ha fatto esatta e coerente applicazione dei consolidata principi giurisprudenziali in materia. Questa Corte ex plurimis, Cass. sez. un. 3033 del 2013 - sottolineato che l’originario connotato di novum iudicium del processo d’appello disciplinato dal codice di rito del 1865 , notevolmente attenuato nel nuovo codice del 1940 dalle disposizioni contenute negli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., a seguito delle profonde modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, non è più riscontrabile nell’attuale processo civile, nel cui ambito il giudizio di secondo grado costituisce una revisio prioris instantiae, incanalata negli stretti limiti devoluti con i motivi di gravame - ha ribadito che, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata. In sostanza Cass. sez. un. 28498 del 2005 , l’appello deve puntualizzarsi all’interno dei capi di sentenza destinati ad essere confermati o riformati, ma comunque sostituiti dalla sentenza di appello Cass. sez. un. 28498 del 2005 . Pertanto, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono pertanto, nell’atto di appello deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d’ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice Cass. sez. un. 23299 del 2011 nonché, Cass. n. 4068 del 2009 Cass. n. 18704 del 2015 Cass. n. 12280 del 2016 . Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, si deve ribadire che non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata Cass. sez. un. 16 del 2000 Cass. sez. un. 28498 del 2005 . Da ciò, la affermata inammissibilità dell’atto di appello redatto in modi non rispettosi dell’art. 342 del codice di rito Cass. sez. un. 16 del 2000, cit. , che va tuttavia applicato senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali v., tra le altre, Cass. 12984 del 2006 Cass. n. 9244 del 2007 Cass. n. 25588 del 2010 Cass. n. 22502 del 2014 Cass. n. 18932 del 2016 Cass. n. 4695 del 2017 . Tali principi hanno trovato di recente conferma con riferimento agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo certamente più rigoroso, novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, e convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel giudizio de quo in Cass. sez. un. 27199 del 2017, che ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. 4. - Infine, il ricorrente chiede la riforma della sentenza d’appello in ordine alla condanna alle spese legali, oltre che alla refusione delle spese legali sia per il primo grado che per il grado d’appello e per il presente giudizio affermando che la condanna per lite temeraria verrà eventualmente da lui riproposta nel giudizio di rinvio. Tale richiesta non configura un autonomo motivo di ricorso in cassazione e, come tale, non può essere considerata nel merito e trattata in rito , ma risulta costituire pretesa meramente conseguenziale all’accoglimento del ricorso medesimo. 5. - Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della susssistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unifcato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.