Cassa Forense fa il punto su benefici e agevolazioni previste per i neo iscritti

Con un comunicato del 17 febbraio 2020, Cassa Forense ricorda ai neo iscritti i benefici e le agevolazioni previste dal regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, l. n. 247/2012, adottato dalla Cassa e in vigore dal 21 agosto 2014.

Cassa Forense ricorda che l’art. 7 del regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, l. n. 247/2012, prevede per avvocati e praticanti iscritti con decorrenza antecedente al compimento del 35esimo anno di età, il beneficio della riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo, per i primi 6 anni d’iscrizione alla Cassa, compresi quelli richiesti a titolo di iscrizione retroattiva. È prevista, poi, per i soli avvocati, l’ulteriore agevolazione relativa al contributo soggettivo minimo, legata al reddito professionale IRPEF percepito e dichiarato dal professionista in sede d’invio del mod. 5 Il contributo, dovuto dai neo iscritti alla Cassa, indipendentemente dall’età dell’iscritto, dall’anno 2014 in poi e per i primi otto anni di iscrizione, viene richiesto soltanto per metà nell'anno di riferimento, a fronte, però, del riconoscimento a fini previdenziali di un periodo di 6 mesi e la copertura assistenziale è sempre riconosciuta per l’intera annualità. A tal proposito, per gli iscritti che, per detta annualità, in sede di invio del mod. 5 dichiareranno un reddito inferiore a 10.300,00€, il pagamento della seconda metà del contributo soggettivo minimo rimane facoltativo. Quest’ultimo potrà essere eseguito su base volontaria, al fine di vedersi riconosciuta l’intera annualità, contestualmente all’invio del mod. 5 oppure successivamente ma, comunque, entro l’arco temporale dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa. Per tutti coloro che, invece, abbiano percepito un reddito pari o superiore a 10.300,00€, il pagamento di tale ulteriore contribuzione diventa obbligatorio e deve essere eseguito in sede di invio del mod.5