La delibera della Regione Lazio che garantisce l’equo compenso

Con la delibera n. 22 del 28 gennaio scorso, la Regione Lazio ha attuato la legge regionale n. 6/2019, recante Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”, imponendo agli uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate della Regione Lazio indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali a garanzia del rispetto dell'equo compenso.

Parametri ministeriali. Negli atti relativi alle procedure di affidamento, gli importi dei compensi professionali, da utilizzare quale criterio o base di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, devono essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità. Negli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento di cui alla lettera precedente, devono essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi. Il compenso finale dovrà essere conforme ai già menzionati parametri . Sono alcuni degli indirizzi che la Regione Lazio ha impartito ad uffici, enti strumentali e società controllate nelle procedure di acquisizione di servizi professionali. La delibera della Giunta Regionale n. 22 del 28 gennaio scorso ha così garantito il rispetto dell’equo compenso attraverso criteri chiari e formalizzati che fanno riferimento ai parametri ministeriali stabili per le varie professionalità d.m. 55/2014 per gli avvocati e, in assenza, impongono la determinazione dei compensi proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali . Clausole vessatorie. Vengono inoltre vietate le clausole vessatorie come configurate dall’art. 13- bis l. n. 247/2012, nonché le clausole specificate che contengono contenuti vessatori tra cui ad esempio la la riserva per l’Amministrazione della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto l'attribuzione all’Amministrazione della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto l'attribuzione all’Amministrazione della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito . Inoltre nella specifica ipotesi di predisposizione del contratto di incarico professionale con un avvocato del libero foro, sono da considerarsi vessatorie le clausole che consistono nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte .