L’ineleggibilità e l’incompatibilità nei social

Ho approfittato del week-end piovoso per girovagare sui social, strumento tanto pericoloso perché, come scriveva Umberto Eco, dà voce a legioni di imbecilli, quanto utile perché fa viaggiare le notizie con velocità supersonica dando la sensazione di vivere ogni cosa in diretta.

L’avv. Libero Calamaio Unione Libera Avvocatura ha scritto a proposito della questione degli ineleggibili Come tutti ormai sapete, per vedere ripristinare la legalità nei vertici dell’avvocatura siamo dovuti arrivare all’intervento delle magistrature superiori in riforma della non giustizia del CNF. Tutto parte dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 32781/2019 in solo due settimane 15 GIORNI , la Suprema corte ribaltava la decisione del CNF che cercava di salvare il terzo mandato nei COA. La causa era stata discussa il 4.12.2018 e decisa il 19.12.2018. Poi il CNF aveva riprovato a negare il divieto di terzo mandato, ed aveva sollevato eccezione di incostituzionalità, ma la Consulta, dopo aver ridotto i termini per l’udienza, in soli 22 giorni, depositava la sentenza n. 173/2019 . Ancora una volta il Consiglio Nazionale Forense veniva sconfessato. La Corte costituzionale chiariva che lo stesso il principio espresso dalla Cassazione per i COA con il divieto del terzo mandato consecutivo vale anche per il CNF. L'udienza davanti alla Corte costituzionale si teneva il 18.6.20189 - con comunicato stampa contestuale - e la motivazione giungeva il 10.07.2019. In agosto, il primo dei non eletti al CNF per un Distretto calabrese, si rivolgeva al Tribunale di Roma per chiedere tutela d’urgenza contro l’illegalità del CNF stesso giunge così l’ordinanza ex art. 700 CPC che in soli 6 GIORNI aveva ribadisce l’esistente illegalità di ben 9 dei 34 consiglieri della massima rappresentanza forense. Udienza tenuta il 27.8.2019 e provvedimento del 2.9.19. E infine siamo arrivati alla resistenza ad oltranza il CNF oltre a tenere in riserva eterna i reclami dei COA discussi dinanzi a sé mesi fa propone reclamo al Tribunale di Roma e riesce anche ad ottenere un provvedimento inaudita altera parte in sospensiva del decisum del giudice monocratico. Provvedimento in contrasto con i principi già enunciati da Consulta e Cassazione Sezione Unite, nonché dal TAR del Lazio in tema di legittimazione all’azione qui – omissis - la sentenza del TAR, emessa dopo una settimana 7 GIORNI di riserva. Ed ecco che la celerità della Giustizia si ferma! Il reclamo è stato discusso il 7.10.2019 e ad oggi sono passati 46 giorni. senza risposte! Ancora in riserva! . Lascia un po’ sorpresi vedere che, quando l’organo apicale dell'avvocatura si costituisce a difesa della denunciata illegalità di un suo componente ma anche di altri , il corso della giustizia sembra procedere molto più lentamente. Per questo, abbiamo la miglior fiducia nella Giustizia. Similis cum similibus . Il CNF si è occupato della questione delle incompatibilità per l’avvocato come descritto nell’articolo di puntodidiritto.it Divieto di attività gestorie avvocato incompatibile con incarico di membro del CdA di una SpA. Il COA di Roma ha formulato quesito in merito alla compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’assunzione della carica di consigliere semplice del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con poteri limitati alla gestione della contrattualistica e dei rapporti bancari della stessa società, alla luce dell’art. 18, comma 1, lett. c , l. n. 247/2012. La risposta è stata data dal Consiglio Nazionale Forense con il parere del 16 gennaio 2019, n. 17 . Il CNF ha già chiarito, con il proprio parere n. 45 del 21 giugno 2017 , che la professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell’impresa . Con il richiamato precedente il CNF ebbe a precisare che – non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società – a contrariis , la professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell’impresa – l’incompatibilità dettata dall’art. 18 citato, non è subordinata all’esistenza di un corrispettivo per l’attività svolta – la gratuità dell’incarico eventualmente assunto è pertanto irrilevante. Per completezza, si è aggiunto che non è certo la rappresentanza della società che genera l’incompatibilità, né la possibilità di ricevere pagamenti da parte di terzi in nome della persona giuridica rappresentata il discrimine è, notoriamente, l’attività gestoria, sia essa svolta individualmente per delega o collegialmente CDA . In questi termini è reso pertanto il parere Consiglio Nazionale Forense con il parere del 16 gennaio 2019, n. 17 . Mi pare una bella battaglia tra ineleggibili e incompatibili. La cosa che mi lascia basito è che ottanta Delegati in Cassa Forense non si siano posti il problema così come le Autorità di controllo. Le conseguenze della declaratoria di incompatibilità sono quelle che si possono leggere nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 22 novembre 2019, n. 30571 .