



professione forense | 04 Novembre 2019
Mancato invio del Mod. 5: la successiva regolarizzazione salva l’avvocato dalla sospensione
di La Redazione
Nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione a Cassa Forense del proprio reddito professionale ex art. 9 l. n. 141/2011, la successiva regolarizzazione della posizione determina la revoca della sospensione stessa.

(Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2/19; depositata il 27 febbraio)


Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 2 del 2019.
Il caso. Il COA Bologna apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato per omesso invio del Modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, relativo all’ammontare del reddito professionale e del volume d’affari prodotto e dichiarato al fisco negli anni contestati e, al termine del procedimento, deliberava la sua sospensione a tempo indeterminato. L’avvocato ricorre dinanzi al CNF chiedendo la revoca e l’annullamento del provvedimento, precisando che, prima che gli venisse notificata la decisione del COA, egli aveva già comunicato alla Cassa i dati reddituali e il volume d’affari.
Revoca della sospensione. Rilevata la comunicazione della Cassa relativa alla regolarizzazione da parte dell’avvocato della sua posizione dichiarativa, il Consiglio Nazionale Forense osserva che, «nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale, la successiva regolarizzazione della posizione determina la revoca della sospensione stessa».
Nella fattispecie, l’avvenuta regolarizzazione ha determinato la revoca della sospensione e la conseguente cessazione della materia del contendere, pertanto, il CNF dichiara il ricorso inammissibile.






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