La convenzione tra un’associazione di assistenza dei lavoratori e un avvocato opera come contratto a favore di terzo

La convenzione stipulata fra un istituto di assistenza dei lavoratori e un avvocato, la quale preveda che quest’ultimo difenda in giudizio gli assistiti percependo il solo importo delle spese, competenze e onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria, è idonea a vincolare il professionista nei confronti del lavoratore che gli conferisca l’incarico della difesa in giudizio, nel presupposto della qualità di assistito del predetto istituto e in riferimento a quella convenzione, secondo la disciplina del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c. e, quindi, indipendentemente sia da un’accettazione della convenzione da parte del lavoratore stesso la quale rileva al diverso fine di rendere irrevocabile il beneficio da parte dello stipulante , sia da un’ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista medesimo.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26212/19, depositata il 16 ottobre. La fattispecie. La sentenza in commento trae origine dalla richiesta di un avvocato relativa alla liquidazione delle proprie competenze nei confronti di un cliente che aveva rappresentato in molteplici procedimenti avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Trani sino alla revoca del mandato. In particolare, il legale assumeva di aver difeso il lavoratore in un procedimento ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere in via d’urgenza la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro procedimento definito con l’accoglimento del ricorso e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese . Precisava inoltre che il lavoratore gli aveva poi rinnovato l’incarico per costituirsi nel susseguente procedimento di reclamo, definito con ordinanza di revoca del provvedimento cautelare e la compensazione delle spese. La fase cautelare era poi seguita dalla causa di merito, successivamente definita con l’accoglimento del ricorso del lavoratore e con la conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, di cui era ordinata la distrazione in favore del difensore. In assenza di adempimento spontaneo agli obblighi di pagamento il lavoratore e il difensore intimavano ii precetto per conseguire quanto dovuto all’uno e all’altro in forza della sentenza. Interveniva in questa fase la revoca del mandato da parte del lavoratore. Il difensore chiedeva quindi il pagamento dei compensi per ciascuna delle cause sopra indicate e per l’attività difensiva svolta in fase esecutiva, in applicazione della tariffa vigente al momento dell’esaurimento della prestazione professionale. Il cliente si costituiva e non negava di avere conferito il mandato difensivo al professionista, né l’attività svolta, ma eccepiva la gratuità del mandato in virtù di una convenzione fra il legale e l’associazione sindacale di categoria presso cui egli era iscritto, gratuità che sarebbe stata ribadita dal professionista al quale il cliente era stato indirizzato dall’associazione in occasione del rilascio dei singoli mandati difensivi. Il tribunale esaminava le singole previsioni rilevanti di tale convenzione, riconoscendo che questa prevedeva, in caso di esito positivo della causa per il lavoratore e qualora fosse stata pronunciata condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, che il legale non poteva richiedere nient’altro al cliente, accollandosi ii rischio dell'insolvenza del datore di lavoro. In caso di esito negativo il difensore avrebbe rinunciato a chiedere il compenso, fatte salve alcune ipotesi espressamente previste, quali il comportamento scorretto del lavoratore e in ogni caso di revoca del mandante. Con riguardo a tale ipotesi la convenzione prevedeva tuttavia che il difensore avrebbe potuto chiedere il rimborso delle spese e onorari di causa solo previo accordo con il responsabile dell’ufficio vertenze. Ciò posto, il giudice riconosceva che in virtù di tale convenzione, ritenuta da entrambe le parti applicabile al rapporto dedotto in lite, non era necessario un successivo accordo fra ii legale e l’assistito, essendo la questione a monte regolata con l’associazione di categoria cui il cliente era iscritto. Quindi, dal momento che il professionista non aveva provato l’intervenuto accordo, rigettava la relativa domanda di pagamento. Non è necessaria l’accettazione della convenzione da parte dell’iscritto all’associazione di categoria. L’avvocato soccombente ha impugnato la sentenza di merito nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che in virtù della convenzione con l’associazione sindacale non fosse necessario un successivo accordo per i compensi fra il difensore e il cliente, essendo la questione regolata con l’associazione medesima, a cui il cliente era iscritto. Rigettando il ricorso del professionista, la Corte di Cassazione ha chiarito che la convenzione stipulata fra un istituto di assistenza dei lavoratori e un avvocato, la quale preveda che quest’ultimo difenda in giudizio gli assistiti percependo il solo importo delle spese, competenze e onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria, è idonea a vincolare il professionista nei confronti del lavoratore che gli conferisca l’incarico della difesa in giudizio, nel presupposto della qualità di assistito del predetto istituto e in riferimento a quella convenzione, secondo la disciplina del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c. e, quindi, indipendentemente sia da un’accettazione della convenzione da parte del lavoratore stesso la quale rileva al diverso fine di rendere irrevocabile il beneficio da parte dello stipulante , sia da un’ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista medesimo. Peraltro, la circostanza che la suddetta convenzione possa tradursi, in caso di conclusione del giudizio con esito sfavorevole o compensazione delle spese, in una rinuncia preventiva dell’avvocato alle proprie spettanze, non ne comporta la nullità per violazione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari qualora tale rinuncia risulti giustificata da un fine di liberalità o uno spirito di solidarietà sociale, meritevole di tutela, e non si presenti come mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri.

Cassazione Civile, sez. II Civile, ordinanza 11 giugno – 16 ottobre 2019, n. 26212 Presidente San Giorgio – Relatore Tedesco Ritenuto in fatto che L’avv. C.N. , con ricorso al Tribunale di Trani, chiedeva la liquidazione delle competenze legali nei confronti di M.S. , deducendo di averlo rappresentato e difeso in più procedimenti dinanzi alla sezione lavoro del medesimo tribunale, sino alla revoca del mandato. In particolare assumeva di avere difeso il M. in un procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c., instaurato a seguito di mandato rilasciato nel 2010, al fine di ottenere in via d’urgenza la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro procedimento definito con l’accoglimento del ricorso e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese . Precisava che il cliente gli aveva poi rinnovato l’incarico per costituirsi nel susseguente procedimento di reclamo, definito con ordinanza di revoca del provvedimento cautelare e la compensazione delle spese. La fase cautelare era poi seguita dalla causa di merito, instaurata con atto dell’1 aprile 2011 e definita con l’accoglimento del ricorso del lavoratore con sentenza del 3 aprile 2013 e la conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, di cui era ordinata la distrazione in favore del difensore. In assenza di adempimento spontaneo agli obblighi di pagamento il lavoratore e il difensore intimavano il precetto per conseguire quanto dovuto all’uno e all’altro in forza della sentenza. Un ulteriore precetto era poi intimato per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro. Interveniva in questa fase la revoca del mandato da parte del cliente, con lettera dell’1 agosto 2013 trasmessa al difensore a mezzo fax il 28 settembre 2013. Il difensore chiedeva quindi il pagamento dei compensi per ciascuna delle cause sopra indicate e per l’attività difensiva svolta in fase esecutiva, in applicazione della tariffa vigente al momento dell’esaurimento della prestazione professionale. Il cliente si costituiva e non negava di avere conferito il mandato difensivo al professionista, nè l’attività svolta, ma eccepiva la gratuità del mandato, in virtù di una convenzione fra l’avv. C. e l’Associazione sindacale di categoria presso cui egli era iscritto, gratuità ribadita dal professionista al quale il cliente era stato indirizzato dall’associazione in occasione del rilascio dei singoli mandati difensivi. Il legale, in presenza di istanza di controparte per l’esibizione di tale convenzione, ne curava spontaneamente la produzione. Il tribunale esaminava le singole previsioni rilevanti di tale convenzione, riconoscendo che questa prevedeva, in caso di esito positivo della causa per il lavoratore e qualora fosse stata pronunciata condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, che il legale non poteva richiedere nient’altro al cliente, accollandosi il rischio dell’insolvenza del datore di lavoro. In caso di esito negativo il difensore avrebbe rinunciato a chiedere il compenso, fatte salve alcune ipotesi espressamente previste, quali il comportamento scorretto del lavoratore che avesse determinato l’esito negativo della lite, e in ogni caso di revoca del mandato. Con riguardo a tali ipotesi la convenzione prevedeva che il difensore potesse richiedere il rimborso delle spese e onorari di causa previo accordo con il responsabile dell’ufficio vertenze . Ciò posto il giudice riconosceva che in virtù di tale convenzione, ritenuta da entrambe le parti applicabile al rapporto dedotto in lite, non era necessario un successivo accordo fra il legale e l’assistito, essendo la questione a monte regolata con l’associazione di categoria cui il cliente era iscritto. Aggiungeva che il diritto del difensore al pagamento da parte del lavoratore, nelle ipotesi espressamente previste, richiedeva il previo accordo con il responsabile dell’ufficio vertenze. Quindi, posto che il professionista non aveva provato l’intervenuto accordo, rigettava la domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. C. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. M.S. è rimasto intimato. Considerato in diritto che Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2237 e 1321 c.c. e della L. 794 del 1942, art. 7 e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che in virtù della convenzione con l’associazione sindacale non fosse necessario un successivo accordo per i compensi fra il difensore e il cliente, essendo la questione regolata con l’associazione di categoria cui il cliente era iscritto. Si sostiene che la convenzione non poteva costituire la fonte del rapporto fra professionista e cliente, in quanto sottoscritta dopo due anni dal conferimento del mandato professionale e non essendo il cliente parte della stessa convenzione e in assenza di qualsivoglia accordo fra avvocato e cliente che derogasse al principio di onerosità della prestazione. Il motivo, di là dalla improprietà della rubrica, dove è richiamato un vizio della decisione non più deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa, insufficiente contraddittoria motivazione , è in primo luogo inammissibile nella parte in cui si deduce che la convenzione non era applicabile ratione temporis, in quanto stipulata dopo il conferimento del mandato. Il tribunale non accenna minimamente a tale questione, nè il ricorrente chiarisce se e in che termini il riferimento temporale fu sottoposto all’attenzione dell’organo giudicante, che ha al contrario ritenuto che l’applicabilità della convenzione al caso di specie fosse stata riconosciuta da entrambe le parti. In verità, nel coacervo delle censure mosse con il motivo in esame, si censura anche tale affermazione del tribunale in ordine all’applicabilità della convenzione. La censura, tuttavia, sotto questo profilo è generica, perché non chiarisce i termini della contestazione, che, a questi fini, avrebbe dovuto tradursi in una deduzione diretta a sostenere che la convenzione non aveva alcuna rilevanza nel caso in esame, in quanto la genesi del rapporto fra il professionista e cliente prescindeva dagli accordi fra il professionista e l’associazione di categoria, quantunque ampiamente richiamati dal cliente al momento della costituzione in giudizio v. la comparsa di risposta trascritta per intero nel ricorso . È ancora da aggiungere che risulta dallo stesso ricorso per cassazione pag. 29 dove sono richiamate le difese del professionista nel giudizio di merito che il professionista aveva sollevato dinanzi al tribunale una questione diversa, e cioè che il responsabile dell’associazione di categoria non avrebbe potuto rassicurare il lavoratore che, in nessun caso avrebbe dovuto corrispondere all’avv. C.N. il pagamento delle spese e degli onorari professionali, nè certamente tanto può essere stato fatto dalla stesso avv. G. , non essendo questi i termini della convenzione fra l’O.S. CGIL ed il ridetto professionista , posto che siffatta convenzione che ci si dichiara pronti ad esibire qualora codesto collegio ne dovesse ordinare l’esibizione , infatti, autorizza espressamente il lavoratore al pagamento delle spese e degli onorari maturati per l’attività svolta ogni qual volta il lavoratore abbia proceduto alla revoca del mandato . Emerge chiaramente da queste difese che, in replica a quanto il cliente aveva eccepito sulla base della convenzione, il professionista ne aveva negato l’applicabilità non perché non esistesse alcuna convenzione con il sindacato o perché la convenzione non fosse applicabile ratione temporis o per altra causa, ma bensì assumendo che la convenzione non aveva il significato che il lavoratore pretendeva di attribuire all’accordo e in ogni caso perché essa riconosceva il diritto del professionista al compenso in ipotesi di revoca del mandato. In base al confronto fra deduzioni del cliente e la replica del legale la decisione del tribunale, di fare riferimento alla convenzione nella regolamentazione del rapporto, è corretta, perché la esistenza della stessa convenzione era stata ammessa dal professionista, il quale, nell’esibire il documento sottoscritto con l’associazione di categoria 11 dicembre 2012, non aveva minimamente dedotto che, per il periodo precedente, non ci fosse accordo con la associazione di categoria o che l’accordo avesse un contenuto diverso da quello poi documentato nello scritto. Si deve ancora aggiungere che, ai fini della sua applicabilità, la convenzione considera non il momento del conferimento, ma l’essere il lavoratore iscritto al sindacato al momento di definizione della lite. Il motivo è infondato in ordine al resto delle censure. La convenzione stipulata fra un istituto di assistenza dei lavoratori ed un avvocato o procuratore, la quale preveda che quest’ultimo difenda in giudizio gli assistiti percependo il solo importo delle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria, è idonea a vincolare il professionista nei confronti del lavoratore che gli conferisca l’incarico della difesa in giudizio, nel presupposto della qualità di assistito del predetto istituto ed in riferimento a quella convenzione, secondo la disciplina del contratto a favore di terzo, di cui all’art. 1411 c.c., e, quindi, indipendentemente sia da un’accettazione della convenzione da parte del lavoratore stesso la quale rileva al diverso fine di rendere irrevocabile il beneficio da parte dello stipulante , sia da un’ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista medesimo. Peraltro, la circostanza che la suddetta convenzione possa tradursi, in caso di conclusione del giudizio con esito sfavorevole o compensazione delle spese, in una rinuncia preventiva dell’avvocato o procuratore alle proprie spettanze, non ne comporta la nullità, per violazione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 , qualora tale rinuncia risulti giustificata da un fine di liberalità od uno spirito di solidarietà sociale, meritevole di tutela, e non si presenti come mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri Cass. n. 4562/1983 . La sentenza impugnata è in linea con tale principio, sia quando ha riconosciuto che non occorreva ulteriore accordo fra professionista e cliente, sia quando ha ammesso la possibile gratuità della prestazione. Al ricorrente non giova richiamare le norme del codice civile che disciplinano l’incarico professionale o quelle che prevedono l’applicabilità della tariffa. I relativi riferimenti non colgono infatti la ratio decidendi, che si esaurisce nel positivo riscontro, operato dal giudice di merito, che il rapporto era regolato dalla convenzione, positivo riscontro infondatamente censurato con il motivo in esame, che va pertanto rigettato. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 702 c.p.c., l e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a un fatto decisivo della controversia. Il professionista aveva fornito la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa. Era quindi onere del cliente provare che il pagamento non fosse dovuto in applicazione della convenzione. Il motivo è infondato. Si ribadiscono in primo luogo le riserve già espresse in occasione dell’esame del motivo precedente circa l’impropria formulazione della rubrica, che si riferisce al testo precedente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il legale aveva formulato la pretesa sulla base della disciplina generale del rapporto professionale, ma il tribunale ha riconosciuto che il rapporto era regolato dalla convenzione fra il professionista e l’associazione di categoria. A questo punto l’onere probatorio del professionista si commisurava non sulla base delle norme legali, ma sulla base delle previsioni della convenzione, che non costituiva un fatto impeditivo o estintivo della pretesa con il correlativo onere probatorio a carico del convenuto eccipiente, ma atteneva al fatto costitutivo del diritto fatto valere. Il professionista, pertanto, avrebbe dovuto provare lui che ricorreva una di quelle ipotesi che gli consentivano di pretendere dall’iscritto i compensi o compensi maggiori rispetto a quelli derivanti dalla convenzione, otre alle condizioni di esigibilità del relativo credito, incluso l’accordo con il responsabile dell’ufficio vertenze del sindacato. Nell’ambito di tale motivo si deduce inoltre che il tribunale, prima di rigettare la domanda per difetto di prova, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito o instaurare il contraddittorio sul punto. La censura è infondata. La nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa si verifica allorquando la decisione venga calata ex abrupto sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse Cass. n. 22731/2012 n. 11453/2014 , laddove, nel caso di specie, il tribunale, nel riconoscere l’applicabilità della convenzione ha accolto la tesi difensiva sostenuta dal cliente. Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia. Il motivo propone due diverse censure a La convenzione, correttamente interpretata, significava che il professionista, in ipotesi di revoca del mandato, avrebbe potuto chiedere al lavoratore il pagamento delle spese anche in caso di esito positivo della causa. Ciò era reso palese dall’inciso salvo quanto segue , posto al termine della clausola che, nell’ipotesi dell’esito positivo della causa, restringeva i diritti del professionista nei limiti delle spese liquidate a carico della controparte, accollando al medesimo professionista il rischio dell’insolvenza. Il ricorrente sostiene che tale inciso deve essere letto in connessione con la previsione secondo cui il diritto del professionista al compenso sussiste in ogni caso di revoca del mandato da parte del lavoratore . b Si censura poi l’omessa pronuncia sulla domanda del professionista in ordine alle spese della fase esecutiva. Ambedue le censure, formulate sotto impropria rubrica, sono inammissibili. Infatti l’inciso salvo quanto segue , che si legge al termine della clausola che regolava il caso di esito vittorioso della lite è seguita da una previsione riferita all’ipotesi della definizione della lite con transazione, con la quale si stabiliscono i criteri cui doveva attenersi la liquidazione delle spese in tale ipotesi a carico del lavoratore. Il ricorrente pretende invece di ravvisare un legame fra il salvo quanto segue e la successiva previsione relativa alla revoca del mandato, sostenendo che quest’ultima aveva una valenza generale, non riferibile al solo caso dell’esito negativo della causa. Ma in questi termini è facile rilevare che il ricorrente propone inammissibilmente in sede di legittimità una interpretazione dell’accordo alternativa rispetto a quella data dal giudice di merito, che di per sé non è per niente illogica o irriducibilmente contraria alla lettera della convenzione. Essa quindi non è censurabile in questa sede. Non si accorge poi il ricorrente che, pure nella prospettiva da lui proposta, rimarrebbe pur sempre l’ostacolo costituito dalla mancanza della condizione di esigibilità costituita all’accordo con il responsabile dell’ufficio vertenze. In questo senso la censura è anche irrilevante, in quanto la diversa interpretazione non potrebbe modificare l’esito della lite. La censura sub b è inammissibile perché denuncia, sotto il profilo del vizio di motivazione, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, in assenza di qualsiasi riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge Cass., S.U., 17931/2013 . In conclusione il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. rigetta il ricorso dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.