Liquidazione spese di lite: quali tariffe applicare in caso di successione di norme?

Ai fini della liquidazione delle spese di lite, la Corte di Cassazione chiarisce quali tariffe professionali applicare nel caso di specie qualora il deposito della sentenza sia avvenuto tra l’abrogazione del decreto ministeriale a cui si fa riferimento D.M. n. 127/2004 e l’entrata in vigore della nuova normativa l. n. 1/2012 .

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 24511/19, depositata il 1° ottobre. La vicenda. L’attuale ricorrente conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli la controparte e la sua compagnia assicurativa per chiederne la condanna al risarcimento dei danni di natura patrimoniale derivanti da un sinistro stradale. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell’attrice, ma ella appellava la pronuncia lamentando la sottostima delle spese di lite liquidate a suo favore. Il Tribunale di Napoli rigettava il gravame, in quanto l’appellante lamentava la violazione dei valori minimi tariffari oggetto del D.M. n. 127/2004, i quali sono stati abrogati dal d.l. n. 1/2012. Per tale motivo, la stessa propone ricorso per cassazione, deducendo che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, i minimi tariffari da lei invocati dovevano ritenersi ancora in vigore alla data della decisione del Giudice di primo grado 30.07.2012 . Successione temporale di norme. La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato a causa dell’insufficiente interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c., avendo la ricorrente lamentato l’errore del Tribunale nell’aver ritenuto inapplicabili le tariffe di cui al D.M. n. 127/2004 senza specificare a quale risultato avrebbe condotto tale tariffa. Ciò posto, gli Ermellini precisano che in ogni caso il ricorso si sarebbe rivelato infondato, considerando che il comma 3 dell’art. 9 d.l. n. 1/2012 prevede che le tariffe professionali vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso si applicano fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al secondo comma limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio , e comunque non oltre il centoventesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nel caso di specie, la legge di conversione del suddetto decreto è entrata in vigore il 25.03.2012 e, considerando che il deposito della decisione del Giudice di Pace è avvenuta il 30.07.2012 7 giorni dopo che è spirato il termine di 120 giorni sopra citato , le tariffe invocate dalla ricorrente non possono più ritenersi applicabili, non essendo nemmeno prevista alcuna ultrattività della tariffa del 2004. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 aprile – 1 ottobre 2019, n. 24511 Presidente Frasca – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. In data che il ricorso non indica, P.B. convenne dinanzi al Giudice di pace di Pozzuoli S.R. e la società Unipolsai s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto a Pozzuoli il 4 agosto 2010. 2. Con sentenza 30 luglio 2012 n. 29189 il Giudice di pace di Pozzuoli accolse la domanda, e condannò i convenuti, per quanto in questa sede ancora rileva, alle spese di lite in favore dell’attrice, quantificati nella somma di Euro 1.200. 3. La sentenza venne appellata da P.B. , la quale si dolse della sottostima delle spese di lite. Con sentenza 31 marzo 2017 n. 3931 il Tribunale di Napoli rigettò il gravame. Il Tribunale ritenne che - l’appellante aveva lamentato la violazione, da parte del giudice di pace, dei valori minimi tariffari previsti dal D.M. 8 aprile 2004 n. 127 - tali minimi tariffari erano stati abrogati dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - poiché nel caso di specie la causa era stata trattenuta in decisione del Giudice di pace l’8 febbraio 2012, e dunque a tale data doveva ritenersi esaurita l’attività professionale del difensore, il Giudice di pace non era più tenuto ad applicare i minimi tariffari previsti dalla vecchia tariffa del 2004, ormai abrogati - nel merito, la decisione del giudice di pace di liquidare i compensi professionali nell’importo di Euro 1.200, in una causa cui la domanda era stata accolta per l’importo di Euro 1.400, doveva ritenersi congrua. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.B. con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Nessuno degli intimati si è difeso. Ragioni della decisione 1. Il motivo unico di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., l. 3, la violazione della L. n. 248 del 2006 del D.L. n. 1 del 2012 del D.M. n. 127 del 2004. Nella illustrazione del motivo deduce che, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, i minimi tariffari dovevano ritenersi ancora in vigore alla data della decisione del Giudice di pace 30.7.2012 . 1.2. Il ricorso è innanzitutto infondato per insufficiente esposizione dell’interesse ad impugnare, di cui all’art. 100 c.p.c Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che colui il quale si dolga in sede di legittimità della violazione, da parte del giudice di merito, delle regole che presiedono alla liquidazione delle spese giudiziali, ha l’onere, a pena di inammissibilità, di indicare a quale diverso risultato avrebbe condotto, sul piano del quantum delle spese di lite, l’applicazione del criterio che si assume corretto. Nel caso di specie, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non applicabile al caso di specie la tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, ma non specifica nel ricorso a quale risultato avrebbe condotto l’applicazione di tale tariffa. 1.3. In ogni caso, e ad abundantiam, questa Corte rileva che il motivo, ove se ne fosse potuto esaminare il merito, sarebbe stato infondato. Ha stabilito, infatti, il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 3 convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 , che le tariffe professionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle pese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D. . La L. di conversione del D.L. n. 1 del 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24.3.2012, ed ai sensi del suo art. 1, comma 2, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, ovvero il 25.3.2012. Il 120 giorno successivo al 25.3.2012 è spirato il 23.7.2012, e dunque a tale data è cessata l’applicabilità delle tariffe minime sette giorni prima del deposito della sentenza del Giudice di pace, avvenuto, come detto, il 30.7.2012. 1.4. Non pertinenti, o non condivisibili, a tal riguardo, sono i precedenti di questa Corte invocati dalla ricorrente nel ricorso e nella memoria. 1.5. Per quanto riguarda i precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso e cioè Cass. 241/16 Cass. 128/17 Cass. 20481/17 , va rilevato che le decisioni pronunciate da Cass. 128/17 e Cass. 20481/17 avevano ad oggetto controversie relative a liquidazioni di spese di lite avvenute, rispettivamente, nel 2009 ed il 7.5.2012. Nell’uno e nell’altro caso, pertanto, la liquidazione avvenne prima del decorso del 120 giorno dall’entrata in vigore della L. di conversione del D.L. n. 1 del 2012, e dunque pacificamente nella vigenza o nel periodo di ultrattività del D.M. n. 127 del 2004. La decisione pronunciata da Cass. 241/16, invece, aveva ad oggetto l’opposizione avverso un decreto di liquidazione delle spese per la difesa in sede penale, relativa ad un giudizio conclusosi in primo grado con sentenza depositata il 30.7.2012, proprio come nel nostro caso. Tuttavia ritiene questa Corte che tale precedente non sia idoneo ad infirmare le conclusioni sopra raggiunte sia perché in quel caso nessuna delle parti sottopose alla Corte il problema della tariffa applicabile alla liquidazioni avvenute nel periodo compreso tra il 120 giorno successivo all’entrata in vigore della L. di conversione del D.L. n. 1 del 2012, e l’entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012 sia perché quella decisione in ogni caso non si confronta con il chiaro testo del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, là dove fissa un doppio termine alla ultrattività delle tariffe professionali precedentemente vigenti. Da un lato, infatti, la legge prevedeva quale limite temporale di efficacia dei minimi tariffari l’entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe ma dall’altro stabiliva che comunque le vecchie tariffe sarebbero state inapplicabili una volta decorso il 120 giorno dall’entrata in vigore della L. di conversione. E poiché l’avverbio comunque vuol dire in ogni casò in qualunque modo , e non è suscettibile di alcuna interpretazione ondivaga, è necessario concludere che la suddetta norma non consenta alcuna ultrattività della tariffa del 2004 dopo il 23.7.2012, per quanto già detto. 1.6. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla giurisprudenza invocata dalla ricorrente, a sostegno delle proprie tesi, a p. 3 della memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Ed infatti, con riferimento ai precedenti giurisprudenziali di questa corte ivi richiamati, si osserva - Cass. 2333/19 aveva ad oggetto un caso in cui la liquidazione delle spese contestate avvenne prima ancora dell’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012 - Cass. 13541/18 anch’essa concernente una liquidazione avvenuta prima del 23.7.2012 aveva ad oggetto un caso in cui l’errore commesso dal giudice di primo grado nella liquidazione delle spese fu non già ritenere inapplicabile il D.M. n. 127 del 2004, ma applicarlo falsamente - Cass. 29342/17 aveva ad oggetto un caso in cui la liquidazione delle spese contestate avvenne il 10.1.2011, e dunque anche in questo caso prima ancora dell’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, ed a fortiori prima del decorso del 120 giorno dall’entrata in vigore della L. di conversione di tale decreto - Cass. 14038/17, infine, aveva ad oggetto un caso in cui la liquidazione delle spese da parte del giudice di primo grado avvenne a febbraio del 2012, e dunque anche in questo caso ben prima dello spirare del 120 giorno successivo all’entrata in vigore della L. di conversione del D.L. n. 1 del 2012. 2. Le spese. 2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata. 2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 . P.Q.M. - rigetta il ricorso - dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.B. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.