L’onorario dell’avvocato per la voce “esame e studio” del caso giudiziario

La Suprema Corte chiarisce quando sono dovuti i compensi professionali per l’attività di esame e studio” dei fatti in causa e dei loro profili giuridici.

Questo l’oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20669/19, depositata il 31 luglio. Il caso. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dell’avvocato di condanna di un suo assistito al pagamento di una somma di denaro quale compenso professionale per l’attività di difensore d’ufficio svolta nel procedimento penale a suo carico, accogliendo altresì la sua domanda di condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al rimborso di quanto tenuto a corrispondergli, trattandosi di procedimento coinvolgente fatti costituenti esercizio delle funzioni di un sottufficiale della guardia di finanza. La Corte d’Appello, adita dal Ministero, riduceva l’importo riconosciuto dal Giudice di prime cure, poiché, tra gli altri motivi, aveva desunto dalla nomina ex art. 97, comma 4, c.p.p., il non competere della voce esame e studio”, vista l’assenza di prove circa la concessione di termine a difesa. Contro tale decisione, l’avvocato propone ricorso per cassazione, contestando, tra i vari motivi, le statuizioni della Corte in tema di spettanza dei compensi per la voce esame e studio” del caso. I compensi professionali per la voce esame e studio”. La Suprema Corte dichiara fondato il motivo prospettato dall’avvocato, osservando come il Giudice di secondo grado abbia escluso i suddetti compensi per via della distinzione tra la posizione del difensore d’ufficio nel processo penale nominato ab origine ex art. 97, comma 1, c.p.p. e quella del difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., rilevando come in quest’ultimo caso, sorgendo l’incarico all’istante”, dovrebbe desumersi che esso sia scaturito a udienza già iniziata, in un momento dunque incompatibile con l’attività di esame e studio” del caso. Tali argomentazioni non sono, però, condivise dagli Ermellini, i quali rilevano che l’onorario in questione è dovuto prima della partecipazione a qualsiasi udienza, in camera di consiglio ovvero dibattimentale, correlandosi ad ogni attività svolta prima dell’effettiva partecipazione all’udienza. D’altro canto, l’attività di esame e studio” è volta alla conoscenza dei fatti di causa, nonché dei loro profili giuridici, avendo lo scopo di consentire l’esercizio del diritto di difesa. In tale contesto, anche la breve sospensione dello svolgimento di attività processuali per esaminare gli atti, anche in collaborazione con il cancelliere o con il P.M., ovvero il colloquio con l’imputato o indagato, integra un’attività riconducibile alla voce esame e studio” del caso da parte del difensore, senza la necessità di ottenere formali termini a difesa. A tal proposito, la Corte evidenzia che la giurisprudenza penale si era già espressa in materia, affermando che l’onorario per esame e studio” ratione temporis rilevante compete anche per le udienze di mero rinvio . Avendo il Giudice disatteso tale principio, la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d’Appello competente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 novembre 2018 – 31 luglio 2019, n. 20669 Presidente D’Ascola – Relatore Sabato Rilevato che 1. L’avv. R.D.A. ha visto accolta dal tribunale di Napoli con sentenza depositata il 02/11/2012 la domanda di condanna di S.G. , sottufficiale della guardia di finanza, a pagargli la somma di Euro 11.316,30 oltre accessori quali compensi professionali di difensore d’ufficio in procedimento penale il tribunale ha altresi’ accolto, a seguito di chiamata in causa da parte di S.G. , la domanda di condanna del ministero dell’economia e delle finanze a rimborsarlo di quanto tenuto a corrispondere, trattandosi di procedimento relativo a fatti costituenti esercizio delle funzioni. 2. In accoglimento dell’appello proposto dal ministero, la corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 14/09/2017 ha ridotto il dovuto a Euro 3.160,64 oltre spese forfettarie e altri accessori. 3. A sostegno della decisione la corte d’appello ha - desunto dalla nomina ex art. 97 c.p.p., comma 4, in assenza di prova circa la concessione di termine a difesa, il non competere della voce esame e studio - accertato la non spettanza della maggiorazione per particolare complessita’ - considerato corretta l’applicazione dei minimi tariffari per le n. 17 udienze di trattazione, essendo qualificate altre n. 13 udienze come di mero rinvio. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. R.D.A. su tre motivi. Ha resistito con controricorso il ministero, mentre non ha svolto difese S.G. . 5. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In essa il collegio, in parziale difformita’ rispetto alla proposta, ha deliberato quanto in appresso. Considerato che 1. Seppur indicate nell’ambito del ricorso quali censure 1.a , 1.b. e 1.c , apparentemente facenti parte di un unico mezzo, le doglianze costituiscono altrettanti motivi che vanno separatamente esaminati. Il primo e’ fondato e va accolto, mentre gli altri vanno disattesi. 2. Il primo motivo, intitolato in relazione a violazione e falsa applicazione di norme di diritto, illogicita’ della sentenza, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 , svolge doglianze sulle statuizioni della corte d’appello in tema di spettanza di compensi per la voce ‘esame e studio’ in base ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La censura, stante il suo oggetto, e’ univocamente riferita, in relazione alla disciplina vigente ratione temporis, indicata anche nella sentenza impugnata, a violazione di legge - oltre che a vizio ex n. 5, per quanto appresso assorbito - per erroneo mancato riconoscimento, nelle circostanze per cui e’ causa, di spettanze riferibili alla voce n. 2, esame e studio , della tabella allegata alla c.d tariffa degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali, emanata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, in esecuzione del D. Lgs luogotenenziale n. 170 del 1946, art. 3, quale modificato implicitamente dalla L. n. 536 del 1949, art. 1 e dalla L. n. 1051 del 1957. Il secondo motivo e’ intitolato della correttezza della parcella con esso si censura come erronea la negazione da parte della corte territoriale della maggiorazione tariffaria per le cause di particolare complessita’ di cui all’art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al D.M. n. 585 del 1994. Manca un titolo per il terzo motivo, con cui comunque si censura come erronea la parificazione, da parte della corte d’appello, delle udienze per istruttoria dibattimentale in numero di 3 e udienze di discussione in numero di 14 , mediante l’applicazione di una non meglio individuata voce di parcella p. 5 del ricorso . 3. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi come la corte d’appello abbia distinto, ai fini della spettanza dell’onorario per esame e studio , quale previsto dal richiamato quadro normativo, tra la posizione del difensore d’ufficio nel processo penale nominato ab origine ex art. 97 c.p.p., comma 1, e quella del difensore d’ufficio nominato ex. art. 97, comma 4, del codice cit In tale ultimo caso secondo i giudici di merito - poiche’ l’incarico sorge all’istante , dovendo il giudice penale, constatata l’assenza di difensore di fiducia o d’ufficio ex art. 97 comma 1, nominare un difensore tra quelli immediatamente disponibili e reperibili, dovrebbe presumersi che l’incarico abbia inizio a udienza gia’ iniziata, in maniera non compatibile con l’attivita’ di esame e studio , in assenza di prove contrarie circa l’ottenimento . di un termine a difesa per poter studiare il processo manchevoli sic rectius, mancanti in questa sede p. 7 della sentenza impugnata . 3.1. L’impostazione della corte territoriale non e’ condivisibile. Va al riguardo notato come il n. 2 citato della tabella precisi che l’onorario in questione e’ dovuto . prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale sottolineatura aggiunta . Posto che, addirittura, la spettanza dell’onorario si correla ad attivita’ svolta prima della effettiva partecipazione all’udienza, e’ evidente come con esso si intenda retribuire l’attivita’ che qualsiasi difensore - anche quello nominato in udienza nella quale l’imputato o l’indagato si venga a trovare, per qualsiasi ragione, sprovvisto di difensore gia’ nominato di fiducia o d’ufficio - deve necessariamente svolgere, seppur in tempi ristretti compatibili con la prosecuzione dell’udienza in cui la nomina avviene il cui pregresso svolgimento, dal punto di vista del difensore, e’ un prius rispetto al suo prosieguo, in cui l’opera e’ prestata onde anche in questo caso l’attivita’ e’ svolta prima del prosieguo di udienza che lo vede officiato . E tale attivita’ e’ finalizzata a rendersi conto dei fatti di causa e dei loro profili giuridici, con l’obiettivo di consentire l’esercizio da parte del prevenuto, a mezzo del nuovo patrono, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In tal senso, come la prassi processuale ampiamente attesta, anche il breve soprassedersi da ulteriori attivita’ processuali per consentire l’esame degli atti, eventualmente in collaborazione con il cancelliere e, se del caso, con il pubblico ministero, nonche’ un colloquio con l’imputato o indagato, permette lo svolgimento da parte dell’avvocato dell’attivita’ di esame e studio , senza che sia necessario l’ottenimento di formali termini a difesa o con l’ottenimento di termini ad horas, in entrambi i casi nell’interesse della ragionevole durata del processo. 3.2. Trattandosi di attivita’ che prescinde dalle modalita’ di svolgimento che si pongono come un posterius dell’udienza, la giurisprudenza penale coerentemente ha affermato che l’onorario per esame e studio ratione temporis rilevante compete anche per le udienze di mero rinvio, escludendosi invece che la partecipazione a udienze di mero rinvio rientri nelle previsioni dei nn. 4 e 5 della citata tabella, che riguardano la partecipazione e l’assistenza del difensore ad attivita’ istruttorie ovvero a udienze di discussione cfr. ad es. Cass. pen., sez. 4, n. 2949 del 29/11/2001 c.c. dep. 25/01/2002 n. 40095 del 09/10/2002 c.c. dep. 27/11/2002 n. 40122 13/11/2002 c.c. dep. 27/11/2002 v. anche, incidentalmente, in tema di patrocinio di non abbienti, n. 40041 del 16/03/2005 c.c. dep. 04/11/2005 invece, contra, in via minoritaria, sempre nell’ambito del tema ultimo menzionato, cfr. ad es. n. 23889 del 06/03/2009 c.c. dep. 10/06/2009 . 3.3. A fronte del disconoscimento del predetto principio di diritto, la sentenza va dunque cassata con rinvio alla corte territoriale, in diversa sezione, per nuovo esame. 3.4. Restando assorbita, come gia’ detto, la doglianza correlata al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, inserita nel primo motivo, e’ esentata questa corte dall’esaminare le questioni connesse alla circostanza che la doglianza stessa appaia formulata in riferimento al parametro della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione , in procedimento in cui la sentenza d’appello e’ stata resa nel 2017, onde ratione temporis rileverebbe il nuovo parametro dell’ omesso esame , di cui al n. 5 novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, con la conseguente esigenza che nell’ambito del mezzo siano indicati i fatti storici negletti oltre altri elementi individuati dalla giurisprudenza cfr. Cass. civ. sez. U., 07/04/2014 n. 8053 Cass. civ. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015 n. 13928 . 4. Passandosi alla disamina del secondo e del terzo motivo, volti a censurare rispettivamente, come detto, il diniego da parte della corte territoriale della maggiorazione tariffaria per le cause di particolare complessita’ di cui all’art. 1 comma 2 della tariffa penale ex D.M. n. cit., e la liquidazione, da parte della corte d’appello, di un medesimo importo per udienze asseritamente alcune di istruttoria dibattimentale e altre di discussione, deve rilevarsi che essi sollecitano un riesame nel merito, inammissibile presso la corte di legittimita’, degli apprezzamenti in fatto gia’ svolti dalla corte territoriale. 4.1. Cio’ e’ di immediata evidenza per quanto attiene alla valutazione, di esclusiva spettanza del giudice del merito, circa la complessita’ del procedimento, nonche’ circa la riconduzione in concreto - fermo il quadro giuridico di riferimento - di una determinata udienza alla qualificazione di udienza istruttoria o di discussione. 4.2. Anche a voler prescindere da quanto detto, e quindi ammettendo che sussistano idonee censure ex nn. 3 e 5 di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, comunque le doglianze non sarebbero ammissibili per difetto di specificita’, atteso che non sono fornite le debite trascrizioni delle parti della parcella rilevanti compresi gli importi, le date delle udienze cui essi afferirebbero, ecc. , ne’ sono riportati i dati necessari per verificare l’eventuale spettanza in relazione alle attivita’ materialmente svolte. 5. In definitiva il ricorso va accolto quanto al primo motivo, nei limiti di cui alla precedente motivazione, disattendendosi gli altri, con rinvio alla corte d’appello di Napoli in diversa sezione, cui competera’ altresi’ governare le spese del presente giudizio di legittimita’. P.Q.M. la corte accoglie il primo motivo, rigetta il ricorso per il resto e rinvia alla corte d’appello di Napoli, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimita’ da’ atto del non sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.