Via libera del Garante della Privacy alla costituzione di una banca dati nazionale sul testamento biologico

Si era già affrontato il tema relativo alle difficoltà di accesso da parte degli eredi ad alcuni dati personali dell’interessato defunto, tra i quali anche le disposizioni testamentarie sui trattamenti sanitari ai quali intende essere sottoposta nel caso di sopravvenuta incapacità ad autodeterminarsi. Grazie ad un recente parere del Garante, è iniziato l’iter di costituzione di una banca dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, che custodirà le decisioni dei cittadini sul c.d. testamento biologico”.

Via libera da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati allo schema di decreto del Ministero della Salute, che istituisce la banca dati nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento Dat - comunemente dette anche testamento biologico ”. Obiettivo della banca dati è quello di costituire un polo unico nazionale delle volontà del cittadino, seppure su base volontaria, che rimanga costantemente aggiornato, e di consentire un accesso tempestivo alle stesse da parte del personale medico in caso di necessità. Nella banca dati, istituita al Ministero della Salute, saranno raccolte, con il consenso della persona che si è avvalsa del testamento biologico, le copie delle dichiarazioni, i successivi aggiornamenti, nonché la nomina e la revoca dell'eventuale fiduciario, anche di coloro che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Ai dati, che saranno conservati per 10 anni dal decesso dell’interessato, potranno accedere il medico, che ha in cura il paziente incapace di esprimere la propria volontà, nonché un soggetto fiduciario, se nominato. La banca dati sarà alimentata dagli ufficiali di stato civile comunali, dai notai e dal responsabile dell’Unità organizzativa competente delle Regioni che abbiano predisposto il servizio, presso i quali sono depositati gli originali” delle Dat. Tali soggetti, potranno trasmettere copia della Dat alla banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, le cui specifiche tecniche sono definite in un disciplinare che verrà allegato al decreto. Il testo sul quale è stato espresso il parere tiene conto di molte delle indicazioni già fornite dall’Ufficio del Garante nel corso di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero, come ad esempio, la comunicazione all’interessato, che ne abbia fatto richiesta, dell’avvenuta acquisizione della documentazione nella banca dati nazionale e, per quanto riguarda i tempi di conservazione, la cancellazione dei dati trascorsi 10 anni dal decesso del dichiarante. Il Garante ha chiesto, tuttavia, di apportare ulteriori modifiche al testo per renderlo pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati. In particolare, in attesa della realizzazione della banca dati nazionale, sono state richieste maggiori tutele in merito alle modalità di accesso alle Dat da parte del medico o del fiduciario, come pure in merito alla corretta individuazione dei soggetti, che in qualità di titolari del trattamento, sono legittimati a trasmettere le Dat alla banca dati. Il Ministero, in conclusione, dovrà individuare modalità aderenti alla disciplina sulla riservatezza per fornire al medico e al fiduciario le informazioni circa l’esistenza della dichiarazione ed il luogo dove la stessa è conservata. La speranza è che vengano chiariti ulteriormente anche i diritti di accesso a tali tipologie di informazioni da parte di eventuali terzi interessati, tra i quali, ad esempio, gli eredi e/o dell’avvocato nel loro interesse, anche dopo l’esecuzione delle esecuzioni testamentarie, al fine di verificare quale fosse la volontà del defunto.