Nuovi temi etici: la trasparenza nell’informativa relativa al trattamento dei dati personali

La trasparenza intesa come comprensibilità nuova frontiera delle regole deontologiche nel trattamento dei dati personali, anche in ambito forense.

A Bruxelles lo scorso 26 e 27 aprile, nell’ambito di un ciclo di seminari sul Legal Design tenuti dal EITLab European IT Law By Design della Université Saint-Louis, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo Dark Patterns in Data Protection Law, Nudging, Design and the Role of Technology”. L’incontro oltre ad aver animato il dibattito in tema di trasparenza in ambito privacy, ha di fatto messo in luce come la chiarezza delle informazioni fornite all’interessato da parte del titolare sarà un focus delle Istituzioni Europee nel corso dei prossimi mesi. Il caso. Il Legislatore Europeo all’art. 12, comma 7, GDPR ha specificato che le informative all’interessato previste dagli artt. 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Nonostante ciò la maggior parte dei documenti forniti dai titoli agli interessati sono quelli che sono stati definiti nel corso della tavola rotonda wall of text” che non consentono all’interessato una reale comprensione delle informazioni fornitegli relativamente al trattamento dei dati personali. Questo è un tema molto delicato soprattutto quando vi sia una richiesta di consenso, che è specificamente prevista dalla normativa al solo fine di tutelare il soggetto interessato nel caso di trattamenti particolarmente invasivi e potenzialmente lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali dello stesso. Oltre il GDPR, anche il WP29 e la deontologia forense richiedono chiarezza. Anche le Linee-Guida del WP29 in materia di trasparenza stabiliscono l’obbligo di adattare la comunicazione legale al destinatario indicando come criterio un linguaggio comprensibile a un esponente medio del pubblico cui sono dirette. Il tema non appare banale soprattutto per un avvocato. Infatti, il dovere di adempiere al proprio incarico professionale trasparentemente e nel rispetto della buona fede è imposto in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del rapporto artt. 9, 11 e 12 del Codice Deontologico , nonché agli specifici doveri di informazione previsti dall’art. 27 del medesimo Codice, alla cui violazione possono seguire per l’avvocato le sanzioni dell’avvertimento o della censura. In conclusione, ciò che è emerso nel corso della tavola rotonda è la concreta necessità di effettuare un parallelismo del soggetto interessato in ambito privacy al consumatore, garantendo a livello legislativo europeo all’interessato le tutele previste per il secondo da parte del Codice del Consumo. Certamente anche mediante l’approccio giuridico alla base del Legal Design e l’utilizzo delle icone cui fa espresso riferimento l’art. 12 GDPR.