Movimento forense e la proposta a Cassa Forense per una soluzione onesta ed equa nella vicenda Poseidone

Movimento Forense ha invitato Cassa Forense a trovare una soluzione che possa evitare agli iscritti, attinti dall’operazione Poseidone, un’inutile contribuzione all’INPS così da consentire agli stessi di salvare gli anni nei quali, pur se iscritti all’Albo, non erano iscritti in Cassa Forense.

Movimento Forense propone di aprire una finestra temporale per consentire a chi era iscritto all’Albo ma non alla Cassa di riportare all’interno della propria posizione personale tale periodo, con il versamento del contributo minimo soggettivo dovuto per tali anni da considerarsi utile per il trattamento pensionistico e con conseguente riconoscimento della relativa anzianità di iscrizione alla Cassa. Si tratta in sostanza della richiesta di riapertura dei termini per l’iscrizione retroattiva. L’intento di Movimento Forense è senz’altro utile per accendere un faro sulla vicenda Poseidone ma la soluzione proposta non potrà essere, a mio giudizio, accolta perché eccessivamente onerosa per Cassa Forense. Mi pare ovvio che, per ragioni di equità e di parità di trattamento, l’eventuale riapertura dei termini dovrebbe essere estesa a tutti gli iscritti e non soltanto agli interessati dall’operazione Poseidone. L’operazione è eccessivamente costosa per Cassa Forense e quindi in grado di incidere negativamente sulla sostenibilità dei conti di lungo periodo perché con il solo versamento del contributo minimo si acquisisce anzianità contributiva utile agli effetti del riconoscimento della pensione retributiva. Non si fa cioè applicazione dei criteri di cui alla riserva matematica che è bene ricordare. La riserva matematica è una cifra pari al valore attuale delle prestazioni future agli aventi diritto oppure ai contributi versati fino al momento del calcolo ed opportunamente rivalutati, un importo che corrisponde all'entità delle prestazioni da erogare in favore del pensionato e pertanto dipende strettamente dalla speranza di vita presumibile dei soggetti beneficiari e del contesto economico del paese a cui è legata la rivalutazione degli importi pensionistici . In generale infatti più è elevata la speranza di vita maggiori saranno le prestazioni da erogarsi, maggiore sarà la riserva matematica. Il metodo della riserva matematica viene applicato 1 per il riscatto del corso di laurea 2 per il riscatto dei periodi di lavoro all'estero 3 per la regolarizzazione dei periodi assicurativi in relazione ai quali l'obbligo del versamento dei contributi dovuti sia prescritto cd. costituzione della rendita vitalizia 4 per il riscatto dei periodi previsti dal recente decreto legislativo 564/1996 maternità facoltativa e periodi non lavorati 5 per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della l. n. 29/1979 e della l. n. 45/1990. La determinazione dell'onere della riserva matematica. L'onere si determina, ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338/1962, moltiplicando l'incremento della quota di pensione determinata con il sistema retributivo nella gestione interessata a seguito dell'esercizio del riscatto o della ricongiunzione per determinate tariffe di conversione legate all'età ed ai contributi versati dal lavoratore ed allegate al decreto ministeriale 31.8.2007 cfr circolare INPS 26/2008 . Gli indicati coefficienti riguardano le domande presentate dai lavoratori dipendenti a partire dal 21 novembre 2007. Per i lavoratori autonomi, a partire dalle domande presentate dal 6 maggio 2008, si utilizzano i coefficienti allegati al decreto ministeriale 22 aprile 2008 cfr circolare INPS 65/2008 . Con l’alto debito previdenziale latente che Cassa Forense si ritrova, non vi è proprio spazio per aumentarlo ulteriormente. Si dovrà invece spingere per l’apertura di un tavolo di risoluzione al Ministero del Lavoro fra i protagonisti della vicenda Poseidone e cioè l’INPS, con la Gestione Separata, l’ADEPP, con tutte le Casse, e le Associazioni che rappresentano gli iscritti interessati dall’operazione Poseidone per ivi trovare la soluzione sul presupposto che, a mio giudizio e contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il contributo integrativo versato comunque alle Casse non ha natura solidaristica bensì previdenziale, con tutti gli effetti che ne conseguono.