L'avvocato assiste più parti con posizioni identiche? Ha diritto alla liquidazione di onorario unico

In virtù dell’applicazione ratione temporis del d.m. n. 585/1994 sulle tariffe professionali, all'avvocato che ha assistito una pluralità di parti con posizioni processuali identiche spetta la liquidazione di un onorario unico che può essere aumentato in base al numero di parti assistite.

Così la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 8677/19 depositata il 28 marzo. Il caso. Un avvocato impugnava una sentenza di primo grado contestando il capo relativo alla liquidazione delle spese legali in proprio favore. In appello la Corte territoriale accoglieva solo parzialmente il gravame spiegando che l'importo stabilito in favore dell'avvocato andava incrementato di una somma ulteriore per l'attività stragiudiziale effettivamente svolta, ma non riconosciuta in primo grado. Il legale non era però ancora soddisfatto e presentava pertanto ricorso in Cassazione. La massima. In una fattispecie nella quale è applicabile ratione temporis il d.m. 585/1994 sulle tariffe professionali, se l'avvocato ha assistito una pluralità di parti con posizioni processuali identiche trova applicazione il comma 4 dell'art. 5 del d.m. citato trattandosi di norma di carattere generale applicabile sia per la liquidazione a carico del soccombente, sia nei rapporti avvocato-cliente. Il legale ha così diritto alla liquidazione di un onorario unico che può essere aumentato nelle percentuali indicate nella disposizione citata in base al numero di parti assistite. La decisione della Cassazione. Nel caso in esame il legale aveva assistito 33 persone in un giudizio di risarcimento danni contro il Ministero per virus contratti per assunzione di emoderivati infetti e ricorreva in Cassazione avverso la decisione di secondo grado perché la Corte d'appello aveva liquidato un unico onorario e non tanti onorari quanti erano i clienti. Occorre precisare che nella fattispecie in esame erano applicabili ratione temporis le tariffe professionali di cui al d.m. 5.10.1994, n. 585. In particolare i Giudici di secondo grado avevano invocato l'art. 5, comma 4 elevandolo a principio generale, non riferibile solo al soccombente, ma anche ai rapporti avvocato-cliente. Proprio in forza di tale disposizione i giudici hanno liquidato un unico onorario per il professionista. La Cassazione ripercorre il testo dell'intero articolo 5 e condivide la decisione di secondo grado. In effetti è utile riportare la disposizione nel suo complesso. L'articolo è rubricato Criteri generali per la liquidazione ed è situato nel capo II onorari di avvocato . Il testo è il seguente 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice. 2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. 3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione. 5. Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%. 6. All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva . Secondo gli Ermellini i commi 1, 2 e 6 si riferiscono espressamente alla liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente. Il comma 3 invece si riferisce specificamente alla liquidazione a carico del cliente e detta un criterio integrativo in aggiunta a quelli dei due commi precedenti. I commi 4 e 5 forniscono indicazioni meramente matematiche per la liquidazione nei casi in cui l'avvocato assista una pluralità di persone con la stessa posizione processuale, ma - spiega la Cassazione - senza distinguere tra liquidazione a carico del soccombente o del cliente. La mancanza di specificazione è dovuta al fatto che tali disposizioni non introducono un nuovo criterio, ma dettano principi di carattere generale applicabili tanto nell'ambito del rapporto avvocato-cliente, quanto nei confronti del soccombente. In questo senso la Cassazione ricorda che si tratta di un orientamento ormai consolidato e non lascia scampo” all'avvocato vengono citati al riguardo i precedenti conformi di Cass. 7015/2017 Cass. 26614/2016 Cass. 16153/2010 Cass. 1558/2010 recentemente si veda ancora Cass. 29651/2018 . Il ricorso viene quindi respinto e la decisione della Corte d'Appello viene confermata. Vale la pena osservare che il principio espresso dalla Cassazione può essere esteso anche agli odierni parametri forensi di cui al d.m. 55/2014. Infatti oggi l'art. 4, comma 2 del d.m. citato modificato poi dal d.m. 37/2018 ha prescrizioni analoghe e stabilisce Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta . Anche sotto il vigore dell'attuale disciplina si può quindi ritenere che la norma citata detti un principio di carattere generale, non riferito al solo soccombente ma anche al cliente. Pertanto in caso di identità di posizioni processuali e anche in ipotesi di riunione di più procedimenti l'avvocato ha diritto a un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 20 aprile 2018 – 28 marzo 2019, n. 8677 Presidente Orilia – Relatore Casadonte Rilevato Che il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 16 dicembre 2014 dalla avvocato T.F. nei confronti di L.G. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto n. 211 depositata il 12 maggio 2014 con il provvedimento impugnato la corte territoriale ha parzialmente accolto il gravame e statuito che il calcolo delle somme dovute dal signor L. all’avvocato T. per l’attività professionale prestata nell’ambito di un contenzioso involgente il risarcimento dei danni da emoderivati andava rideterminato aggiungendo all’importo liquidato dal tribunale in sede di accoglimento dell’opposizione proposta dal cliente, l’ulteriore importo per l’attività stragiudiziale, effettivamente svolta e non riconosciuta dal giudice di prime cure per il restante gravame, la corte aveva ritenuto di confermare la decisione impugnata che non aveva riconosciuto spese e diritti per corrispondenza informativa facendo applicazione del prevalente orientamento giurisprudenziale che ritiene necessaria la documentazione giustificativa era stata parimenti confermata l’applicazione fatta dal giudice di prime cure dell’art. 5, comma 4 della tariffa professionale D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 ritenendolo espressione di un principio generale, e perciò non riferito al solo soccombente ma anche al cliente, e secondo il quale in caso di identità di posizioni processuali va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, applicandosi tale criterio anche in caso di riunione poiché nel caso di specie si trattava di interventi spiegati nel medesimo processo in favore di 33 persone, riguardante una pluralità di soggetti emofiliaci che avevano proposto azioni risarcitorie nei confronti del Ministero della Salute a causa dei virus contratto a seguito di assunzione di emoderivati infetti, correttamente il tribunale aveva liquidato gli onorari per entrambi i gradi di giudizio in conformità alla disposizione suddetta la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla ricorrente sulla base di un unico motivo non ha svolto attività difensiva l’intimato L.G. . Considerato Che con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione ed errata applicazione del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5 per aver applicato al caso di specie il disposto di cui al comma 4 che letteralmente dispone Qualora in una causa l’avvocato assista e difende da più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di 10 e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime 10 e fino ad un massimo di 20. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione . ad avviso del ricorrente la norma citata, correttamente interpretata, troverebbe il suo esclusivo ambito di applicazione nei soli casi di soccombenza giudiziale, laddove nei confronti dell’avvocato le spettanze e la misura delle competenze maturate dovrebbero essere determinate sulla scorta dei principi che governano i contratti d’opera intellettuale a sostegno di tale tesi il ricorrente espone una serie di argomentazioni di natura testuale e letterale l’art. 5 delle tariffe professionali è intitolato criteri generali per la liquidazione ed il termine liquidare andrebbe associato, secondo le leggi civili, unicamente alle spese processuali il comma 1 del citato articolo dispone la liquidazione degli onorari a carico del soccombente il comma 4 si riferisce a più cause , e non ai meri rapporti di clientela lo stesso comma 4 disciplina il potere discrezionale del giudice affermando che l’onorario può essere maggiorato il comma 6 si riferisce la liquidazione dell’onorario ex art. 91 c.p.c. il motivo appare non fondato a fini di chiarezza occorre richiamare il testo normativo della disposizione che, come sopra già visto, contiene i criteri generali per la liquidazione degli onorari dovuti agli avvocati e che rappresenta la disciplina applicabile ratione temporis al caso in esame, alla quale rinvia l’art. 2233 c.c. in assenza di diverso accordo tra le parti -la disposizione prevede 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice. 2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. 3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 4. Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione. 5. Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l’esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all’oggetto della causa, l’avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%. 6. All’atto della decisione definitiva, la liquidazione dell’onorario prevista dall’art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva -emerge dal testo sopra enunciato che i commi 1,2 e 6 si riferiscono alla liquidazione giudiziale a carico del soccombente mentre il comma 3, parametro integrativo dei precedenti, riguarda la liquidazione dell’onorario a carico del cliente i comma 4 e 5 indicano i criteri matematici per la liquidazione dell’onorario qualora l’avvocato assista e difenda una pluralità di persone con la medesima posizione processuale, da applicare sia in caso di soccombenza, sia per il cliente -a differenza delle altre disposizioni appena citate, infatti, per i commi 4 e 5 il legislatore non risulta avere specificamente indicato l’ambito di applicazione, poiché questi non introducono un nuovo criterio di determinazione dell’onorario, ma affermano che i criteri utilizzati per la determinazione dello stesso, nell’ipotesi in cui l’avvocato assista un solo cliente, debbono essere utilizzati in caso di una difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, onorario che non va maggiorato in assenza di specifiche ragioni il comma 5 prevede poi una deroga alla divisione pur in presenza di unità di posizioni processuali, allorché ricorrano situazioni particolari la costante giurisprudenza di questa corte è concorde nel ritenere i parametri del D.M. n. 285 del 1994 di portata generale ed in quanto tali applicabili nell’ambito del rapporto avvocato-cliente, ai fini della determinazione dell’onorario cfr. Cass. 7015/2017 id. 26614/2016 id. 16153/2010 id.1558/2010 deve, pertanto, ribadirsi la portata generale dell’art. 5 comma 4 delle tariffe professionali, applicabile tanto ai rapporti di soccombenza quanto ai rapporti di clientela peraltro il ritenere unico il compenso liquidato per la difesa nel giudizio in questione, seppure riferito a plurime ed identiche posizioni, esclude che nella specie il giudice di merito sia incorso nella violazione dei minimi tariffari, dovendosi valutare gli stessi in riferimento all’intero e non alla frazione -ne deriva che il ricorso deve essere rigettato nulla va disposto in ordine alle spese poiché nessun attività difensiva è stata svolta da parte intimata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.