Regole deontologiche per il trattamento di dati personali per investigazioni difensive o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria

Il Garante ha verificato la conformità dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, statistici, scientifici e investigazioni difensive, rispetto al Regolamento UE 2016/679 - GDPR. La verifica era stata demandata all’Autorità dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale a quella europea.

E' quanto pubblicato dal Garante Privacy con il provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018 [doc. web n. 9069653] pubblicato il 15 gennaio 2019. Il caso. L’art. 20 d.lgs. n. 101/2018 ha imposto al Garante Privacy la ri-pubblicazione dei previgenti codici deontologici entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso 19/09/2018 , con il compito di emendarli dalle disposizioni incompatibili, senza che fosse prevista alcuna consultazione pubblica. Resta ferma la facoltà del Garante, ai sensi dell’art. 2- quater , di promuovere una consultazione pubblica di minimo 60 giorni in merito allo schema delle regole deontologiche c.d. a regime, in osservanza del principio di rappresentatività. La deontologia secondo il GDPR ed il c.d. decreto di adeguamento n. 101/2018. Il d.lgs. n. 101/2018 nel processo di adeguamento alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, ha affidato al Garante il compito di modificare i codici di deontologia delle figure professionali, in cui il trattamento di dati personali è particolarmente significativo, compresa quella forense. La più importante delle novità introdotte per avvocati e praticanti abilitati iscritti all’albo è indubbiamente la possibilità di fornire un’informativa unica ai sensi dell’art. 13 GDPR, anche mediante affissione nei locali dello Studio o sul proprio sito internet, anche mediante l'utilizzo di formule sintetiche e colloquiali. Per il resto il provvedimento, di fatto, ratifica la vigenza di precedenti disposizioni deontologiche ad esempio gli obblighi di informativa in caso di indagini difensive già previsti dagli artt. 391- bis e ss. c.p.p. , specificando altresì che le previsioni deontologiche sul trattamento così integrate devono applicarsi a chiunque tratti dati personali per svolgere investigazioni difensive o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria o, in particolare, ad altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità. In ultimo, nel testo del provvedimento è chiarito che pur essendo individuate alcune regole che costituiscono una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali , queste non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari.