Utilizzare al meglio il proprio patrimonio

L’AdEPP - l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati – il 4 febbraio 2019 alle ore 18 00 è stato audito dalla XI Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” al Senato della Repubblica sul disegno di legge n. 1018 Conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

In quella sede l’AdEPP ha presentato il proprio documento, leggibile nell’allegato. Ci sono alcune cose positive ma una assolutamente negativa di cui verremo dicendo. La cosa positiva è l’emendamento proposto all’art. 25 del decreto legge dove si propone di aggiungere il seguente 3-bis. All’art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole iscritti alle casse previdenziali” sono aggiunte le seguenti parole ”,previa apposita delibera di queste ultime,”. L’emendamento proposto è volto a disciplinare il cd. saldo e stralcio” nell’ambito dei regolamenti e dei bilanci tecnici degli enti di previdenza privati. La norma introdotta dall’ultima legge di bilancio senza un adeguamento dei regolamenti e un’analisi di impatto sui bilanci tecnici rischia di rimanere inattuata e pertanto si propone di inserire l’inciso che consente di predisporre una delibera e di verificare così l’impatto e le modalità di attuazione della normativa. La relazione AdEPP segnala un particolare molto importante nel campo previdenziale e cioè che per i liberi professionisti, a differenza dei lavoratori dipendenti, non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni e ciò in molti casi comporta l’impossibilità, in caso di mancato versamento delle somme dovute, di maturare il diritto alla prestazione. L’AdEPP propone poi di aggiungere dopo il comma 3 il seguente 3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni. La proposta consente alle Casse di ampliare le misure di welfare in favore dei liberi professionisti così da poter erogare servizi a sostegno della capacità reddituale dei professionisti in considerazione di fattori concomitanti quali l’invecchiamento della platea degli iscritti, i cali di reddito dei liberi professionisti e l’evidenza di un significativo gap generazionale e di genere, nonché i divari tra il Nord ed il Sud del nostro Paese e le rilevanti disuguaglianze. L’AdEPP però si è dimenticato di introdurre la cd. golden share tra Nord e Sud per equilibrare i rapporti tra numerosità della popolazione e volumi di contribuzione. Ciò che invece non va assolutamente bene e deve essere contestato e la pretesa dell’AdEPP, in materia di patrimonio e investimenti, di poter utilizzare al meglio il proprio patrimonio” pur nella consapevolezza che le Casse adottano scelte di investimento prudenziali e innovative in quanto adottano sistemi di programmazione e investimento in linea con le tecniche internazionali. Tutto bene ma non va dimenticato che il patrimonio delle Casse di previdenza, che nel 2018 supera gli 85 miliardi di euro, è formato da contribuzione obbligatoria che gli iscritti, obbligati ad esserlo, sono tenuti a versare. Versiamo, infatti, nell’ambito della previdenza obbligatoria di primo pilastro. Se la previdenza complementare, che è volontaria, dispone di una normativa cogente all’avanguardia in Europa non si vede perché le Casse di previdenza debbano essere sfornite di tali strumenti avendo anch’esse bisogno di una normativa cogente in tema di investimenti. Ricordo a questo proposito che da anni giace il decreto investimenti che è pronto ma che non viene inviato in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione. Utilizzare al meglio il patrimonio nell’ambito però di regole cogenti che oggi non ci sono.

Documento_Audizione_XI_Commissione_Senato