Il gioco dell’oca e l’avvocatura italiana

Solitamente inizia il gioco il giocatore con la più giovane età. Si procederà poi in senso orario. Il prescelto comincerà lanciando i dadi e muovendo la propria pedina di un numero di caselle pari alla somma uscita dai dadi. Nella versione classica alcune caselle rappresentano delle oche.

Il giocatore che arriva su di esse può spostarsi in avanti di un numero di caselle pari a quelle ottenute con il lancio dei dati. Le caselle oca sono solitamente poste ogni nove caselle normali. Ci sono poi altre caselle speciali che sono - il ponte dove si paga la posta e si ripete il movimento come nelle caselle con le oche - La locanda in cui si sta fermi 3 turni. - Il pozzo e la prigione si rimane bloccati finché non arriva un'altra pedina che prenderà il nostro posto. - Il labirinto che fa tornare alla casella 33 - Lo scheletro che fa retrocedere fino alla casella 1. Siamo in piena bagarre elettorale per i COA. Sulla legge Falanga sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32781/18 le quali hanno affermato l’ineleggibilità di chi abbia già svolto due o più mandati. Ricordo che Cassa Forense, proprio per garantire il ricambio generazionale, ha modificato il proprio Statuto introducendo l’incandidabilità dopo tre mandati, senza possibilità di soste per recuperare la candidabilità. Oggi ho sentito sostenere che il limite due mandati sarebbe un vulnus sia all’elettorato attivo che passivo. Poiché il criterio del doppio mandato è già stato introdotto per i sindaci e per i governatori, il problema non è nuovo ed è già stato dibattuto ampiamente. Faccio riferimento, tra gli altri, allo studio di Luca Castelli, Profili costituzionali del terzo mandato del presidente di Regione. Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l’accesso alle cariche pubbliche deve ricevere la più ampia applicazione possibile, secondo la formula per cui l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità, l’eccezione, in quanto strettamente connesso con un diritto politico fondamentale – il diritto di elettorato passivo – cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto carattere di inviolabilità ex plurimis sentenze n. 310 e 388/1991 539/1990 510/1989 1020 e 235/1988 . Alla luce di ciò si era affermato che l’apposizione di un tetto ai mandati, compromettendo, di fatto, la piena espressione di tale diritto, violerebbe l’art. 51 Costituzione. Ma è la stessa Corte Costituzionale ad affermare che, nel nostro sistema costituzionale, non è possibile attribuire al diritto di elettorato passivo un’estensione, per così dire assoluta e che tale diritto ben può tollerare l’apposizione di limiti seppur unicamente da parte del legislatore al fine di realizzare altri interessi costituzionali, altrettanto fondamentali e generali come la possibilità per tutti di accedere alle cariche pubbliche, senza porre discriminazioni tra cittadino e cittadino, qualunque sia la ragione o il luogo di appartenenza. Al legislatore la Corte Costituzionale ha richiesto, nel fissare i limiti ai mandati, l’osservanza di precisi paletti per un verso, deve rispettare la riserva rinforzata posta dall’art. 51, in base al quale il diritto di elettorato passivo è garantito a tutti i cittadini in condizione di uguaglianza per altro verso, è chiamato a contemperare tale diritto con altro valore costituzionale rilevante – la tutela delle cariche elettive – l’accesso alle quali è subordinato al possesso di determinati requisiti. A me pare che sia la nostra legge professionale, l. n. 247/2012, che la successiva legge Falanga si sia mossa esattamente all’interno di tali paletti. Come ha esattamente affermato la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni riunite, non si pone affatto un problema di retroattività della norma. Escludere dal computo dei mandati ostativi alla rielezione quelli svolti in epoca precedente all’entrata in vigore della legge servirebbe solo a frustrare l’obiettivo che la legge si è posta e che è quello di assicurare, dopo due mandati, il rinnovamento della rappresentanza. Né l’asserita, ma contestata, retroattività del limite potrebbe dirsi incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, poiché la Corte Costituzionale ha riconosciuto come il divieto di retroattività della legge non sia stato elevato a dignità costituzionale ad eccezione di quanto stabilito nell’art. 25 Cost., limitatamente alle leggi in materia penale ex plurimis sentenze nn. 397/1994, 155/1990, 13/1977 e come il legislatore ben possa emanare norme retroattive a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti sentenze nn. 432/1997, 376/1995, 153/1994 . A proposito del limite del doppio mandato per i sindaci la Suprema Corte, con sentenza 20 maggio 2006, n. 11895 ha affermato che le considerazioni che precedono rendono conto della manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente in ciascuno dei profili rilevati, considerato che, come già ha rilevato il giudice di merito, il divieto di cui si discute ha carattere solo temporanea e non comprime illegittimamente il diritto di elettorato passivo, siccome esso è garantito a tutti i cittadini, ma il suo esercizio, coma sancisca l'art. 51 Cost., si esplica secondo i requisiti stabiliti dalla legge . In breve la norma in esame non interferisce né col principio di cui all'art. 1, che sancisca al comma 2 che La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione , né con gli artt. 2, 48 e 51, secondo i quali la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo , ed ancora il diritto di voto non può essere limitato se non per legge . Tanto meno rilevano il principio di buona ed imparziale amministrazione enunciato nell'art. 97, cha è riferito all'azione dalla pubblica amministrazione, ovvero il principio di uguaglianza di cui all'art. 3. Tutti questi principi invocati operano su piani diversi e distinti rispetto a quelli prospettati, e non interferiscono nella situazione costruita nella specie dal legislatore ordinario, alla cui discrezionalità, ragionevolmente esercitata, è rimesso il loro bilanciamento e riequilibrio. A tal proposito e per mera completezza giova richiamare i precedenti arresti del giudice delle leggi, che si è espresso in tal senso, seppur in via incidentale, richiamando la legittimità della riserva di legge che limita il diritto di accesso dei cittadini alle cariche politiche, segnatamente limitando i mandati nel tempo per chi abbia ricoperto appunto la carica di sindaco o di assessore cfr. Cost. nn. 84/1994,n. 133/1997 . Insomma per l’Avvocatura non ci sono la casella pozzo, labirinto e scheletro. Buon gioco dell’oca a tutti. C’è però una casella nel gioco dell’oca dell’Avvocatura che merita la massima attenzione. Ed è la casella dove sta scritto Direttiva 958/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.06.2018 da recepire entro luglio 2020. Tale direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell’introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentata o l’esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori. Essa non pregiudica la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità. La direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che limitano l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o una delle sue modalità di esercizio, compreso l’uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE. Il CNF. Per stare sul pezzo va detto che il CNF si è dovuto occupare della questione dei mandati su ricorso di un candidato del COA di Roma che era stato escluso dalla Commissione elettorale istituita presso quel COA. Il CNF, che probabilmente ha potere di investire la Corte Costituzionale soltanto in materia disciplinare, con provvedimento del 15.01.2019, ha riammesso il candidato tralascio la questione del conteggio dei mandati sull’affermazione che l’esclusione della candidatura determinerebbe un vulnus irreparabile alla posizione soggettiva del candidato, impedendogli la partecipazione alla tornata elettorale di prossimo svolgimento viceversa la conferma dell’ammissione della candidatura non preclude una diversa valutazione a cognizione piena delle complesse e assolutamente nuove questioni giuridiche implicate nella controversia, consentendo, anche in caso di rigetto nel merito del ricorso, la conservazione della validità complessiva della tornata elettorale. Siamo al paradosso il Governo è intervenuto con il d.l. n. 2/2019 d’interpretazione autentica al fine di evitare il contenzioso mentre l’intervento del CNF stimolerà il contenzioso perché facendo prevalere il vulnus dell’ineleggibile supera, in un colpo solo, tutte le cause d’ineleggibilità e d’incandidabilità poste dal legislatore.