La legge di bilancio porta agli avvocati l’estensione del regime forfettario

Tra le disposizioni della legge di Bilancio, n. 145/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 ve n’è una che incide direttamente sulle tasche degli avvocati si tratta della estensione del regime forfettario con la previsione di un’imposta sostitutiva sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive del 15% ad una più ampia platea di soggetti rispetto ad oggi.

Chi potrà applicare il nuovo regime? In base alla nuova previsione il nuovo regime sarà applicabile [a]i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 . Rispetto al previgente regime forfettario la cui disciplina, lo ricordiamo, è contenuta nella legge del 23 dicembre 2014, n. 190 oggi, per l’appunto modificata si deve segnalare a i ricavi nell’anno precedente a quello di applicazione del regime possono arrivare a 65.000 così innalzati rispetto agli attuali 30.000 b non ci sono più altri requisiti di accesso come, ad esempio, il limite dell’esistenza di rapporti di lavoro oltre un certo importo oppure l’acquisto di beni strumentali oltre un certo importo . Non possono avvalersi del nuovo regime, inter alia , gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni . Né potranno avvalersi del nuovo regime quelle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Cosa cambia dal 1° gennaio 2019. Dal 1° gennaio di quest’anno, quindi, chi deciderà di avvalersi del regime forfettario si tratta, infatti, di un regime facoltativo sebbene normale” non necessitando dell’esercizio di un’opzione come si legge nel Dossier dell’Ufficio studi della Camera e del Senato emetterà le fatture senza applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti e senza effettuare e subire la ritenuta d’acconto. Fatturazione elettronica. Peraltro, l’adesione al regime forfettario esonera dall’emettere salvo che nei confronti delle pubbliche amministrazioni le fatture attive tramite la fatturazione elettronica mentre per quelle passive si seguiranno le regole ordinarie con la precisazione che si sarà assimilati al consumatore e rimarrà ferma – ai fini della determinazione del reddito – il principio di cassa . Questa appare la soluzione più corretta al dubbio interpretativo che potrebbe derivare dalla lettura del comma 22 secondo cui i contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 . Senonché, il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – che in parte qua non mi sembra sia stato modificato - al comma 3 dell’art. 1 prevede espressamente che sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Spese. Per effetto dell’adesione al regime forfettario, però, le spese sostenute non saranno più deducibili. Ed infatti, le spese saranno soltanto quelle forfettizzate” ricorrendo ai coefficienti di redditività e, quindi, l’imposta sostitutiva del 15% sarà applicata – nel caso dei professionisti - sul 78% dei ricavi. Tuttavia, i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato . Infine, ricordiamo che ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, d.m. 23 marzo 2018 ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Dal 2020 il regime è accessibile a chi ha avuto ricavi fino a 100.000 euro. Se questa è la situazione per l’anno 2019, la legge di Bilancio ha altresì previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20% . Incentivo all’emersione o all’evasione? Rispetto a questa novità alcuni commentatori hanno ritenuto – tra le altre obiezioni come il disincentivo all’esercizio dell’attività in forma associata e alla distorsione concorrenziale derivante dall’esenzione IVA che l’introduzione del nuovo regime fiscale avrebbe come effetto quello di creare un forte deterrente alla produzione, causato da un’aliquota marginale superiore al cento per cento, oppure un altrettanto forte incentivo all’occultamento dei ricavi sopra soglia così, ad esempio, Dario Stevanato su Il sole 24 ore . Francamente, però, l’affermazione non mi convince. Ed infatti, delle due l’una. O si tratta di un’affermazione, diciamo così sempre vera e che, quindi, non dice nulla di più rispetto a quel che generalmente avviene. E cioè, se sono vere le premesse da cui muove, è vero che qualunque sistema porta il contribuente i cui redditi si avvicinando al regime di applicazione di un’aliquota superiore ad interrogarsi – legittimamente - sulla convenienza ad aumentare il reddito o – illegittimamente - a evadere . Oppure quell’affermazione non tiene conto che, in realtà, il nuovo meccanismo avrà come effetti quello di incentivare la produzione di reddito certo al limite della soglia per la quale si applicheranno soltanto le aliquote IRPEF ordinarie e quello di ridurre l’evasione rendendo del tutto sconveniente l’evasione rispetto al pagamento dell’imposta sostitutiva del 15% e domani del 20% . Del resto, non si può dimenticare che nelle intenzioni del Governo la scelta è stata proprio quella di alleggerire il carico fiscale delle Partite IVA, ma soprattutto non si può dimenticare – stando soltanto agli avvocati per esemplificare – che più dell’80% degli stessi nel 2017 hanno dichiarato alla Cassa Forense un reddito medio non superiore a 50.000. Se una conseguenza di sistema c’è essa può essere soltanto, a mio avviso, quella di arricchire le ipotesi di regime fiscale speciale” dovendosi, quindi, oltre che convenire sul punto con Stevanato rivedere anche forse la nozione e l’applicazione del principio della progressività dell’imposizione fiscale costituzionalmente prevista.