Incarico al legale conferito dal segretario generale: valida la ratifica del suo operato

Nel caso in cui la Camera di Commercio contesti il potere del segretario generale in ordine al conferimento della procura generale alle liti ad un difensore, la volontà di ratificare il contratto di patrocinio concluso con il legale, di cui si contesta la regolarità della procura, emerge dal contegno della medesima Camera di Commercio, anche in termini di conseguenzialità logica, nella misura in cui ha conferito una valida procura al nuovo difensore il quale ha fatto proprie le deduzioni, le domande e le produzioni fatte sino a quel momento dall’avvocato revocato così ponendo in essere un comportamento concludente inconciliabile con la volontà di rifiutare l’operato del proprio segretario generale.

La Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione, con la pronuncia n. 28753 depositata in cancelleria in data 9 novembre 2018, è stata chiamata a pronunciarsi in materia di contratto di patrocinio stipulato tra un legale ed una Pubblica amministrazione, nel caso di specie la Camera di Commercio, e della conseguente ratifica del suo operato sempre da parte del medesimo soggetto giuridico. Il fatto. Nell’odierna vicenda un avvocato che aveva patrocinato alcuni giudizi di espropriazione immobiliare nell’interesse di una Camera di Commercio, aveva promosso ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento dei propri compensi professionali. Il decreto ingiuntivo, opposto dalla Camera di Commercio ingiunta, veniva revocato dal Tribunale. In sede di appello la decisione era riformata. Nelle proprie difese la Camera di Commercio sosteneva che il legale fosse sfornito dei necessari poteri di rappresentanza in quanto la procura generale che gli era stata conferita per atto notarile era firmata dal segretario generale dell’Ente, sfornito dei necessari poteri di rappresentanza. Aveva quindi dedotto il difetto del potere di rappresentanza dell’Ente. Del pari lamentava la circostanza che la procura fosse carente del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam, negotii per i contratti della pubblica amministrazione. La Corte di Appello argomentava che l’eccezione sollevata dalla Camera di Commercio, in ordine al sostanziale difetto di potere si rappresentanza in capo al suo procuratore, fosse in realtà superabile. Invero, la medesima Camera di Commercio aveva ratificato l’operato del legale, giacché costituendosi nei giudizi di espropriazione forzata già in itinere a mezzo del suo nuovo difensore, aveva fatto proprie tutte le domande e le richieste già formulate dal precedente difensore, poi revocato. La decisione era impugnata dalla Camera di Commercio dinanzi alla Corte di Cassazione. L’Ente si doleva del fatto che il Giudice dell’appello non avesse attribuito rilievo alla circostanza che la procura alle liti per una pubblica amministrazione dovesse essere speciale e non generale, come quella effettivamente conferita sicché la procura notarile con cui il legale revocato era stato investito delle controversie non rispettava i parametri di legge. Inoltre, evidenziava che la procura dovesse provenire dal Presidente della Camera di Commercio ai fini del suo perfezionamento. Il problema del conferimento della procura generale alle liti. La Corte di Cassazione respingeva il ricorso. In primo luogo l’organo di nomofilachia evidenziava che il requisito della forma scritta richiesto per i contratti della Pubblica amministrazione risultasse soddisfatto attraverso il conferimento al legale della procura alle liti, con specifica indicazione dell’ambito delle controversie d’interesse. Tale requisito, nel caso de quo, risultava soddisfatto a parere della Cassazione poiché nella procura conferita, ancorché in termini generali, si faceva specifica menzione dell’ambito delle controversie interessate. La Cassazione faceva inoltre rilevare che il problema principale sotteso al ricorso, non fosse quello della validità ed esistenza della procura ma della sua interpretazione poiché la Camera di commercio denunciava altresì che l’avvocato avesse richiesto il pagamento secondo tariffa, differentemente da quanto pattuito. La ratifica del contratto di patrocinio. I Giudici di legittimità specificavano che il negozio concluso da un rappresentante senza poteri fosse applicabile anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, che quindi la decisione adottata fosse ratificabile dall’organo che sarebbe stato competente e che l’accertamento del Giudice nel merito, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi fosse incensurabile in sede di legittimità. Sotto questo profilo la Corte evidenziava l’ineccepibilità del ragionamento logico giuridico seguito dalla Corte di Appello la quale, nella sua pronuncia, aveva valorizzato la circostanza della nomina del nuovo difensore, secondo un regolare procedimento d’investitura, della comunicazione fornita all’avvocato revocato in ordine alla nomina di un nuovo legale nonché della volontà della Camera di Commercio di fare proprio l’operato del presunto falsus procurator attraverso l’integrale recepimento da parte del nuovo difensore di tutti gli scritti e gli atti difensivi del precedente legale. Tutte queste circostanze in buona sostanza facevano propendere per una manifestazione univoca di volontà della Camera di Commercio di acquisizione, nella propria sfera giuridica, dell’operato del suo segretario così manifestandosi una volontà certamente inconciliabile con quella di un suo rifiuto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 luglio – 9 novembre 2018, n. 28753 Presidente Petitti – Relatore Abete Fatti di causa Con ricorso al tribunale di Cassino depositato in data 5.5.2009 l’avvocato S.G. esponeva che aveva rappresentato ed assistito la Camera di Commercio di Frosinone in taluni giudizi di espropriazione forzata immobiliare innanzi al tribunale di Frosinone che la Camera di Commercio non aveva provveduto a corrispondere quanto spettantegli a saldo per diritti ed onorari. Chiedeva ingiungersi a controparte il pagamento della somma di Euro 2.718,25, oltre interessi e spese. Con decreto n. 363/2009 veniva pronunciata l’ingiunzione richiesta. La Camera di Commercio di Frosinone proponeva opposizione. Instava per la revoca dell’opposto decreto. Si costituiva S.G. . Sollecitava il rigetto dell’opposizione. Con sentenza n. 161/2011 il tribunale di Cassino accoglieva l’opposizione, revocava l’ingiunzione e condannava l’opposto alle spese di lite. Proponeva appello S.G. . Resisteva la Camera di Commercio di Frosinone. Con sentenza n. 6001 dei 8.10/11.11.2013 la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, rigettava l’opposizione proposta dalla Camera di Commercio di Frosinone avverso l’ingiunzione n. 363/2009 e condannava l’appellata alle spese del doppio grado. Esplicitava la corte che la procura, ancorché generale ad lites, conferita all’avvocato da un ente pubblico e la sottoscrizione da parte dell’officiato patrocinatore di un qualsivoglia atto difensivo poi depositato in giudizio valgono ad integrare, non prefigurandosi la necessità della contestualità delle rispettive manifestazioni di volontà, gli estremi della stipulazione per iscritto richiesta ad substantom negotii per i contratti della pubblica amministrazione. Esplicitava altresì che l’eccezione con cui l’appellata aveva dedotto il difetto del potere di rappresentanza in capo al segretario generale, firmatario della procura generale ad lites per notar P. del 2.11.1998, era vanificata dall’intervenuta ratifica - puntualmente addotta dall’appellante - da parte della Camera di Commercio di Frosinone dell’operato del proprio segretario generale che invero la Camera di Commercio, revocata la procura generale ad lites conferita all’avvocato S.G. , si era costituita in tutti i giudizi di espropriazione forzata in cui era intervenuta col ministero del difensore in precedenza officiato ed aveva fatto proprie tutte le domande e richieste antecedentemente svolte, in tal guisa ratificando sia la stipulazione del contratto di patrocinio sia le prestazioni dal difensore espletate. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Camera di Commercio di Frosinone ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese. S.G. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. La ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria in data 16.7/16.9.2015 si è disposta la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Ragioni della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 cod. civ. e degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923 in relazione all’art. 97 Cost. ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la stipulazione per iscritto richiesta ad substantiam negotii per i contratti della pubblica amministrazione postula, limitatamente al contratto di patrocinio, necessariamente la natura speciale della procura alla lite, ovvero che la procura rechi puntuale indicazione dei procedimenti cui si riferisce che la procura per notar P. del 2.11.1998, siccome generale ad lites, non soddisfa tale esigenza e dunque non rende possibile l’espletamento dell’indispensabile funzione di controllo da parte dell’autorità tutoria così ricorso, pag. 12 . Deduce che la surriferita esigenza si impone viepiù, giacché l’avvocato S.G. ha proposto ed essa ricorrente sembra aver accettato prestazioni professionali in regime convenzionale a condizioni economiche di favore e diverse da quelle stabilite dalla tariffa professionale così ricorso, pag. 14 . Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 16 della legge n. 580/1993, dell’art. 1399 cod. civ. e del principio per cui gli atti negoziali della P.A. constano di atti formali di volontà. Deduce in primo luogo che il rilascio della procura, affinché possa preludere al perfezionamento in forma scritta del contratto di patrocinio, deve provenire dall’organo rappresentativo dell’ente pubblico, ovvero, nel caso delle Camere di Commercio, dal presidente e non già dal segretario generale. Deduce in secondo luogo che la ratifica richiede l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto. Deduce conseguentemente che la ratifica avrebbe nella fattispecie postulato la delibera dell’organo, cioè della giunta, deputato a formare la volontà dell’ente e la comunicazione della medesima delibera all’interessato da parte dell’organo, cioè del presidente, deputato a manifestare all’esterno la volontà dello stesso ente. Il primo motivo è destituito di fondamento. Questa Corte spiega che il requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. è soddisfatto nel contratto di patrocinio legale mediante il rilascio al difensore, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di una procura generale alle liti, purché in essa sia puntualmente fissato l’ambito delle controversie per le quali opera cfr. Cass. ord. 24.2.2015, n. 3721 Cass. 22.7.2015, n. 15454 . Ebbene, contrariamente all’assunto della ricorrente ed alla luce di quanto la stessa ricorrente prospetta, nel caso di specie era indicato l’ambito delle controversie o, più esattamente, era sufficientemente determinabile l’ambito delle controversie cui la procura generale ad lites per notar P. del 2.11.1998 si riferiva. Infatti il riferimento, nella procura per notar P. , a tutte la cause attive e passive promosse e da promuoversi ed in qualunque altro giudizio o procedimento innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria, esclusa la Suprema Corte, avente ad oggetto il solo recupero dei crediti della Camera di commercio , si specifica e resta circoscritto agli atti di intervento, a condizioni economiche di favore, in procedure esecutive immobiliari pendenti innanzi ai Tribunali di Frosinone e Cassino per il recupero dei diritti camerali annuali impagati così ricorso, pag. 13 . Si badi che alla specificazione, negli enunciati termini, dell’ambito di operatività della procura generale ad lites per notar P. si addiviene alla stregua dell’indiscusso tenore della determinazione dirigenziale del Segretariato Generale della Camera di Commercio n. 105/98 essa, infatti, espressamente rimanda alla proposta del professionista, definita parte integrante del provvedimento così ricorso, pag. 13 , determinazione alla quale è riferimento pedissequo - comprensivo pur del secondo passaggio dapprima testualmente trascritto - nella comparsa di costituzione in appello della Camera di Commercio a sua volta riprodotta in parte alle pagg. 13 - 14 del ricorso . Cosicché, viepiù alla luce del criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti - che si sostanzia, tra l’altro, nel non contestare i ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte cfr. Cass. 19.3.2018, n. 6675 - non esplica valenza nella fattispecie l’insegnamento di questa Corte secondo cui, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam è il caso di specie , la ricerca della comune intenzione delle parti deve essere fatta soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto cfr. Cass. 5.2.2004, n. 2216 . D’altronde la stessa ricorrente riferisce - riproducendo un passaggio della propria memoria di replica in appello - che il punto dirimente della questione, . è il seguente l’avv. S. ha proposto A e poi esige B così ricorso, pag. 14 , ossia chiede il pagamento secondo tariffa così ricorso, pag. 14 . Propriamente, siccome prospetta il controricorrente, il problema . non è di validità ed esistenza del contratto . ma, semmai, di sua interpretazione quanto al compenso dovuto al difensore per l’attività svolta sulla base degli accordi pregressi così controricorso, pag. 10 . In questi termini, pur ad ammettere che la quaestio de qua - la proposta dell’avvocato S. prevede . un particolare regime convenzionale dei compensi così ricorso, pag. 15 - sia stata, in ossequio al disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., riproposta in appello, certo è che, allorquando deduce che il giudice di seconde cure - incomprensibilmente - non ha disaminato la questione cfr. ricorso, pag. 15 , la Camera di Commercio denuncia in tal guisa un’omissione di pronuncia il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito - che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. - ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653 Cass. ord. 27.11.2017, n. 28308 . Tuttavia, e pur a prescindere dalla seconda parte della rubrica del primo motivo - ove, siccome si è premesso, è addotto ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5, cod. proc. civ. l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - è da disconoscere che l’esperito mezzo di impugnazione possa, in parte qua, essere comunque inteso nelle forme di una rituale censura di omessa pronuncia. Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, 1 co., cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1 co. dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame, allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge cfr. Cass. sez. un. 24.7.2013, n. 17931 oppure, si soggiunge, si limiti, siccome nella fattispecie, al cospetto del novello n. 5 del 1 co. dell’art. 360 cod. proc. civ., a denunciare l’omesso esame circa fatto decisivo, afferente propriamente al giudizio di fatto cui il giudice, se del caso, ha da attendere. Ebbene nel caso di specie il mezzo di impugnazione in esame non contiene alcun riferimento alla nullità dell’impugnata decisione da correlare ad una pretesa omissione di pronuncia e si risolve nella mera finale prospettazione della censurabilità della sentenza della corte romana anche sotto il secondo dei profili sopra enunciati così ricorso, pag. 16 , ossia in relazione all’ omesso esame circa un fatto decisivo . Destituito di fondamento è pur il secondo motivo. Si rileva innanzitutto che il controricorrente ha dedotto che, a fronte della sua proposta, il segretario generale investì la Giunta - per il tramite del Presidente - affinché adottasse idonea delibera così controricorso, pag. 5 . E che la Giunta, all’unanimità, approvò la proposta ritenendola valida e conveniente per l’ente camerale così controricorso, pag. 5 . In questi termini vi è da ritenere che l’organo deputato - per espressa indicazione della stessa ricorrente - a concepire la volontà della Camera di Commercio a concepire le scelte , in quanto titolare della potestas gerendi ebbe debitamente a pronunciarsi. Cosicché, in relazione al contratto di patrocinio tra l’avvocato S.G. e la Camera di Commercio di Frosinone, residua il profilo concernente il difetto in capo al segretario generale firmatario dell’atto di conferimento all’avv. S. della procura generale ad lites del potere di rappresentanza all’esterno dell’Ente così sentenza d’appello, pag. 8 . Ebbene in relazione a siffatto profilo si rileva ulteriormente quanto segue. Per un verso, che non è stata oggetto di specifica censura l’affermazione della corte di merito secondo cui la validità della procura dalla Camera di Commercio di Frosinone conferita al nuovo difensore - alla cui attività la corte distrettuale ha riconnesso la ratifica del conferimento d’incarico all’avvocato S. in precedenza operato dal segretario generale, privo del potere di rappresentanza dell’ente, in luogo del presidente - è stata ammessa da ambedue le parti in lite. Deve postularsi di conseguenza che la determinazione gestoria sottesa al conferimento dell’incarico al nuovo difensore sia stata debitamente assunta dall’organo - la giunta - deputato a concepire la volontà dell’ente ed in pari tempo che la volontà di conferire l’incarico al nuovo difensore sia stata a costui debitamente veicolata dall’organo - il presidente - abilitato a comunicare all’esterno - a rappresentare - la volontà del medesimo ente. Per altro verso, che la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam , stipulato da falsus procurator , non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita - purché sia rispettata l’esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere cfr. Cass. 17.5.1999, n. 4794 in tale occasione questa Corte ha ritenuto idonea ratifica scritta del contratto concluso dal falsus procurator il rilascio della procura alle liti per citare in giudizio l’altra parte, onde ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale Cass. 25.10.2010, n. 21844 . In particolare si è puntualizzato che l’atto scritto di ratifica del preliminare di vendita immobiliare stipulato dal falsus procurator può essere costituito dall’atto di citazione col quale il rappresentato chiede la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, in quanto tale domanda implica l’univoca volontà del dominus di far proprio l’operato del rappresentante senza poteri cfr. Cass. 3.6.2015, n. 11453 . Per altro verso ancora, che la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri art. 1399 cod. civ. si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, con la conseguenza che il contratto stipulato da un assessore regionale al di fuori dei suoi poteri - nell’ipotesi perché non autorizzato ad esprimere la volontà dell’ente - può formare oggetto di ratifica da parte dell’organo che sarebbe stato competente ed inoltre che, anche in tema di formazione dei contratti della P.A., l’accertamento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della ratifica involge un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici cfr. Cass. 5.3.1993, n. 2681 . Negli esposti termini - precipuamente alla luce di tal ultimo rilievo - è evidente che il mezzo di impugnazione in disamina si qualifica essenzialmente in relazione alla previsione del novello n. 5 del 1 co. dell’art. 360 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie ratione temporis, ed è da vagliare nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. In quest’ottica si osserva quanto segue. Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di anomalia motivazionale destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione apparente - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672 - si evidenzia che la corte di Roma - siccome si è nei fatti di causa premesso - ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. D’altro canto, la corte di Roma ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante in parte qua la res litigiosa, ovvero l’eccezione di difetto del potere di rappresentanza in capo al segretario generale, allorché provvide a conferire la procura generale ad lites del 2.11.1998 per notar P. all’avvocato S. , e la controeccezione di intervenuta ratifica da parte della Camera di Commercio dell’operato del falsus procurator. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo. Più esattamente riveste valenza il complesso delle seguenti circostanze. Ovvero il valido - e dunque evidentemente per iscritto - conferimento da parte della Camera di Commercio della procura al difensore officiato in sostituzione dell’avvocato S.G. . Ovvero la comunicazione a quest’ultimo della nomina del nuovo difensore, tant’è che il 25.05.2006 veniva completata la consegna da parte dell’Avv. S. alla CCIAA di tutte le pratiche curate per conto e nell’interesse dell’Ente così controricorso, pag. 3. La ratifica, quale atto unilaterale ricettizio, diventa efficace nel momento in cui perviene a cognizione del soggetto che ne è destinatario, e cioè di colui - nel caso de quo dell’avvocato S.G. - che ha contratto con il falso rappresentante cfr. Cass. 20.6.1973, n. 1826. La ratifica del negozio posto in essere dal falsus procurator, per essere idonea a dare efficacia al negozio medesimo, ai sensi dell’art. 1399 cod. civ., non deve essere necessariamente contenuta in una dichiarazione rivolta, in via immediata e diretta, al terzo contraente, essendo sufficiente, a tal fine, che essa venga portata a conoscenza di quel terzo cfr. Cass. 11.4.1978, n. 1697 . Ovvero la volontà univocamente palesata dalla Camera di Commercio di far proprio l’operato del falsus procurator, ossia il contratto di patrocinio stipulato dal segretario generale e dall’avvocato S. , appieno recependo, in linea di perfetta consequenzialità - sulla scorta del valido conferimento della procura al nuovo difensore e sulla scorta delle memorie scritte di costituzione del nuovo difensore - le richieste, domande, deduzioni e produzioni sino ad ora effettuate nelle procedure esecutive immobiliari intraprese dal difensore revocato. Orbene il complesso delle surriferite circostanze manifesta univocamente la valida - in forma scritta, ancorché implicita - volontà della Camera di Commercio di Frosinone di acquisire alla propria sfera giuridica l’operato e gli effetti dell’operato del proprio segretario generale, rappresentante senza potere, e quindi vale a palesare una voluntas senz’altro incompatibile con quella di rifiutare e l’uno e gli altri. Da ultimo, in ordine al rilievo iniziale veicolato - quasi incidentalmente - dal secondo mezzo di impugnazione ed afferente alla prova delle prestazioni professionali del ricorrente, va in ogni caso debitamente rimarcato che la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare in modo specifico le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto cfr. Cass. 11.1.1997, n. 242 Cass. 23.7.1979, n. 4409 . In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Si dà atto che il ricorso è datato 28.4.2014. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente, Camera di Commercio di Frosinone, a rimborsare al controricorrente, S.G. , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit