Auto in panne, avvocato salta l’udienza: impossibile parlare di “legittimo impedimento”

Respinta l’ipotesi di una rimessione in termini, avanzata dalla cliente assistita dallo sfortunato avvocato in un contenzioso civile. Per i Giudici della Cassazione, il guasto meccanico alla vettura è un evento ipotizzabile e quindi il professionista deve predisporre adeguate contromisure.

Il problema meccanico blocca l’automobile dell’avvocato. E a rimetterci è la cliente, che perde la causa e vede anche respinta l’ipotesi di una remissione in termini”. Per i Giudici della Cassazione, difatti, il guasto che impedisce al legale di raggiungere l’udienza – dinanzi al Giudice di pace, in questo caso – non è catalogabile come impedimento improvviso e imprevedibile”, poiché è affrontabile adeguatamente da un professionista Cassazione, ordinanza numero 26535/18, sezione sesta civile, depositata il 19 ottobre . Guasto. Tutto comincia con la disavventura che vede coinvolta in Campania una donna quest’ultima rimane ferita a causa, a suo dire, della caduta di alcuni calcinacci provenienti dalla struttura di una chiesa . Passaggio successivo è la causa per ottenere un risarcimento . La domanda avanzata dalla donna viene però respinta prima dal Giudice di pace e poi dai Giudici del Tribunale. A caratterizzare il procedimento giudiziario c’è però anche l’intoppo vissuto dal legale della donna, il quale rimane in panne con la macchina, sulla strada che dal suo studio – in provincia di Bari – conduce a Napoli, all’ufficio giudiziario adito e quindi non è presente all’udienza . Questo episodio però non è sufficiente, secondo il Giudice di pace, per parlare di impedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini , anche perché, viene aggiunto, non è stata provata né l’impossibilità di raggiungere il Tribunale con altro mezzo, né quella di delegare un sostituto e di comunicare tempestivamente l’accaduto . Questa visione viene ora ritenuta corretta dalla Cassazione, che respinge le osservazioni proposte dalla donna. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, il guasto alla macchina dell’avvocato non ha i requisiti necessari ad integrare il legittimo impedimento a comparire e a giustificare la rimessione in termini . Ciò perché l’impedimento deve essere improvviso e imprevedibile e indipendente dalla volontà del legale , mentre il guasto al motore, in relazione ad una vettura con cui si intendono percorrere centinaia di chilometri per recarsi presso un ufficio giudiziario, è un evento non frequente ma ipotizzabile , e quindi, concludono i giudici, è logico attendersi da un professionista l’adozione di contromisure di cautela che garantiscano al proprio cliente l’assistenza in udienza .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 luglio – 19 ottobre 2018, n. 26535 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Rilevato che 1. Ar. Pi. Fi. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e illustrato da memoria contro la Reale Arciconfraternita S.M. della Mercede e Sant'Alfonso de Liguori nonché contro UnipolSai Ass.ni s.p.a., avverso la sentenza n. 192\2017 del Tribunale di Napoli. 2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti. Considerato che 1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso. 2. La Ar. Pi. conveniva in giudizio la Arciconfraternita e la compagnia di assicurazioni di questa, chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona subiti a seguito della caduta di alcuni calcinacci dalla struttura della chiesa della confraternita. Il difensore della ricorrente, assente all'udienza fissata per la compiuta articolazione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c., chiedeva di essere rimesso in termini. Con la sentenza, il giudice di pace rigettava la richiesta di rimessione in termini e rigettava la domanda dell'attrice in quanto non provata. L'appello della Ar. Pi. veniva rigettato recependo le motivazioni del primo giudice. Il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 153, II comma e 294, secondo comma c.p.c., ed il secondo, con il quale si denuncia una insanabile contraddizione della motivazione, sono entrambi infondati. A mezzo di esso la ricorrente vuole ridiscutere la correttezza della valutazione del giudice di merito sulla idoneità del fatto che impedì al suo avvocato di essere presente all'udienza essere rimasto in panne con la macchina sulla strada che dal suo studio in Gravina di Puglia conduceva a Napoli di fronte all'ufficio giudiziario del giudice di pace adito , del quale il giudice di pace ha escluso che fosse impedimento atto a giustificare la rimessione in termini non essendo provata né l'impossibilità di raggiungere il tribunale con altro mezzo, né di delegare un sostituto né di comunicare tempestivamente l'accaduto. Ne consegue che nessuna violazione o contraddittorietà è riscontrabile, atteso che il giudice di merito, con giudizio di fatto non rinnovabile, ha ritenuto che l'evento impeditivo il guasto alla macchina non avesse i requisiti necessari ad integrare il legittimo impedimento a comparire del procuratore e a giustificarne la rimessione in termini. Ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale occorre provare che l'impedimento sia stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dell'opponente o del procuratore, con la precisazione che per imprevedibile si intenda una imprevedibilità oggettiva ovvero un evento che non è considerabile nell'arco delle evenienze più o meno ricorrentemente occorrenti in relazione ad una determinata fattispecie il guasto al motore, in relazione ad una vettura con la quale si intendono percorrere centinaia di chilometri per recarsi presso un ufficio giudiziario, è un evento non frequente ma ipotizzabile e rispetto al quale è ragionevole attendersi da un professionista delle contromisure di cautela che garantiscano al proprio cliente l'assistenza in udienza. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.