Il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di liberazione anticipata

La disciplina del gratuito patrocinio trova applicazione anche nel procedimento avente ad oggetto la liberazione anticipata che è di competenza del Magistrato di Sorveglianza.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22009/18 depositata l’11 settembre. Il caso. Il ricorrente propone opposizione nei confronti del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso a titolo di gratuito patrocinio dovuto al difensore del medesimo ricorrente per l’assistenza prestata in suo favore nell’ambito di un procedimento di liberazione anticipata celebratosi nei suoi confronti. L’ammissione al gratuito patrocinio. Come si evince dalla disposizione dell’art. 75 d.P.R. n. 115/2002, l’ammissione al gratuito patrocinio è valida in ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure connesse, come quella relativa alla fase di esecuzione penale, quindi anche con riferimento all’assistenza difensiva attuata nel corso del procedimento di liberazione anticipata. Infatti, nel porre riferimento alla fase dell’esecuzione, l’articolo citato si rivolge ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare l’attività di esecuzione, compreso anche il Magistrato di Sorveglianza. Pertanto, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 giugno – 11 settembre2018, n. 22009 Presidente D’Ascola – Relatore Carrato Fatti di causa e ragioni della decisione M.I.M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, avverso l’ordinanza n. 1653/2017 del Magistrato di Sorveglianza di Venezia delegato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza , depositata il 1 giugno 2017, con la quale veniva respinta, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, l’opposizione proposta dal suddetto ricorrente nei confronti del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Padova, con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso a titolo di gratuito patrocinio dovuto al difensore del M. in relazione all’assistenza prestata in suo favore nell’ambito di un procedimento per liberazione anticipata celebratosi nei suoi riguardi. L’intimata Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c Con l’unica censura formulata il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui dispone che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, come quella relativa alla fase dell’esecuzione penale e, quindi, anche con riferimento specifico - come nel caso di specie - all’assistenza difensiva espletata nel procedimento di liberazione anticipata. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo di ricorso potesse essere ritenuto manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5 , c.p.c., il presidente ha Fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che il motivo dedotto con il ricorso proposto ammissibilmente dinanzi alle Sezioni civili di questa Corte, vertendosi in tema di liquidazione di compenso per gratuito patrocinio, ancorché in relazione ad un procedimento in materia di esecuzione penale v. Cass., n. 15813/2010, o.i., e Cass. n. 17684/2012 è - come già preventivamente pronosticato nella proposta formalizzata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - fondato. Invero, come correttamente rilevato dal ricorrente, alla stregua del principio stabilito in via ermeneutica dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139/1998, la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato deve trovare applicazione anche nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di liberazione anticipata di competenza del Magistrato di sorveglianza, dal momento che l’art. 75, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, nel porre riferimento alla fase dell’esecuzione , si rivolge ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare attività di esecuzione, ivi compreso - per l’appunto - il Magistrato di sorveglianza, anche nelle ipotesi di provvedimenti emessi, eventualmente, dallo stesso de plano v., in tal senso, con riferimento ai ricorsi per cassazione concernenti i provvedimenti di ammissione o revoca del gratuito patrocinio in materia di esecuzione penale, attribuiti alla competenza delle Sezioni penali di questa Corte, ma con estensione del relativo principio anche alle controversie in tema di mera liquidazione degli inerenti compensi, come quello di cui al caso di specie Cass. pen. n. 20811/2006 Cass. pen. n. 42852/2008 e, da ultimo, con riguardo proprio al procedimento di liberazione anticipata, Cass. pen. n. 43476/2014 . Alla stregua di tale principio - al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - non può, invero, mettersi in dubbio che il procedimento di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio afferente ad un’attività difensiva prestata nel corso del suddetto procedimento di liberazione anticipata investe una fase procedimentale che si pone in rapporto di sicura connessione derivativa con lo stesso, ragion per cui il giudice competente è legittimato - e, quindi, tenuto - a provvedere anche sulla istanza relativa alla predetta liquidazione, come presentata - nella fattispecie - dal difensore del ricorrente al competente Magistrato di sorveglianza. Deve, in definitiva, pervenirsi all’accoglimento del ricorso, con la derivante cassazione dell’impugnata ordinanza ed il rinvio della causa all’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Venezia, in persona di altro magistrato, che, oltre a conformarsi al principio di diritto poc’anzi richiamato, provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase di legittimità, all’Ufficio del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in persona di altro magistrato.