Sospensione dell’avvocato, il giudizio si interrompe automaticamente mediante conoscenza legale

Se la parte contesta la data di decorrenza del termine, deve fornire la prova del nuovo termine.

Nel caso di notifica di provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione legale, il termine decorre dalla notifica del provvedimento. Se gli avvocati sospesi sono due, sono anche marito e moglie e uno dei due è parte in un giudizio in cui è difeso dall’altro coniuge, il termine di sospensione - ex art. 305 c.p.c. - decorre dal momento di notifica. La notifica ha valore di dichiarazione” ed è idonea a renderlo edotto del provvedimento di sospensione” assunto dallo stesso consiglio dell'ordine nei confronti del coniuge, suo difensore. Il caso. Una persona fisica attivava giudizio finalizzato ad ottenere equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo. Il Ministero ha sollevato eccezione di estinzione del processo che, sospeso in ragione di sospensione dall’esercizio della professione dell’avvocato della parte ricorrente, era stato riassunto tardivamente. In particolare l’eccezione si sostanziava nella violazione dell’art. 305 c.p.c Parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito il ministero. Decorrenza del termine per la riassunzione. La Corte d’Appello ha individuato la decorrenza del termine dal momento in cui è stato notificato il provvedimento di sospensione. Tanto perché il difensore risultava essere marito della parte attrice, nonché collega dell’attrice anch’ella interessata da identico provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione. Parte attrice ha rilevato l’assenza di prova circa l’avvenuta notifica del provvedimento di sospensione in suo favore. Sospensione automatica. E prova legale. La S.C. ha chiarito che la radiazione o la sospensione dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determinano automaticamente e di diritto la sospensione del processo indipendentemente dalla conoscenza che il giudice o le parti abbiano avuto del provvedimento. La Corte Costituzionale sent. n. 139/1967 e n. 159/1971 ha esplicitato il concetto di conoscenza legale, più volte richiamato dalla cassazione, a tenore del quale il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione Cass. n. 3782/2015 . Prova del momento di conoscenza del provvedimento. I Giudici di legittimità hanno chiarito che ove la parte intenda far decorrere il termine da una data differente, ha l’onere di fornire la relativa prova. Sul punto la morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento Cass. n. 20744/2012 . La parte che eccepisce l’intempestività del termine è tenuta a darne prova. La particolarità del caso in questione è rappresentata dal fatto che avvocato difensore e parte difesa risultavano essere marito e moglie, entrambi avvocati, entrambi destinatari di identico provvedimento di sospensione. Dunque, il termine è stato fatto decorrere dalla notifica del provvedimento in favore della parte difesa che era anche avvocato destinatario del provvedimento di sospensione unitamente all’avvocato difensore. La decisione è conforme a quella assunta dalla Cassazione in altro caso in cui destinatari del provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione legale erano due avvocati che, nella vita privata, erano anche marito e moglie. Sul punto la notificazione del suo n.d.a. La notifica del provvedimento in favore di uno dei due coniugi-avvocati provvedimento di sospensione è valsa in guisa di dichiarazione” e dunque in forma legale a renderlo edotto dell'analogo provvedimento di sospensione” assunto dallo stesso Consiglio dell'Ordine nei confronti del coniuge, suo difensore nel procedimento ex lege n. 89/2001 introdotto in data 14.11.2011 innanzi alla Corte d'Appello di Perugia Cass. n. 28759/2017 . Con queste argomentazioni, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 22 marzo – 11 settembre 2018, n. 22042 Presidente Petitti – Relatore Dongiacomo Fatti di causa La corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 23/11/2016, ha dichiarato l’estinzione del giudizio relativo alla domanda con la quale T.G. ha chiesto l’equa riparazione per la violazione dei termini di durata ragionevole di una controversia in corso innanzi al tribunale di Roma. La corte, infatti, ha ritenuto fondata l’eccezione di estinzione, sollevata dal Ministero della giustizia, per tardività della riassunzione, sul rilievo che il giudizio, interrotto in data 8/5/2014, in conseguenza della sospensione dall’esercizio della professione forense disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dell’avv. S.N., procuratore della ricorrente, è stato riassunto da quest’ultima con ricorso depositato del 7/9/2014. La corte, in particolare, ha ritenuto che, ai fini della prova della conoscenza della causa interruttiva, fosse dirimente il fatto che la ricorrente sia stata interessata, insieme al coniuge e collega S.N., dal medesimo provvedimento di sospensione dall’esercizio dalla professione forense, come da comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 24.10.2013 , aggiungendo che tale circostanza, ai fini previsti dall’art. 115 c.p.c., non è stata specificamente contestata dalla difesa della T Ne consegue, ha concluso la corte, che il termine perentorio di cui all’art. 305 c.p.c., per la riassunzione del giudizio a quo da parte della T. decorreva al più tardi dal 24/10/2013, data di comunicazione del provvedimento di sospensione ai due legali. T.G., con ricorso notificato il 23/5/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione di tale decreto. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso spedito per la notifica in data 3/7/2017. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, con riguardo agli artt. 301, 302, 303, 305, 324 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c., nonché l’omessa valutazione di una circostanza determinante, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la T. abbia avuto conoscenza del provvedimento di sospensione dell’avv. S. in data 24/10/2013 in quanto interessata, insieme allo stesso, suo coniuge e collega, dal medesimo provvedimento di sospensione dall’esercizio dalla professione forense, laddove, al contrario, il termine per la riassunzione decorre dalla effettiva conoscenza legale, da parte del soggetto interessato, dell’evento interruttivo, che si realizza solo con la notificazione dello stesso o con la sua certificazione. Nel caso di specie, invece, ha aggiunto la ricorrente, non è stata prodotta la prova che il provvedimento di sospensione sia stato notificato all’interessato il 24/10/2013, aggiungendo, infine, di essersi opposta alle deduzioni dell’ufficio per cui non poteva ritenersi che tale circostanza sia rimasta incontestata. 2.Il motivo è infondato. L’interruzione opera, infatti, dall’evento ma il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale. Ed invero, come risulta dall’art. 301 c.p.c., la morte, come la radiazione o la sospensione dall’albo professionale, dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano, di diritto ed automaticamente, l’interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza che il giudice e le parti abbiano avuto dell’evento ed a prescindere dalla dichiarazione di interruzione pronunziata dal giudice. Tuttavia, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto in conseguenza della morte, della radiazione ovvero della sospensione dall’albo professionale del procuratore costituito di una delle parti in causa, decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza, purché legale, acquisita, cioè, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione Cass. n. 3782 del 2015 . Secondo l’orientamento consolidato, infatti, la conoscenza dev’essere legale , acquisita, cioè, per il tramite di una dichiarazione della stessa parte rimasta priva di procuratore ovvero di una notificazione, una comunicazione ovvero di una certificazione alla stessa eseguita, rappresentativa dell’evento interruttivo Cass. n. 3227 del 1989 ed assistita da fede privilegiata, non essendo sufficiente la conoscenza in via di mero fatto aliunde acquisita Cass. n. 3085 del 2010 Cass. n. 24997 del 2010, in motiv. Cass. n. 20744 del 2012 Cass. n. 5650 del 2013 Cass. n. 27165 del 2016 Cass. n. 13900 del 2017 in precedenza, Cass. n. 440 del 2002 Cass. n. 5348 del 2007 , ancorché risultante dagli atti Cass. n. 3227 del 1989 . L’onere di provare la legale conoscenza dell’evento interruttivo, in data anteriore al termine stabilito dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione o la prosecuzione incombe, peraltro, sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa Cass. n. 3085 del 2010 Cass. n. 20744 del 2012, in motiv. . Nel caso di specie, a fronte della sospensione dall’albo professionale, a tempo indeterminato e non a tempo determinato, come nel caso deciso da Cass. n. 24997 del 2010 , dell’avv. S., unico difensore dell’istante, la corte d’appello ha ritenuto di far decorrere il termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio ad opera della ricorrente dal giorno 24/10/2013 sul rilievo che la ricorrente sia stata interessata, insieme al coniuge e collega S.N., dal medesimo provvedimento di sospensione dall’esercizio dalla professione forense, come da comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 24.10.2013 . In effetti, questa Corte ha avuto già modo di affermare, in vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame, che, allorquando il ricorrente ha ricevuto notificazione del provvedimento ad egli indirizzato di sua sospensione cautelare dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, ha inevitabilmente preso atto che il suo provvedimento gli prefigurava - gli dichiarava - al contempo l’analoga sospensione assunta, per i medesimi illeciti penali, nei confronti della coindagata, coniuge e collega di studio. La notificazione del suo provvedimento di sospensione è valsa in guisa di dichiarazione e dunque in forma legale a renderlo edotto dell’analogo provvedimento di sospensione assunto dallo stesso consiglio dell’ordine nei confronti del coniuge, suo difensore nel procedimento ex lege n. 89/2001 introdotto innanzi alla corte d’appello di Perugia. Non si è quindi al cospetto di una conoscenza acquista aliunde ovvero induttivamente, sibbene di una conoscenza radicatasi direttamente ed immediatamente in occasione della notificazione al ricorrente del suo provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione Cass. n. 28759 del 2017, in motiv. . Il decreto impugnato si è attenuto a tali rilievi. 3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. P.Q.M. la Corte così provvede rigetta il ricorso condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.