Equo compenso per gli avvocati: gli Ermellini mettono un freno alla liquidazione sotto i minimi

La Cassazione ribadisce il divieto di deroga ai limiti minimi previsti ora in modo ancor esplicito dai parametri, considerati norma speciale. Assieme alle prime delibere delle Regioni per l’applicazione dell’equo compenso, si inizia a ricostruire la tutela del compenso decoroso e quindi equo .

Liquidazione del compenso. Così il Presidente del CNF, Andrea Mascherin, ha commentato l’ordinanza n. 21487/18 della Corte di legittimità secondo la quale, fermo restando che il d.m. n. 140/2012 risulta essere stato emanato allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazione UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi così da lasciare le parti contraenti nella specie, l’avvocato e il suo assistito libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale, [] il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità . Il d.m. n. 140/2012 ha infatti natura generalista, essendo finalizzato a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, mentre il d.m. n. 55/2014 detta i criteri per la liquidazione delle spese di causa. Il provvedimento, depositato lo scorso 31 agosto, va così ad inserirsi all’interno di un filone giurisprudenziale nel quale si colloca anche la sentenza n. 1018/18 che fissa il divieto per il giudice di liquidare sotto i minimi” il compenso professionale dell’avvocato . Nuovi parametri forensi. Sul tema dei parametri forensi, il legislatore è intervenuto con il decreto ministeriale n. 37/2018 che, su sollecitazione del CNF ed alla luce degli arresti giurisprudenziali citati, risulta interpretare correttamente la normativa già vigente . La stessa Cassazione conferma dunque la legittimità dei parametri forensi inibendo definitivamente interpretazioni di comodo. Vi è quindi un coerente sviluppo normativo ed interpretativo giurisprudenziale, che conferma la correttezza della posizione del CNF e la validità dei principi invocati nel richiedere la legge sull’equo compenso che - come ribadito dalla Suprema Corte - non viola i principi di libera concorrenza o della normativa europea, quando impone il rispetto di soglie numeriche minime .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 21 febbraio – 31 agosto 2018, n. 21487 Presidente Petitti – Relatore Grasso Fatto e diritto Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, con decreto depositato il 26/5/2016, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di V.N., A.M.T., G.I., I.A., M.G. e Va.Ma. e per ciascuno di loro, la somma di Euro 1.166,00, a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo di equa riparazione, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 405,00, oltre Euro 8,00 per esborsi, oltre accessori, spese tutte distratte in favore dei difensori antistatari, avvocati F.E.A. e G.F. che avverso il predetto decreto gli anzidetti istanti propongono ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l'art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio che l'Amministrazione intimata resiste con controricorso considerato che l'opinione secondo la quale il D.L. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti art. 4 non può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa , non è condivisa dalla Corte, in quanto come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012 allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti nella specie, l'avvocato e il suo assistito libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa cfr., ex multis, Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642 considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 900,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto dl valore della causa da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00 e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare art. 4, cit. considerato che a motivo dell'esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso, in relazione al giudizio di rinvio, può essere liquidato in Euro 1.198,50 Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale , oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11, con distrazione in favore degli avv.ti G.F. e F.E.A., che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate, in favore dei difensori antistatari davanti a questa Corte. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero della Giustizia, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Perugia, in sede di rinvio, l'importo complessivo di Euro 1.198,50, oltre spese generali e accessori, oltre Euro 8,00 per esborsi, distratto in favore degli avv.ti G.F. e F.E.A. condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli avv.ti G.F., F.E.A. e R.R., liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.