I parametri per il compenso dell'avvocato individuano criteri di orientamento per il giudice

In tema di liquidazione delle spese processuali, dopo l’introduzione del d. m. n. 55/2014, i parametri generali di determinazione del compenso individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale , ma restano solo criteri di orientamento per il giudice.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 20183/18, depositata il 31 luglio. La vicenda. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, in parziale accoglimento dell’opposizione di un avvocato, aveva liquidato un’ulteriore somma a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute dal medesimo quale difensore di un imputato ammesso al patrocinio gratuito in un procedimento penale. Il Giudice di merito confermava nel resto la liquidazione del compenso operata dal GIP. La decisione di merito è impugnata per cassazione dall’avvocato. In particolare il ricorrente si duole della riduzione pari al 68,75 % e dell’ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106- bis d.P.R. n. 115/2002, criticando il ragionamento del Tribunale per non aver tenuto conto del pregio dell’attività svolta e delle cinque trasferte. Ritiene, inoltre, il ricorrente che sia scorretto il richiamo da parte del Tribunale ai principi giurisprudenziali valevoli nel giudizio civile, sottolineando che l’imputazione di furto aggravato mal si concilia con la valutazione bagatellare della vicenda e rilevando che i Giudici sono incorsi in errore nell’aver escluso ingiustamente il compenso per la fase introduttiva benché nel corso dell’udienza preliminare fosse stata avanzata richiesta di messa alla prova . Parametri generali e liquidazione del compenso . I Supremi Giudici hanno richiamato l’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, il quale detta i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, e l’art. 12, comma 1 del medesimo decreto che fornisce i parametri per la determinazione dei compensi in sede penale. Dopo aver ripreso i citati articoli la Cassazione ha ribadito il principio affermato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffati, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale Cass. n. 30286/17 Cass. n. 2386/17 . Il compito del giudice. Quindi il giudice deve specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di apprezzabile scostamento dai valori medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche . Tanto premesso nella fattispecie in esame, secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha condiviso il mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva considerando che l’istanza di ammissione al patrocinio gratuito veniva presentata solo in prima udienza di costituzione. Detta valutazione è sufficiente per escludere la voce del compenso richiesta dal ricorrente in relazione alla messa alla prova, posto che la stessa non rientra nella fase introduttiva del giudizio art. 12 d.m. n. 55/2014 . Inoltre, secondo la Cassazione, altrettanto incensurabile è la motivazione dei Giudici di merito sulla riduzione del 68,75% riferita all’estrema semplicità delle controversia caratterizzata da richiesta di rinvii e assenza di attività processuale . In conclusione gli Ermellini rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 24 maggio – 31 luglio 2018, n. 20183 Presidente Manna – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, decidendo sulla opposizione dell’avvocato F.G.O. , ha liquidato, in parziale accoglimento della stessa, la ulteriore somma di Euro 67,50 a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute dal predetto quale difensore di un imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, confermando per il resto la liquidazione del compenso operata dal giudice per le indagini preliminari Euro 2.160,00 a cui applicare la riduzione del 68,75% ai sensi dell’art. 4 DM 455/2014 e l’ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002 . 2 Contro tale ordinanza l’avvocato F. propone ricorso per cassazione con due motivi a cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto 1 Con il primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 12 commi 1 e 3 lett. b DM 55/2014 e 82 DPR n. 115/2002. Error in iudicando, dolendosi della riduzione pari al 68,75% e della ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002. Critica in particolare il ragionamento del Tribunale - giudicato illogico e contraddittorio - perché non ha tenuto conto il pregio dell’attività svolta e le cinque trasferte ritiene inappropriato il richiamo all’art. 82 DPR n. 115/2002 e ai principi giurisprudenziali valevoli nel giudizio civile, sottolineando che l’imputazione di furto aggravato mal si concilia con la valutazione bagattellare della vicenda. Altro errore del Tribunale consiste, ad avviso del ricorrente, nell’avere ingiustamente escluso il compenso per la fase introduttiva benché nel corso dell’udienza preliminare fosse stata avanzata richiesta di messa alla prova. Il motivo è manifestamente infondato. L’articolo 4 del D.M. n. 55/2014 detta i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale stabilendo al comma 1 che 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento . L’articolo 12, che detta i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale, al primo comma dispone che 1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento . Come di recente chiarito da questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 Rv. 647179 Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544 . Nel caso in esame, il Tribunale ha condiviso il mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva considerando che il difensore aveva presentato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo in prima udienza nella quale si era costituito . Tale rilievo è sufficiente per escludere la voce di compenso pretesa dal difensore, posto che la messa in prova, seppur azionata con istanza, non rientra certamente nella fase introduttiva del giudizio v. art. 12 DM. N. 55/2014 . Quanto alle altre doglianze, rileva il Collegio che il Tribunale ha ricalcolato correttamente gli importi nella misura prevista nella tabella allegata al D.M. 55/2014 Euro 810,00 per la fase di studio e comma 1.350,00 per quella decisoria, entrambe riconosciute e ha motivato la riduzione del 68,75 per cento col riferimento alla estrema semplicità della controversia , caratterizzata da richieste di rinvii e assenza di attività processuale v. provvedimento impugnato . Pertanto, considerato a che l’indicazione della percentuale delle modifiche in aumento e riduzione è tendenziale il legislatore, infatti, ha inserito la locuzione di regola sia all’art. 4 che all’art. 12, norma quest’ultima, più specifica perché inserita nel capo III del DM cit. contenente le disposizioni concernenti l’attività penale b che nel caso in esame il giudice ha dato esaurientemente conto della propria scelta c che non risulta neppure adombrata una inadeguatezza del compenso rispetto al decoro della professione tutto ciò considerato, il provvedimento si sottrae alla censura. 2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cpc dolendosi della compensazione delle spese, ma anche tale censura è manifestamente infondata. La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese art. 91 c.p.c. , ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi art. 92, comma 2, c.p.c. a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento Sez. 3,-Sentenza n. 3438 del 22/02/2016 Rv. 638888 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013 Rv. 627822 Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009 Rv. 610563 . Nel caso in esame, il Tribunale ha considerato evidentemente la reciproca soccombenza sotto quest’ultimo profilo, come si desume senza dubbio alcuno dal richiamo all’esito del ricorso e al contenuto della decisione adottata decisione che - è bene sottolinearlo - si è risolta con un riconoscimento di soli Euro 67,50 in aggiunta all’importo già liquidato dal giudice dell’udienza preliminare, pari a comma 450,00 oltre IVA e CPA rispetto ai 1.811,25 Euro oggetto della iniziale richiesta . Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese. Considerato che trattasi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1400,00 oltre spese prenotate a debito ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.