Patto di quota lite nullo: avvocato senza diritto al compenso?

La nullità del patto di quota lite non concerne l'intero accordo ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., per cui, se l'attività professionale è portata a compimento, questa deve essere liquidata secondo il rinvio alle tariffe professionali.

La Sez. II civile della Cassazione, con sentenza n. 20069/18 depositata il 30 luglio, torna ad occuparsi del patto di quota lite”, chiarendo quali sono le conseguenze di una eventuale nullità di un patto del genere. Il caso. Si tratta di una fattispecie piuttosto articolata quella posta all’attenzione della Suprema Corte, che conviene riassumere per una miglior comprensione della decisione in rassegna. Con una scrittura privata del 1977, il proprietario di un terreno conferiva incarico al titolare di una agenzia immobiliare di risolvere varie questioni relative all’occupazione del predetto terreno da parte del Comune. Tale scrittura prevedeva la possibilità di nominare professionisti per i problemi sia tecnici sia giuridici inerenti all’acquisizione del terreno da parte dell’ente e per la determinazione degli indennizzi. L’agente immobiliare nominava di conseguenza un ingegnere per la parte tecnica il quale a sua volta aveva nominato un avvocato per la parte giuridica. All’ingegnere sarebbero spettati i 2/3 di quanto spettante all’agente immobiliare e all’avvocato la metà di quanto spettante all’ingegnere. Inoltre, a rendere ancor più complessa la vicenda, l’ingegnere aveva in seguito ceduto i diritti derivanti dal contratto l’agente immobiliare e l’avvocato avevano infatti convenuto di suddividere in parti tra loro uguali il compenso complessivamente dovuto all’agente immobiliare da parte del mandante proprietario del terreno . Si aggiunga che l’agente immobiliare e l’avvocato avevano nel mentre provveduto a pagare, nella misura del 50% ciascuno, quanto dovuto all’ingegnere, in tal modo acquisendone i diritti. L’esito dei giudizi di merito. Successivamente all’espletamento del mandato professionale da parte dell’avvocato, gli eredi del mandante proprietario del terreno, nel mentre deceduto , ottenevano dal Comune un indennizzo di 2 miliardi di lire, e agli eredi dell’agente immobiliare veniva riconosciuta e versata in ragione della scrittura privata del 1977 la somma di 350 milioni di lire, di cui il 50% cioè 175 milioni di lire di spettanza dell’avvocato, che gli eredi dell’agente immobiliare si erano però rifiutati di versare. Gli eredi dell’avvocato convenivano così in giudizio gli eredi dell’agente immobiliare, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di circa euro 90.000 lire 175 milioni , o di quella somma ritenuta dovuta in virtù di quanto pattuito, ovvero ex art. 2041 c.c. Gli eredi dell’agente immobiliare si costituivano eccependo la nullità del patto in quanto dal tenore dell’accordo il compenso non risultava correlato all’attività professionale dell’avvocato ma al risultato economico conseguito dal proprietario del terreno, con conseguente violazione del divieto di patto di quota lite. I giudici del merito rigettavano le domande degli attori. Seguiva il ricorso per cassazione. Nullità del patto di quota lite e conseguenze. Secondo gli Ermellini, la nullità del patto di quota lite non concerne l'intero accordo ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., per cui, se l'attività professionale è portata a compimento, questa deve essere liquidata secondo il rinvio alle tariffe professionali. La Corte d'appello, con motivazione adeguata, aveva ritenuto non provato lo svolgimento dell'attività professionale che sarebbe stata svolta dall’avvocato mentre deve escludersi la mancata contestazione della pretesa azionata sulla base di quanto risultante dalle emergenze processuali . La validità del mandato conferito all’avvocato resta intatta. La nullità ex art. 2233, comma 3, c.c., per illiceità della causa, ravvisata nel caso di specie, investirebbe solo ed esclusivamente la clausola relativa al compenso, realizzando questa un patto di quota lite, ma non già l'intero mandato conferito al legale. Di conseguenza, il legale che ha svolto l'attività professionale, in virtù di un regolare mandato, non potrà pretendere il compenso come determinato mediante il patto di quota lite, ma avrà azione per ottenere, se non il compenso, almeno l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., con riferimento alle spese sopportate per portare a termine tale mandato. Trova quindi applicazione il principio dell’arricchimento senza causa. Dall'esecuzione di un contratto nullo può derivare il diritto all'indennizzo per arricchimento indebito ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l'arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell'altra. Come detto, la nullità del patto di quota lite non determina l'invalidità dell'intero accordo e se vi è stato uno spostamento patrimoniale non giustificato, con riferimento all'avvenuto pagamento della somma all’ingegnere, può esserne richiesta la ripetizione. I Giudici di merito dovevano e dovranno valutare l’effettivo spostamento patrimoniale non giustificato. La decisione gravata è stata quindi cassata dalla Suprema Corte con rinvio alla Corte d'appello per verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se l’avvocato abbia effettivamente versato all'agente immobiliare la metà dell'importo da questi corrisposto all'ingegnere a titolo di compenso per l'attività svolta in suo favore.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 gennaio – 30 luglio 2018, n. 20069 Presidente D’Ascola – Relatore Grasso Fatti di causa 1. - Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2003, A.L.I. , A.T. e B.M. , eredi dell’avv. Al.Tu. , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, M.A. , in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori To.Fr. e T.F. , nonché To.Fa. , in qualità di eredi di T.G. , chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di Euro 90.379,96 o di quella minore di giustizia, oltre interessi legali. Gli attori esponevano che con scrittura dell’11 novembre 1977 poi rinnovata il 21 ottobre 1980 O.T. , proprietario di un terreno in omissis , aveva incaricato T.G. , titolare di un’agenzia immobiliare, di risolvere le questioni relative all’occupazione del suo terreno da parte del Comune, con facoltà per il medesimo di nominare professionisti per i problemi tecnici e giuridici legati all’acquisizione del terreno da parte dell’ente e per la determinazione degli indennizzi. Tale facoltà era stata esercitata con scrittura in data 11 novembre 1977 con cui il Totaro aveva incaricato l’ing. C. per la parte tecnica e quest’ultimo aveva nominato l’avv. A. perché curasse la parte giuridica, con attribuzione all’ing. C. di un compenso pari a due terzi di quello spettante al T. e all’avv. A. la metà di quello spettante al C. . Gli attori, inoltre, premettevano che l’ing. C. aveva ceduto i diritti a lui spettanti dal contratto e che in data 31 ottobre 1981 il T. e l’avv. A. convennero di dividere tra loro, in parti uguali, il compenso complessivamente dovuto dal mandante O. al T. , dandosi atto nella scrittura di aver pagato, ciascuno per la metà, quanto dovuto all’ing. C. , così acquisendone in parti uguali i relativi diritti. Successivamente all’espletamento del mandato professionale da parte dell’avv. A. , gli eredi del mandante O. nel frattempo deceduto ottennero dal Comune di omissis , quale indennizzo per l’occupazione del terreno, la somma di lire 2.000.000.000 e agli eredi del T. deceduto anch’egli fu riconosciuta e versata in virtù della scrittura dell’11 novembre 1997 - la somma di lire 350.000.000 di cui il 50% pari a lire 175.000.000 di spettanza dell’avv. A. , che gli eredi del primo si erano rifiutati di corrispondere. Gli attori, pertanto, chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 90.379,96 o di quella ritenuta dovuta, oltre accessori, in virtù di quanto pattuito ovvero ex art. 2041 c.c Costituitisi in giudizio, gli eredi del T. eccepivano la nullità del patto in quanto dal tenore dell’accordo il compenso non risultava correlato all’attività professionale dell’avv. A. ma al risultato economico conseguito dal proprietario e dallo stesso T. , con conseguente violazione del divieto del patto di quota lite di cui all’art. 2233 c.c. Aggiungevano che in virtù di un successivo accordo tra la vedova O. e il T. si era convenuto che il compenso a favore di quest’ultimo era di lire 350.000.000 e che le competenze in favore dell’avv. A. sarebbero state corrisposte dal Comune. Acquisiti i documenti prodotti, con sentenza depositata il 14 giugno 2006, il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, rigettava la domanda, compensando le spese di lite. 2. - Avverso tale pronuncia, gli attori proponevano appello, chiedendone la riforma. Si costituivano in giudizio M.A. e To.Fa. mentre rimanevano contumaci To.Fr. e T.F. . Con sentenza depositata il 26 maggio 2012, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame. 3. - Per la cassazione della decisione della Corte d’appello hanno proposto ricorso A.I.L. , B.M. e A.T. sulla base di tre motivi. T.F. , To.Fr. , M.A. e To.Fa. si sono costituiti con controricorso. In prossimità dell’udienza le parti costituite hanno depositato una memoria difensiva. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233, comma 3, c.c., anche in relazione all’art. 2230 c.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e violazione per quanto di ragione dell’art. 345 c.p.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . I ricorrenti evidenziano che la Corte d’appello ha riconosciuto la sussistenza di un patto di quota lite sull’unico rilievo della commisurazione del compenso all’utile patrimoniale che avrebbe ottenuto il mandante. A escludere la sussistenza di un patto di quota lite, invece, sarebbe stato sufficiente verificare come questo sia intercorso con persona diversa dal titolare dei diritti oggetto dell’attività professionale dell’avv. Al.Tu. e come questa non sia stata di patrocinio, ma attività di studio, ricerca e consulenza, diretta a portare a termine una compravendita. La Corte d’appello, inoltre, non avrebbe valutato che il mandato conferito al legale prevedeva il diritto al compenso solamente se fosse stato raggiunto l’obiettivo stabilito, di modo che, essendo l’obbligazione a carico del professionista non più di scopo, ma di risultato, tale mandato esulava da quello tipico alle liti , dovendosi piuttosto qualificare come mandato professionale , rispetto al quale la determinazione del compenso, proprio perché dovuto solo se e in quanto realizzato lo scopo, non può mai integrare un patto di quota lite Cass. 11 gennaio 2010, n. 230 . I ricorrenti rappresentano che il proprietario, O.T. , diede incarico all’agente immobiliare T.G. , con il contratto denominato di mediazione dell’11 novembre 1977 di procedere a proprie spese a alla esatta ricognizione della sua proprietà, b alla individuazione delle parti ricomprese nella zona indicata dagli strumenti urbanistici come area interessata alla legge 167 del 1964 per la costruzione di case popolari c alla individuazione dell’area rimasta libera e di quella occupata a qualunque altro titolo da altre persone, con la precisazione che le relative spese sarebbero state a carico dell’agente immobiliare T. e, quindi, che il compenso a questo spettante avrebbe ricompreso anche quello dovuto al tecnico e al legale che sarebbero stati nominati. L’incarico, pertanto, espressamente prevedeva che l’agente immobiliare potesse nominare tecnici e legali sopportandone personalmente le relative spese, stabilendo che la provvigione spettante all’agente immobiliare comprendesse anche il compenso dovuto ai tecnici e ai legali che avrebbe nominato. Il patto intervenuto tra l’avv. A. e il suo cliente, l’agente immobiliare T. , ha avuto per oggetto la determinazione a forfait del compenso dovuto per un’attività professionale, di studio, ricerca e consulenza, che nulla aveva a che fare con una controversia, neppure in via ipotetica. La pattuizione del compenso del professionista in misura percentuale, secondo quanto prospettato, è conseguenza del fatto che l’attività da questo svolta era collegata funzionalmente a una mediazione, che è remunerata a provvigione, e come questa il mandato conferito al legale prevedeva il diritto al compenso solo se e in quanto si fosse addivenuti alla compravendita. L’opera commissionata e svolta dal professionista sarebbe stata quella di assistere una parte nella stipula di un contratto di compravendita, risolvendo, per la parte di sua competenza, le problematiche che non permettevano al proprietario e al suo mediatore di addivenirvi, e la sua remunerazione era condizionata al raggiungimento dell’obiettivo. Si evidenzia, inoltre, come lo stesso tariffario forense prevedeva all’epoca per l’attività stragiudiziale non contenziosa, proprio con riferimento alla redazione e assistenza nei contratti anche quelli di compravendita , la determinazione del compenso in misura percentuale al valore del contratto voce n. 1, lett. f , del tariffario stragiudiziale . 1.1. - I ricorrenti contestano altresì la pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte d’appello in ordine all’inquadramento della pretesa nello schema contrattuale della mediazione, in violazione dell’articolo 345 c.p.c. sul divieto in appello di jus novorum. Secondo i ricorrenti, affermare che l’attività professionale di studio, ricerca e consulenza si legge in citazione e nell’appello fosse collegata, anzi prodromica a una mediazione, al fine di sfuggire alla eccepita nullità della clausola che determinava il compenso in misura percentuale, non equivale a fondare la domanda di pagamento del compenso su di un’attività di mediazione. La causa petendi, anche sotto tale profilo, è sempre da ravvisarsi nell’opera professionale svolta dall’avvocato, richiedente particolari conoscenze tecnico giuridico, e non nell’attività di mediazione, che è stata svolta dal mandante dell’avvocato. 1.2. - Il motivo è infondato. Il Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria ha evidenziato una doppia ratio concernente le ragioni del rigetto del gravame, sottolineando, da un lato, che la Corte d’appello ha ritenuto nel caso di specie esservi un patto di quota lite e che, dall’altro, i giudici del gravame hanno ritenuto che la parte non abbia provato lo svolgimento effettivo di un’attività professionale che desse diritto al compenso. Al di là della questione della legittimità del patto di quota lite concernente l’attività stragiudiziale tra l’avvocato e il cliente, il cui divieto era sancito dall’art. 2233 c.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 su cui la motivazione della Corte d’appello risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte Cass. 21 luglio 1980, n. 4777 Cass. 20 gennaio 1976, n. 167, secondo cui la nullità, come patto di quota lite, colpisce qualsiasi negozio avente a oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico , i giudici del gravame, con motivazione adeguata - e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità alla luce della formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. anteriore alla riforma del 2012 - hanno ritenuto che nella specie non sia stato provato il compimento di un’attività professionale così come rappresentata dall’appellante e che avrebbe dato diritto al pagamento di un compenso. 1.3. - Difettano di specificità le deduzioni concernenti la pronuncia di inammissibilità sulla mutatio libelli. 2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2230 c.c. e dell’art. 2233, comma 1 e 2, c.c., nonché dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Violazione per quanto di ragione degli artt. 1418 e 1419 c.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . I ricorrenti sottolineano che l’eventuale nullità della clausola diretta a determinare il compenso spettante all’avvocato per la sua opera professionale, non travolgerebbe comunque il diritto al compenso, sacrificandolo del tutto. La Corte d’appello, pur ravvisando un patto di quota lite, riconosciuta l’attività professionale e intellettuale svolta dall’avvocato, avrebbe dovuto determinare il compenso a questo spettante secondo i criteri suppletivi dettati dall’art. 2233 c.c. tariffe, usi e comunque in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione . Si contesta, al riguardo, che non sarebbe stata offerta prova dell’attività svolta dal professionista, così come ritenuto alla Corte d’appello. Quest’ultima, tuttavia, non si sarebbe avveduta del fatto che il mandato era stato portato a termine, visto che la compravendita cui questo era finalizzato era stata conclusa e il mediatore aveva incassato la provvigione che, per espressa pattuizione tra le parti, comprendeva anche le spettanze del legale. Sarebbe inoltre pacifica la piena e regolare esecuzione del mandato, riconosciuta implicitamente da controparte che non l’ha contestata, lamentando unicamente la nullità del patto che aveva determinato la misura del compenso e che il compenso fosse stato già corrisposto dal Comune di Giulianova. Riguardo a quanto ricevuto dal Comune, la documentazione dimostrerebbe che il compenso riguardava la diversa attività di patrocinio in tre distinti giudizi civili instaurati successivamente - nel 1985, nel 1986 e nel 1995 - dinanzi al Tribunale di Teramo e aventi a oggetto l’inadempimento al contratto di cessione delle aree da parte della stessa amministrazione comunale. 2.1. - Il motivo è infondato. La nullità del patto di quota lite non concerne l’intero accordo ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. per cui, se l’attività professionale fosse stata portata a compimento questa avrebbe dovuto essere liquidata secondo il rinvio alle tariffe professionali. La Corte d’appello, con apprezzamento sottratto al giudizio di legittimità in quanto sorretto da una specifica motivazione, ha ritenuto non provato lo svolgimento dell’attività professionale che sarebbe stata svolta dall’avv. A. , mentre deve escludersi la mancata contestazione della pretesa azionata sulla base di quanto risultante dalle emergenze processuali tra cui la comparsa di costituzione in primo grado dei convenuti . 3. - Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 2041 c.c., anche in relazione all’art. 1418 c.c. e all’art. 1419 c.c. La nullità ex art. 2233, comma 3, c.c. per illiceità della causa, ravvisata nel caso di specie, investirebbe solo ed esclusivamente la clausola che ha determinato il compenso, realizzando questa un patto di quota lite, ma non già l’intero mandato conferito al legale. Di conseguenza, il legale che ha svolto l’attività professionale, in virtù di un regolare mandato, non potrà pretendere il compenso come determinato mediante il patto di quota lite, ma avrà azione per ottenere, se non il compenso, almeno l’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., con riferimento alle spese sopportate per portare a termine tale mandato. I ricorrenti evidenziano che l’avv. A. ha versato all’agente immobiliare T. la metà dell’importo da questo corrisposto all’ingegnere C. a titolo di compenso per l’attività da questo svolta in suo favore scrittura privata 31 ottobre 1980 tra l’avv. A. e T.G. ove si dà atto del versamento operato dall’avv. A. in favore dell’agente immobiliare T.G. di suddetta somma . 3.1. - Il motivo è fondato limitatamente alla mancata ripetizione dell’indebito riguardo alle somme che i ricorrenti assumono essere state versate dal de cuius. Dall’esecuzione di un contratto nullo può derivare il diritto all’indennizzo per arricchimento indebito ai sensi dell’art. 2041 c.c., in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l’arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell’altra Cass. 17 maggio 2007, n. 11461 Cass. 30 gennaio 1990, n. 638 . Come precedentemente evidenziato, la nullità del patto di quota lite non determina l’invalidità dell’intero accordo e se vi è stato uno spostamento patrimoniale non giustificato, con riferimento all’avvenuto pagamento della somma all’ing. C. come peraltro ipotizza la stessa la stessa Corte d’appello per inciso - può esserne richiesta la ripetizione. La Corte d’appello dovrà quindi verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se l’avv. A. abbia effettivamente versato all’agente immobiliare T. la metà dell’importo da questi corrisposto all’ingegnere C. a titolo di compenso per l’attività svolta in suo favore. 4. - La sentenza impugnata è cassata in relazione al terzo motivo. La causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di L’Aquila, che la deciderà in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla in diversa composizione.