La domanda di risoluzione del contratto non può ritenersi implicitamente compresa in quella del risarcimento del danno

Nel contratto d’opera intellettuale, qualora li committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18086/18 depositata il 10 luglio afferma inoltre che la domanda di risoluzione del contratto non può ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata dalla parte convenuta per l’adempimento del contratto, di rigetto della domanda attorea e di condanna della controparte al risarcimento del danno. Tale principio, tuttavia, non osta a che il Giudice renda la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all’applicazione di una norma diversa da quella indicata dalle parti. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d’Appello aveva condannato il legale, che aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, a rifondere al proprio assistito i danni cagionati al questi per negligente patrocinio. La funzione degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il Giudice, nel liquidare il nocumento, deve tenere conto non solo del danno per equivalente in sostituzione del bene vita perduto ma anche dell’ulteriore derivante al danneggiato nell’aver conseguito in ritardo l’importo dovuto a titolo di risarcimento. Nel fare ciò il Magistrato può indicare in sentenza l’importo liquidato oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo o indicare già in sentenza la somma comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione sino alla data della pubblicazione del provvedimento. Il Giudice di legittimità non può valutare nel merito le prove. Nel rendere la pronuncia richiesta il Collegio ha ribadito che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio e, pertanto, non è preclusa una ulteriore rivalutazione dei fatti e delle prove qualora detta sia sorretta da adeguata motivazione. La richiesta dei danni e la risoluzione del contratto d’opera. Il Collegio ha avuto modo di ribadire che qualora il committente non abbia richiesto in giudizio la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista conserva il diritto ad ottenere il corrispettivo pattuito per la prestazione eseguita. Ciò in quanto la domanda di risoluzione del contratto non può ritenersi implicita in quella di risarcimento del danno.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 maggio – 10 luglio 2018, n. 18086 Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo Fatti di causa La società Mc Lory S.r.l. ed L.V.E. hanno agito in giudizio nei confronti dell’avvocato P.M. per ottenere l’accertamento della sua responsabilità nello svolgimento di un incarico professionale relativo ad un giudizio dapprima svoltosi davanti ad un collegio arbitrale e poi riproposto davanti al giudice ordinario, ed il risarcimento dei danni conseguenti. Il P. ha chiamato in causa le proprie compagnie assicuratrici della responsabilità civile, Aurora Assicurazioni S.p.A. e Assicuratrice Milanese S.p.A., per essere manlevato dalle conseguenze del giudizio. La domande degli attori sono state solo parzialmente accolte dal Tribunale di Padova, che ha condannato il P. a pagare l’importo di Euro 11.241,66, oltre accessori, in favore della sola Mc Lory S.r.l., dichiarando il difetto di legittimazione attiva del L.V. . La domanda di garanzia del convenuto P. è stata accolta esclusivamente nei confronti di Aurora Assicurazioni S.p.A Proposto gravame sia dalla società attrice che dal convenuto principale, la Corte di Appello di Venezia, dichiarato estinto il giudizio per rinunzia nei rapporti tra il P. e l’Assicuratrice Milanese S.p.A., ha rigettato l’appello dello stesso P. nei confronti del L.V. e, in riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato a pagare alla Mc Lory S.r.l. l’ulteriore importo di Euro 183.029,60 già rivalutato all’attualità e comprensivo di interessi, nonché UGF - Unipol Assicurazioni S.p.A. subentrata ad Aurora Assicurazioni S.p.A. a tenerlo indenne anche di questa somma, nei limiti di polizza e al netto della franchigia. Ricorre Mc Lory S.r.l., sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. subentrata ad UGF - Unipol Assicurazioni S.p.A. . Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione e/o falsa interpretazione di legge, in particolare dell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte d’appello tenuto conto del giudicato formatosi per mancata impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, con riferimento al danno liquidato in via capitale relativamente alla fase giudiziale dell’attività prestata dall’avv. P. , ha riconosciuto il diritto di Mc Lory alla rivalutazione monetaria ed agli interessi art. 360 n. 3 c.p.c. . Con il secondo motivo del ricorso si denunzia Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. P. al pagamento degli interessi sulla somma liquidata e rivalutata a titolo di danno per la fase arbitrale art. 360 n. 5 c.p.c. . Con il terzo motivo del ricorso si denunzia Violazione e/o falsa applicazione di legge, ed in particolare degli artt. 114 cpc e 118 disp. att. cpc, per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. P. al pagamento degli interessi sulla somma liquidata e rivalutata a titolo di danno per la fase arbitrale art. 360 n. 3 c.p.c. . I primi tre motivi del ricorso - che hanno ad oggetto la questione degli interessi cd. compensativi sulla somma liquidata a titolo di danno - sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. È senz’altro inammissibile il secondo motivo, in quanto il vizio di motivazione denunciato non è più previsto tra i possibili motivi di ricorso per cassazione dal testo vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., applicabile nella fattispecie, in ragione della data di pubblicazione della sentenza. Le altre censure sono infondate. La concreta liquidazione del risarcimento per negligente patrocinio dell’avvocato P. nel giudizio proposto davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, operato dal giudice di primo grado con la rivalutazione dell’importo ritenuto perduto, maggiorato degli interessi legali cd. compensativi sull’importo stesso, progressivamente rivalutato, è adeguata e conforme ai principi di diritto in proposito affermati da questa Corte cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480 - 01 , ma ciò non implica affatto che, per una diversa voce di danno, debba procedersi matematicamente nello stesso identico modo, e quindi in proposito non è assolutamente configurabile alcun giudicato interno in relazione alla modalità di liquidazione delle diverse voci di danno, anche con riguardo agli interessi compensativi per il ritardato pagamento dell’equivalente monetario. La rivalutazione dell’ulteriore importo liquidato in appello a titolo risarcitorio per una diversa voce di danno, corrispondente all’importo perduto per il mancato accoglimento della originaria domanda risarcitoria avanzata in sede arbitrale e gli interessi cd. compensativi su detto importo non sono stati del resto ritenuti non dovuti dalla corte di appello, ma da questa riconosciuti come già ricompresi nell’importo finale liquidato all’attualità, sul quale gli ulteriori interessi decorrono dalla data della sentenza. La decisione si sottrae quindi alle censure della società ricorrente. In proposito, ciò che rileva è infatti esclusivamente che si tenga conto per ciascuna voce risarcitoria tanto il danno per equivalente in sostituzione del bene della vita perduto, quanto l’ulteriore danno derivante al danneggiato dell’aver conseguito in ritardo l’importo dovuto a titolo di risarcimento in luogo del bene della vita perduto danno risarcibile per mezzo dei cd. interessi compensativi . Ciò nella specie è certamente avvenuto, dal momento che la corte di appello ha ritenuto di liquidare la complessiva somma di Euro 183.029,60, espressamente ritenuta comprensiva evidentemente in via forfettaria ed equitativa sia dell’equivalente monetario del danno subito dalla società attrice all’attualità, sia degli interessi cd. compensativi cioè degli interessi sull’importo dovuto alla data del fatto, progressivamente rivalutato fino alla data della sentenza. Sono infine del tutto inconferenti le considerazioni contenute nel terzo motivo, in tema di decisione secondo equità ai sensi dell’art. 114 c.p.c., in quanto la causa è stata decisa secondo diritto, e non secondo equità e solo la liquidazione finale del danno, con i relativi accessori rivalutazione ed interessi può dirsi avvenuta in via equitativa, ma non certo all’esito di un giudizio secondo equità ai sensi dell’art. 114 c.p.c., bensì ai sensi dell’art. 1226 c.c., in base al giudizio di diritto espressamente previsto dalla suddetta disposizione, e comunque, come già osservato, in modo del tutto conforme ai principi di diritto affermati in proposito da questa Corte. 2. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. P. al rimborso delle spese di lite del giudizio arbitrale art. 360 n. 5 cpc . Con il quinto motivo del ricorso si denunzia Violazione e/o falsa applicazione di legge, ed in particolare degli artt. 91 e 92 cpc, dell’art. 2909 c. c., dell’art. 112 cpc e degli artt. 827 e 828, per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. P. al rimborso delle spese di lite del giudizio arbitrale art. 360 n. 3 c.p.c. . Il quarto e il quinto motivo - che hanno ad oggetto le spese del giudizio arbitrale - sono connessi e si possono quindi esaminare congiuntamente. Anch’essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. La censura di cui al quarto motivo è inammissibile, in quanto il denunciato vizio di motivazione non è più previsto tra i motivi di ricorso per cassazione dal testo vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata. In ogni caso quest’ultima, sul punto in contestazione, è sostenuta da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico la corte di appello ha affermato che le spese per il funzionamento del collegio arbitrale, comunque necessarie per lo svolgimento del relativo giudizio, avrebbero dovuto essere pagate, in quota, da Mc Lory S.r.l., indipendentemente dal suo esito, e cioè a prescindere dalla reciproca soccombenza parziale delle parti e quindi a prescindere dal mancato accoglimento della sua domanda risarcitoria . In relazione a tale decisione, anche le dedotte censure di violazione di legge risultano in parte infondate ed in parte inammissibili. Secondo la corte di appello, infatti, la compensazione delle spese del giudizio arbitrale non è avvenuta o almeno non è avvenuta esclusivamente in ragione della reciproca soccombenza delle parti, e quindi essa non è dipesa dal mancato accoglimento della domanda risarcitoria di Mc Lory S.r.l Si tratta per un verso di una interpretazione del contenuto della decisione arbitrale e per altro verso di un giudizio prognostico sull’esito del lodo nel caso di ipotetico accoglimento della domanda risarcitoria di Mc Lory S.r.l. in ogni caso sia la prima che la seconda costituiscono valutazioni di fatto non censurabili in sede di legittimità, mentre non sussiste alcuna violazione, in diritto, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e tanto meno degli artt. 827 e 828 c.p.c., o degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., norme il cui rilievo nell’ambito delle questioni poste con le censure in esame non risulta in verità neanche sufficientemente chiarito , dal momento le suddette disposizioni non escludono la possibilità di una compensazione delle spese di giudizio anche in caso di integrale soccombenza di una delle parti. D’altra parte, la società ricorrente neanche precisa - richiamando il contenuto dei relativi documenti - se gli arbitri, in base alle pattuizioni intervenute tra le parti, erano tenuti o meno a decidere sulle spese sia di difesa tecnica, sia di funzionamento del collegio arbitrale ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., ed eventualmente in quali termini era contrattualmente prevista una siffatta decisione sotto questo aspetto il ricorso difetta anche della necessaria specificità, e viola l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c 3. Con il sesto motivo del ricorso si denunzia Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello fatto proprie le conclusioni ed osservazioni del proprio consulente d’ufficio CTU , omettendo di motivare in ordine a critiche, puntuali e specifiche, mosse dal consulente di parte della ricorrente e non replicate dal CTU art. 360 n. 5 cpc . Il motivo è inammissibile. Il vizio di motivazione denunciato non è più previsto tra i motivi di ricorso per cassazione dal testo vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza. Comunque, la censura costituisce una evidente contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e sostenuti da adeguata motivazione non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tale non censurabile in sede di legittimità , fondata sul richiamo degli accertamenti del consulente tecnico di ufficio con riguardo alla liquidazione del danno da perdita di fatturato, e di una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove. 4. Con il settimo motivo del ricorso si denunzia Violazione e/o falsa applicazione di legge, ed in particolare dell’art. 1176 c.c., nonché degli artt. 2033 - 2034 c.c. per avere la Corte d’appello respinto la domanda di condanna dell’avv. P. alla restituzione/ripetizione della somme pagate a titolo di compenso per l’attività svolta art. 360 n. 3 c.p.c. . Il motivo è infondato. La decisione impugnata è conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte che il ricorso non offre motivi idonei per rivedere in base ai quali nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela e del resto la domanda di risoluzione del contratto non può ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata dalla parte convenuta per l’adempimento del contratto, di rigetto della domanda attorea e di condanna della controparte al risarcimento del danno Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6886 del 24/03/2014, Rv. 630230 - 01 Sez. 2 -, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017, Rv. 646538 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 6926 del 08/05/2012, Rv. 622814 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 6009 del 17/04/2012, Rv. 621959 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 23820 del 24/11/2010, Rv. 614843 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 27/10/2006, Rv. 593455 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 11103 del 11/06/2004, Rv. 573580 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 5496 del 17/04/2002, Rv. 553773 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 644 del 23/01/1999, Rv. 522577 - 01 . 5. Il ricorso è rigettato. Non è peraltro possibile liquidare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Unipolsai Assicurazioni S.p.A. in quanto la sua costituzione deve ritenersi irregolare, non essendo stata prodotta la procura del suo rappresentante ad negotia che ha conferito la procura ad litem al difensore. In caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso, come nella specie a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è infatti secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 - 01 indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso è inammissibile. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.