Responsabilità professionale avvocati e polizze assicurative, i chiarimenti del CNF

Anche i praticanti abilitati al patrocinio devono stipulare la polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità professionale? Chi è il soggetto gravato dell’obbligo di stipulare la polizza infortuni per dipendenti, praticanti e collaboratori?

Questi i quesiti materia di assicurazione obbligatoria, con i quali il COA di Forlì ha interrogato il Consiglio Nazionale Forense. Polizza assicurativa obbligatoria e oneri del professionista. In particolare il COA di Forlì, con un primo quesito, chiede se l’obbligo di stipula della polizza assicurativa per la responsabilità professionale grava anche sui praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo, ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio Nazionale Forense ha risposto al primo quesito osservando che la legge in materia è chiara nell’individuare il soggetto obbligato, limitando agli avvocati, nonché alle associazioni o alle società tra professionisti tale onere. Precisa, però, il CNF che è comunque auspicabile che il praticante ponga in essere le opportune cautele – ivi compresa la stipula di una polizza assicurativa – rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale . Il COA di Forlì, con un secondo quesito, interroga il CNF in materia di polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori, chiedendo chi sia il soggetto gravato dall’obbligo di stipula della polizza in questo secondo caso. Secondo il CNF il secondo quesito è superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, l. n. 247/2012, introdotta dal d.l. n. 148/2017 a tenore del quale all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale .

Consiglio Nazionale Forense, parere 21 marzo - 15 giugno 2018, n. 8 Relatore Secchieri Il COA di Forlì Cesena formula quesiti in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, chiedendo in particolare 1 se detto obbligo possa ritenersi gravante anche sui praticanti abilitati al patrocinio ai sensi della normativa previgente o al patrocinio sostitutivo ai sensi della normativa vigente 2 quale sia il soggetto gravato dall’obbligo di stipulare la polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori. Quanto al quesito sub 1, si osserva che la lettera della legge è chiara nell’individuare il soggetto obbligato, limitando l’obbligo agli avvocati, nonché alle associazioni o società tra professionisti. A rigore, pertanto, tale obbligo non può ritenersi gravante sugli iscritti nel Registro del Tirocinio ciò non esclude, come correttamente rappresentato dal COA nelle proprie comunicazioni agli iscritti, che sia auspicabile che il praticante che svolga attività professionale sia in virtù dell’abilitazione al patrocinio maturata nel vigore della normativa previgente, sia per il caso di patrocinio sostitutivo ai sensi della normativa vigente ponga in essere le opportune cautele – ivi compresa la stipula di una polizza assicurativa – rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale. Quanto al quesito sub 2 , esso appare superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal d.l. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17, in conseguenza della quale il comma è formulato come segue all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.