Compenso dell’avvocato nell’ambito del contenzioso amministrativo, le osservazioni della Cassazione

Un avvocato chiedeva il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta nell’ambito di un contenzioso amministrativo in favore di un Comune. Il professionista lamenta che per la determinazione del compenso non sia stato preso in considerazione l’aumento patrimoniale comunale in seguito all’acquisto di immobili grazie all’autorizzazione ottenuta nei provvedimenti amministrativi. Secondo la Suprema Corte le controversie amministrative hanno valore indeterminabile e gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda non rilevano sulle competenze professionali svolte dall’avvocato.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 15061/18, depositata l’11 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli, riformando la decisione di prime cure, accoglieva il gravame del Comune di Ischia con il quale veniva riproposta l’opposizione contro il decreto ingiuntivo, emanato dal Tribunale in primo grado, che obbligava l’ente alla corresponsione di una somma di denaro per l’attività professionale svolta dal richiedente come avvocato dello stesso Comune. Secondo la Corte territoriale l’opposizione doveva essere accolta in quanto l’interesse sostanziale del Comune nelle controversie per le quali si chiedeva il pagamento delle competenze professionali riguardava solo l’accertamento di legittimità di alcuni provvedimenti amministrativi adottati, ma non anche il compenso in relazione all’acquisizione di appartamenti al patrimonio comunale, che sarebbe conseguita all’approvazione di detti provvedimenti e, per questo, avrebbe avuto una rilevanza meramente indiretta. La decisione di merito viene impugnata per cassazione dall’avvocato soccombente. I provvedimenti amministrativi in questione. Con la prima doglianza proposta dal ricorrente si lamenta la violazione e falsa applicazione delle tariffe forensi per aver erroneamente la Corte d’Appello nella determinazione del compenso non considerato l’interesse sostanziale nelle controversie del Comune anche in relazione all’acquisizione di alcuni appartamenti al patrimonio comunale e non solo in riferimento all’attività svolta per la semplice legittimità dell’ordinanza. La Suprema Corte per risolvere la controversia ha premesso che nella fattispecie in esame il contenzioso aveva avuto oggetto la domanda di annullamento di due provvedimenti amministrativi dell’ente locale, il primo relativo alla domanda di condono edilizio di alcuni immobili e il secondo per rendere efficacie un ordine di acquisizione al patrimonio comunale degli stessi immobili. Ricorda la Suprema Corte che l’art. 6, comma 4, d.m. n. 585/1994 prevede che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti . Inoltre, continua la Cassazione, la controversia introdotta davanti al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto va considerata di valore indeterminabile poiché la causa petendi della domanda è l’illegittimità dell’atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda . Nella fattispecie in esame di conseguenza l’aumento del patrimonio comunale indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi non ha valore, in quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità di detti provvedimenti . In conclusione i Giudici di legittimità, ritenendo infonde anche le altre doglianze, ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 15 marzo – 11 giugno 2018, n. 15061 Presidente D’Ascola – Relatore Cavallari Motivi in fatto e diritto della decisione Con Decreto ingiuntivo del 29 gennaio 2007 il Tribunale di Napoli, Sez. dist. di Ischia, ha ordinato al Comune di Ischia di corrispondere in favore di T.S. Euro 58.550,04 per l’attività professionale svolta da quest’ultimo quale avvocato dello stesso ente locale. Il Comune di Ischia ha proposto opposizione contro il summenzionato Decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Napoli, Sez. dist. di Ischia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 190/09, ha respinto l’opposizione. Il Comune di Ischia ha presentato appello contro la decisione summenzionata. La Corte di Appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1169/13, ha accolto l’originaria opposizione, affermando che l’interesse sostanziale del Comune di Ischia nelle controversie con riferimento alle quali era stato chiesto il pagamento della competenze professionali di T.S. sarebbe stato solo quello di accertare la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, mentre l’acquisizione di 30 appartamenti al patrimonio comunale, che sarebbe conseguita all’approvazione dei detti provvedimenti, avrebbe avuto una rilevanza meramente indiretta. T.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di Ischia ha resistito con controricorso. Il solo ricorrente ha depositato memorie scritte. 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle tariffe forensi, in particolare dell’articolo 6, commi 3 e 4, poiché la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che l’interesse sostanziale sotteso alle controversie con riguardo alle quali era sorto il suo diritto al compenso si ricollegava all’acquisizione al patrimonio comunale di 30 appartamenti e non alla semplice legittimità dell’ordinanza n. 744 del 18 ottobre 1984. La doglianza è infondata. Preliminarmente si osserva che il contenzioso con riferimento a cui T.S. agisce per il pagamento del corrispettivo si è svolto davanti al Tar di Napoli ed al Consiglio di Stato e ha avuto ad oggetto la domanda di annullamento di due provvedimenti amministrativi del Comune di Ischia, il primo concernente una domanda di condono edilizio relativa ad alcuni immobili, il secondo volto a rendere efficace un pregresso ordine di acquisizione al patrimonio comunale dei medesimi immobili. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.M. n. 585 del 5 ottobre 1994, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti . Sostiene il ricorrente che, nella specie, l’interesse sostanziale del Comune di Ischia sarebbe consistito nella conferma dell’acquisizione dei 30 appartamenti al patrimonio comunale e non della legittimità dei summenzionati provvedimenti impugnati. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base all’articolo della tariffa forense approvata con D.M. n. 585 del 5 ottobre 1994, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, poiché la causa petendi della domanda è l’illegittimità dell’atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. Nel caso in esame, quindi, non ha valore l’incremento del patrimonio comunale indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi de quibus, in quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità di detti provvedimenti. Si evidenzia, inoltre, che la problematica del condono edilizio non presenta collegamenti con il summenzionato arricchimento del Comune di Ischia, trattandosi di un profilo da esaminare in un momento logicamente successivo rispetto a quello dell’acquisizione degli immobili. 2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio per non avere la corte territoriale valutato l’assenza di ogni accordo fra le parti sulla determinazione del compenso, non deve esser esaminato, non essendovi stata alcuna statuizione sul punto della corte territoriale. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. poiché la corte territoriale avrebbe posto integralmente a suo carico le spese dei gradi di merito nonostante la sua soccombenza solo parziale. La doglianza è infondata. Infatti, la ricorrenza del requisito della soccombenza della parte nei gradi di merito va valutata in maniera complessiva. In particolare, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la circostanza dell’accoglimento dell’opposizione con revoca del detto decreto, cui non segua una decisione che riconosca, comunque, il credito dell’istante, integra gli estremi di una soccombenza totale. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 Cass., Sez. 6 - 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015 . P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Ischia, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori ex lege e spese generali nella misura del 15% - ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.