Tariffa forense applicabile in caso di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento

La liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta da un avvocato a favore della curatela in un giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento deve essere basata sulle voci di cui al paragrafo IV della tabella A della tariffa.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9563/18, depositate il 19 aprile. Il caso. Un avvocato proponeva opposizione avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva liquidato i compensi per l’attività professionale svolta a favore della curatela di una s.r.l. dichiarata fallita. Il Tribunale di Cosenza rigettava il reclamo con provvedimento impugnato ora in Cassazione dal legale che lamenta l’erronea individuazione del parametro del tariffario forense applicabile. In particolare, gli onorari erano stati determinati secondo la voce unica di tariffa riservata ai procedimenti speciali e concorsuali par. VII della Tabella A del d.m. n. 127/2004 , mentre secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere applicato il paragrafo IV. Applicazione delle tariffe forensi. La Corte di Cassazione, premettendo che il ricorrente lamenta l’erronea liquidazione degli onorari giudiziali e non dei diritti di avvocato, richiama l’art. 11 d.m. n. 127/2004 secondo cui gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi siano liquidati tenendo conto dell’opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso . Tale previsione non trova però applicazione per i procedimenti speciali di natura contenziosa per i quali sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II e IV della tabella A della tariffa. Nel caso di specie, la richiesta del ricorrente riguarda il giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, procedura che ha senz’altro natura contenziosa . Ne discende che erroneamente il giudice delegato ha liquidato l’onorario sulla base della tariffa prevista per i procedimenti speciali di cui all’art. 11 citato. Per questi motivi, la il ricorso viene accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al giudice di merito che dovrà provvedere ad una nuova quantificazione dell’onorario in virtù delle voci di cui al paragrafo IV della tabella A della tariffa.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 19 gennaio – 18 aprile 2018, n. 9563 Presidente Cristiano – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - L’avvocato P.F. proponeva opposizione avverso il decreto del 10 maggio 2012 con cui il giudice delegato del Fallimento s.r.l. provvedeva a liquidare dei compensi per l’attività professionale da lei svolta in favore della curatela nel giudizio di reclamo della sentenza di fallimento proposto dalla società fallita. La professionista domandava la liquidazione di Euro 10.988,43 in luogo dell’importo che era stato liquidato in ragione di Euro 4.635,00. Il Tribunale di Cosenza rigettava il reclamo con decreto del 12 dicembre 2012. 2. - Quest’ultimo provvedimento è impugnato per cassazione dall’avvocato P.F. con un ricorso basato su due motivi. La Curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese nella presente sede. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 24 L. n. 794/1942 e la violazione dell’art. 11 d.m. n. 127/2004. Assume la ricorrente che aveva errato il Tribunale nell’ancorare la quantificazione del compenso al criterio di cui al paragrafo VII Tabella A del tariffario forense, il quale prevedeva che per i procedimenti speciali innanzi alla Corte di appello la somma da liquidare fosse compresa tra Euro 310,00 e Euro 2.160,00. Infatti, il giudice del reclamo non aveva considerato che nel giudizio patrocinato erano insorte contestazioni che avevano indotto la Corte all’adozione di plurimi provvedimenti istruttori e all’acquisizione di atti integrativi delle difese. Rileva, in proposito, che in tale evenienza avrebbero dovuto applicarsi gli onorari di cui ai paragrafi I, II e IV della tabella A del d.m. n. 127/2004 infatti, a norma dell’art. 11, comma 2, del detto decreto i procedimenti camerali sono soggetti alle tariffe relative ai procedimenti contenziosi qualora insorgano contestazioni in cui esame è devoluto al giudice della cognizione. Il secondo motivo censura il decreto impugnato per violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c. e per violazione dell’art. 5 d.m. n. 127/2004 il motivo denuncia altresì violazione di legge per difetto di motivazione in relazione ai commi 6 e 7 dell’art. 111 Cost Osserva la ricorrente che la liquidazione risultava essere inferiore al minimo tariffario consentito per le cause di valore indeterminabile, che era pari a Euro 2.095,00. Rileva, inoltre, che il Tribunale aveva mancato di considerare che in considerazione della particolare importanza della causa per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate e per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili, gli onorari potevano essere liquidati sino al limite massimo previsto per le controversie di valore fino a Euro 516.500,00 lamenta, in particolare, che il giudice del reclamo aveva mancato di spendere alcuna motivazione sugli argomenti da lei svolti per dar conto del diritto al maggior compenso. 2. - Il primo motivo è fondato. L’istante fa questione della erronea liquidazione degli onorari giudiziali, non anche dei diritti di avvocato assume che i detti onorari non potessero essere determinati secondo la voce unica di tariffa riservata ai procedimenti speciali e concorsuali paragrafo VII della Tabella A nel d.m. n. 127/2004 , ma andassero quantificati secondo i criteri fissati per i giudizi contenziosi trattandosi di giudizio avanti alla Corte di appello rileverebbero, allora, le voci di tariffa previste, per le singole attività svolte, dalla tabella A, paragrafo IV del cit. d.m. n. 127/2004. Ora, l’art. 11 d.m. n. 127/2004 prevede, al primo comma, che gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi siano liquidati tenendo conto dell’opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso. La previsione non si applica, tuttavia, ai procedimenti speciali che abbiano natura contenziosa, come si desume dal secondo comma dello stesso art. 11, secondo cui ove nei procedimenti di cui comma 1 sorgano contestazioni in cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II e IV della tabella A della tariffa. Ora, il giudizio di reclamo ha senz’altro natura contenziosa, come riconosciuto in più occasioni da questa Corte tra le pronunce più recenti Cass. 29 dicembre 2017, n. 31191 Cass. 22 dicembre 2017, n. 30893 Cass. 4 settembre 2017, n. 20719 in massima cfr. Cass. 22 dicembre 2016, n. 26771 . Discende da ciò che ha errato il Tribunale di Cosenza nel liquidare l’onorario della ricorrente facendo riferimento alla tariffa contemplata per i procedimenti speciali di cui all’art. 11 cit L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, giacché il giudice di rinvio dovrà provvedere a una nuova quantificazione dell’onorario applicando le voci relative al paragrafo IV della tabella A della tariffa di cui al più volte menzionato d.m. n. 127 del 2004. 3. - Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Cosenza, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimi