Il preventivo scritto rilasciato dall’avvocato esclude l’applicabilità dei parametri forensi

I parametri forensi previsti dal d.m. n. 55/2014 trovano applicazione solo laddove il compenso non sia stato determinato per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico o successivamente.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9242/18, depositata il 13 aprile. Il caso. Un avvocato proponeva reclamo dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso emesso dal Giudice delegato di una procedura fallimentare per l’omessa applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014. Il reclamo veniva rigettato dal Tribunale secondo cui il d.m. invocato avrebbe trovato applicazione solo in mancanza di determinazione scritta del compenso, mentre nel caso di specie l’avvocato aveva concordato il proprio compenso con la curatela mediante preventivo scritto. L’avvocato ricorre dunque dinanzi alla Corte di Cassazione. Preventivo scritto. Il Collegio richiama l’art. 1 del d.m. n. 55/2014 secondo cui i parametri dei compensi dell’avvocato trovano applicazione nel caso in cui all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interessi di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione consensuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2 . Nel caso di specie, avendo l’avvocato ricorrente concordato con la curatela il proprio compenso tramite preventivo scritto, integrato dal successivo conferimento del mandato, sussiste la determinazione consensuale del compenso sulla cui base correttamente il Tribunale ha escluso l’applicabilità del d.m. n. 55/2014. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 30 gennaio – 13 aprile 2018, n. 9242 Presidente Campanile – Relatore Acierno Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 13/02/2015 l’avv. S.G. ha proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso il decreto di liquidazione dei compensi reso dal Giudice delegato al fallimento di omissis S.c.p.a., lamentando la mancata applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente alle spese professionali. Con decreto del 15/10/2015 il Tribunale ha rigettato il reclamo, affermando, per quanto ancora interessa, che l’art. 1 del D.M. 55/2014 prevede l’applicazione dei parametri ivi stabiliti in ogni caso di mancata determinazione in forma scritta del compenso, circostanza che non ricorre nel caso di specie perché l’avv. S. ha concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo scritto ne deriva che egli non può invocare i parametri stabiliti dal citato decreto. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione S.G. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso, accompagnato da memoria, la Curatela. Con il primo motivo vengono denunciate l’errata valutazione delle prove documentali e l’errata motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in quanto il compenso proposto dall’avv. S. non è mai stato accettato dalla Curatela, per cui non esiste alcuna determinazione contrattuale del compenso medesimo. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 1, D.M. 55/2014 nonché dell’omesso esame circa un fatto decisivo, perché, da un lato, la Curatela stessa non ha adempiuto agli impegni stabiliti nel preventivo, mancando di corrispondere il previsto acconto pari al 20% del compenso totale dall’altro, avendo l’avv. S. cessato il rapporto professionale prima del completamento dell’incarico, il giudice avrebbe dovuto liquidare il compenso dell’attività svolta sulla base del parametro delle tariffe professionali, anziché basarsi sul preventivo concordato. In primo luogo, il Collegio prende atto che la proposta del Consigliere relatore comunicata alle parti contiene un refuso, in quanto trattasi in realtà di manifesta infondatezza del ricorso e non, invece, di manifesta fondatezza , com’è reso evidente dalla breve motivazione contenuta nella proposta medesima, volta chiaramente ad esplicitare le ragioni della ritenuta infondatezza delle doglianze formulate ciò esclude che possa configurarsi una lesione del diritto di difesa del ricorrente cfr., sul punto, Cass. n. 23738/2017, par. 1 . Il ricorso è, conformemente alla proposta del Consigliere relatore, manifestamente infondato. I parametri dei compensi all’avvocato stabiliti dal D.M. 55/2014 trovano applicazione, ai sensi dell’art. 1 dello stesso, quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2 . Nel caso di specie l’avv. S. ha concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo in forma scritta, che risulta integrato dal successivo conferimento del mandato e, dunque, dal consenso manifestato nei confronti di suddetto preventivo. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che egli potesse invocare l’applicazione dei parametri stabiliti dal citato D.M. Quanto alla circostanza che il rapporto professionale sia cessato prima del completamento dell’incarico, il giudice a quo ha fatto corretta applicazione dell’art. 7 del D.M. 55/2014, che per i giudizi iniziati ma non compiuti prevede che si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale , secondo un criterio proporzionale e sulla base della prestazione professionale effettivamente espletata. Il dedotto mancato versamento, da parte della Curatela, dell’anticipo pari al 20% del compenso pattuito nel preventivo, costituisce una questione nuova implicante apprezzamenti di fatto preclusi a questa Corte, ed è pertanto inammissibile. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.