Competenza territoriale nella liquidazione del compenso dell’avvocato: il ruolo del cliente/consumatore

La Suprema Corte è interrogata in merito alla competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari maturati per le prestazioni professionali di un avvocato nell’ambito di un giudizio civile.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 8598/18, depositata il 6 aprile. Il caso. Il Tribunale di Civitavecchia rilevava d’ufficio l’incompetenza territoriale a ricevere il ricorso di un avvocato, il quale chiedeva la liquidazione degli onorari maturati per le prestazioni rese nell’ambito di un giudizio civile. Secondo i Giudici ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione era competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato i suoi servizi. Avverso questa decisione il professionista ha proposto ricorso per regolamento di competenza invocando la competenza del Tribunale di Civitavecchia quale foro del consumatore. Rapporto avvocato e cliente/consumatore. Il Supremo Collegio ha rilevato che nella controversia, avente ad oggetto la liquidazione di un compenso professionale, il cliente riveste la qualità di consumatore” in applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 206/2005 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 . Inoltre, precisano i Giudici di Cassazione, ciò vale indipendente dal fatto che il rapporto sia caratterizzato dall’” intuitu personae ” e sia non in contrapposizione, ma in collaborazione . In ragione di ciò alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole del foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u , d.lgs. 206/2005. Ciò premesso gli Ermellini hanno evidenziato che nel caso in cui l’avvocato si sia avvalso del foro speciale, ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2001, per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali da un cliente, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale delle residenza o del domicilio del consumatore , così come prevede il d.gls. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore . Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia considerando che, nel caso in esame, detto Tribunale corrisponde al foro del consumatore correttamente individuato dal ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 gennaio – 6 aprile 2018, n. 8598 Presidente D’Ascola – Relatore Orilia Ragioni in fatto e diritto della decisione Rilevato che con ricorso al Tribunale di Civitavecchia ai sensi dell’art. 702 bis l’avvocato S.A.M. ha chiesto la liquidazione degli onorari maturati per le prestazioni rese nell’ambito di un giudizio civile davanti al Tribunale di Velletri in favore del proprio cliente R.V. che il Tribunale adito ha rilevato di ufficio, con ordinanza 20.4.2017, l’incompetenza territoriale osservando che ai sensi dell’art. 14 comma 2 del Dlgs n. 150/2011 è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera e quindi il Tribunale di Velletri che il professionista ha proposto ricorso per regolamento di competenza con unico motivo, illustrato da memoria, mentre l’altra parte non ha svolto difese in questa sede ed il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto ritenuto che con l’unico motivo il ricorrente invoca la competenza del Tribunale di Civitavecchia quale foro del consumatore rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato tempestivamente proposto perché dalla certificazione dell’ufficiale giudiziario allegata alla memoria del ricorrente risulta, come data di consegna del ricorso per la notifica, quella del 18.5.2017 n. cronologico 3272 e quindi il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 47 comma 2 cpc, decorrente dal 20.4.2017 data di comunicazione dell’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia risulta osservato ritenuto che il ricorso è fondato - rilevato infatti che, come riporta la stessa ordinanza, la controversia attiene a pretese aventi titolo in un rapporto d’opera professionale difesa in un giudizio svoltosi presso il Tribunale di Velletri contro tale L.M. ed avente ad oggetto la restituzione di somme - ritenuto che nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di consumatore , ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione quanto ai rapporti esterni con i terzi , non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u , del d.lgs. n. 206 del 2005 v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21187 del 13/09/2017 Rv. 645920 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014 Rv. 629961 considerato che, come già affermato da questa Corte, ove l’avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u , del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore tra le varie, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 Rv. 630504 considerato che nel caso in esame il foro del consumatore è appunto quello di Civitavecchia, correttamente individuato dall’odierno ricorrente lo stesso ricorso per regolamento di competenza risulta infatti notificato al R. all’indirizzo di via omissis mediante consegna a mani della moglie ritenuto pertanto che il ricorso va accolto e conseguentemente, cassata l’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Civitavecchia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio che per la riassunzione del procedimento va fissato il termine di legge art. 50 cpc . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Fissa per la riassunzione il termine di legge.