Liquidazione dei soli onorari minimi: l’avvocato può proporre reclamo contro il decreto del giudice delegato

Il Tribunale, adito in sede di reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato di una procedura fallimentare aveva liquidato il compenso spettante ad un avvocato per le prestazioni rese a favore della procedura, deve adeguatamente motivare sulle censure relative alla liquidazione dei soli onorari minimi.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7549/18, depositata il 27 marzo. Il fatto. Il Giudice delegato del fallimento di una S.r.l. aveva liquidato i compensi spettanti ad un avvocato per gli incarichi professionali svolti nell’interesse della procedura. Avverso tale decreto, l’avvocato proponeva reclamo ma il Tribunale accoglieva solo parzialmente le richieste. La questione giunge dunque dinanzi alla Corte di Cassazione su ricorso dell’avvocato che lamenta la mancata liquidazione degli interessi maturati sulle somme riconosciute a credito, nonché l’applicazione erronea dei parametri tariffari previsti dal d.m. n. 127/2004. Liquidazione degli onorari minimi. La prima doglianza risulta fondata risultando evidente la carenza motivazionale del provvedimento impugnato su tale profilo. Anche l’ulteriore doglianza relativa ai parametri tariffari applicati dal Tribunale è fondata. Come sottolinea il Collegio infatti, la stringatissima motivazione dell’impugnato decreto [] ha totalmente omesso di riscontrare la censura che l’avv. L., attraverso il reclamo ex art. 26 l. fall., aveva rivolto contro l’avvenuta liquidazione, in suo favore, dei soli onorari minimi per ciascun affare effettuata dal giudice delegato . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 19 gennaio – 27 marzo 2018, n. 7549 Presidente Cristiano – Relatore Campese Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. L’Avv. L.S. ricorre per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia del 25 ottobre/5 dicembre 2012, comunicato l’11 gennaio 2013, che ritenne parzialmente fondato, nei limiti di cui in parte dispositiva, avuto riguardo alle ragioni esposte nell’atto introduttivo del presente procedimento ed alla documentazione prodotta , il reclamo ex art. 26 l.fall. dal primo proposto contro il decreto con cui il giudice delegato del Fallimento omissis s.r.l. gli aveva liquidato i compensi per alcuni incarichi professionali svolti nell’interesse della predetta procedura. 1.1. Quest’ultima non ha spiegato difese. 2. Con il primo motivo, rubricato Omessa pronuncia, violazione art. 112 c.p.c. - Omessa motivazione - Art. 111, comma 6, Costituzione - Art. 360, n. 4, c.p.c. - Omesso esame di un punto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti - Art. 360, n. 5, c.p.c. , si lamenta la carenza, nel provvedimento impugnato, di qualsivoglia pronuncia sulla formulata domanda di liquidazione degli interessi, su tutte le somme riconosciute, dal dì del dovuto . 2.1. Con il secondo motivo, recante Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione. Art. 360, n. 5, c.p.c Motivazione omessa, del tutto apparente ed apodittica, violazione art. 111, comma 6, Costituzione - Art. 360, n. 4, c.p.c. , si sostiene la apoditticità, laconicità e mera apparenza della motivazione - ritenuto che meriti integrale conferma il provvedimento impugnato nella parte relativa alla liquidazione dei diritti e degli onorari in quanto conforme alle tabelle all’epoca vigenti - con cui quel tribunale disattese le censure proposte avverso la effettuata quantificazione, ad opera del giudice delegato del Fallimento OMISSIS s.r.l., degli onorari per gli incarichi professionali svolti dall’odierno ricorrente nell’interesse della predetta procedura. 2.2. Con il terzo motivo, infine, intitolato Violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Costituzione, del d.m. 9.4.2004, n. 127, artt. 5-6 e relativa Tabella A II - Art. 360, n. 3, c.p.c Omessa motivazione, difetto di motivazione sufficiente e coerente, mancanza di requisito essenziale dell’atto. Art. 360, n. 4, c.p.c Omesso esame circa fatti decisivo per il giudizio, oggetto di discussione - Art. 360, n. 5, c.p.c. , si ascrive al decreto impugnato di non aver in alcun modo giustificato, se non con la già riportata affermazione illogica ed apodittica, il perché, nella determinazione e liquidazione degli onorari suddetti, fossero stato applicati i minimi tariffari, obliterandosi e violandosi completamente le regole di cui agli artt. 5 e 6, ed alla relativa tabella A II, delle tariffe di cui al d.m. n. 127 del 2004. 3. Preliminarmente, occorre dare atto dell’ammissibilità dell’odierno ricorso, riguardante una decisione che, in quanto avente carattere definitivo ed incidente su un diritto soggettivo, è impugnabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 111 Cost. si tratta, infatti, di un provvedimento camerale con cui il tribunale fallimentare, pronunciando sul reclamo proposto avverso un decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 26 l.fall., ha statuito sulla liquidazione del compenso dovuto al reclamante per l’attività giudiziale prestata in favore della curatela del fallimento cfr. Cass. n. 21826 del 2017 Cass. n. 15941 del 2007 Cass. n. 7782 del 2007 . 4. Il primo motivo è fondato. 4.1. La natura di error in procedendo della prospettata censura afferente l’omessa pronuncia sulla formulata domanda di liquidazione degli interessi su tutte le somme riconosciute, dal dì del dovuto , consente a questa Corte di accedere agli atti del giudizio. 4.2. Da tanto emerge che, effettivamente, nelle conclusioni del proprio reclamo ex art. 26 l.fall. cfr. pag. 13 , come riportate nell’odierno ricorso, l’Avv. L. chiese - .Il tutto con ogni consequenziale provvedimento e pronuncia, anche sulle spese e con richiesta di liquidazione degli interessi su tutte le somme riconosciute dal dì del dovuto - di procedersi anche alla suddetta liquidazione su tale specifica istanza, però, nulla si rinviene nella motivazione del provvedimento oggi impugnato, mentre, nel suo dispositivo, c’è, ma solo per quanto ulteriormente riconosciuto al citato professionista per la procedura esecutiva n. 88/94 , un generico riferimento ad Euro 135,00 per interessi . È evidente, quindi, la carenza di qualsivoglia adeguata statuizione sulla domanda de qua, alcunché avendo il tribunale sancito sia quanto alla spettanza, o meno, ed alla decorrenza degli interessi invocati relativamente agli ulteriori importi riconosciuti nel medesimo dispositivo per gli altri giudizi ivi indicati, sia circa le concrete modalità di determinazione di quelli affatto laconicamente lì menzionati. 5. Il secondo ed il terzo motivo, poi, benché rubricati come vizio di motivazione o difetto assoluto di motivazione, denunciano, in realtà, rispettivamente, un vizio di extra petizione avendo il tribunale affermato che i diritti e gli onorari erano conformi alle tariffe, benché, circa i primi, non ci fosse alcun motivo di reclamo, mentre relativamente ai secondi, si discuteva non dell’applicazione errata dello scaglione di riferimento tariffario, bensì dell’ingiusto riconoscimento dei minimi per ogni affare ed uno di omessa pronuncia sui motivi di reclamo effettivamente proposti cfr. Cass. S.U. 8053/14 e Cass. n. 21517/14 . 5.1. Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente e da riqualificarsi alla stregua del vizio processuale che effettivamente prospetta cfr., ex multis, Cass. n. 23381 del 2017 Cass. n. 24553 del 2013 Cass. n. 19882 del 2013 Cass., S.U., n. 17931 del 2013 Cass. n. 1370 del 2013 Cass. n. 14026 del 2012 , - trattasi di motivazione illogica . dalla quale è solo dato rilevare che il tribunale non è sceso all’esame dei motivi e degli atti, così omettendo di pronunciarsi . cfr. pag. 16 dell’odierno ricorso - è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. 5.1.1. Invero, la stringatissima motivazione dell’impugnato decreto .esaminati gli atti ritenuta la parziale fondatezza del reclamo nei limiti di cui in parte dispositiva, avuto riguardo alle ragioni esposte nell’atto introduttivo del presente procedimento ed alla documentazione prodotta ritenuto che meriti integrale conferma il provvedimento impugnato nella parte relativa alla liquidazione dei diritti e degli onorari in quanto conforme alle tabelle all’epoca vigenti . - ha totalmente omesso di riscontrare la censura che l’Avv. L. , attraverso il proposto reclamo ex art. 26 l.fall., aveva rivolto contro l’avvenuta liquidazione, in suo favore, dei soli onorari minimi per ciascun affare effettuata dal giudice delegato. 6. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al primo ed al terzo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, ed il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, per un nuovo esame, del reclamo del L. e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.