Liquidazione e onorari del difensore di ufficio: quando il magistrato può procedere alla liquidazione?

Affinché il difensore d’ufficio possa ottenere la liquidazione dei propri onorari e delle relative spese da parte del magistrato deve dar prova, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia , di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, tra le quali rientra altresì il pignoramento mobiliare che abbia avuto esito negativo.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7067/18, depositata il 21 marzo. Il caso. Il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi professionali ad un difensore d’ufficio. Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava, inoltre, l’opposizione del legale, rilevando che nonostante questi avesse espletato l’ iter procedimentale necessario al recupero del credito si fosse tuttavia limitato a procedere esecutivamente tramite pignoramento mobiliare, senza prima verificare se il soggetto fosse stato privo di beni immobiliari e non fossero note sue ragioni di credito, aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi . Avverso l’ordinanza del Tribunale il legale ricorre per cassazione denunciando la falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 116 e 82 d.P.R. n. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia . La procedura di recupero del credito. Il Supremo Collegio ribadisce che ai sensi dell’art. 116 d.P.R. n. 115/2002 l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio vengono liquidate dal magistrato qualora il difensore abbia dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Ciò significa, secondo la Suprema Corte, che il difensore d’ufficio deve dimostrare il vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti . Ciò posto, nel caso di specie, per i Giudici di legittimità, il decreto ingiuntivo non opposto, l’intimazione del successivo atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituente atto procedurale di incisiva rilevanza, rappresentano fatti dimostrativi dell’infruttuoso esperimento, da parte del difensore d’ufficio, delle procedure volte al recupero dei crediti professionali nei confronti dell’assistito . La Corte dunque cassa l’ordinanza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 gennaio – 21 marzo 2018, n. 7067 Presidente D’Ascola – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che l’avv. G.G. ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi professionali maturati in capo al suddetto legale, quale difensore d’ufficio di Ga.Gh.Co. , imputato in un procedimento penale che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 8 febbraio 2017, ha rigettato l’opposizione che il Tribunale ha rilevato che il difensore ha nella specie espletato tutto l’iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l’esperimento del procedimento monitorio esitato nell’emissione del decreto ingiuntivo, non opposto, ed ha poi intimato atto di precetto, ma si è limitato a procedere esecutivamente soltanto a pignoramento mobiliare, senza allegare alcuna visura della competente conservatoria dei registri immobiliari ovvero del PRA e senza formulare richiesta di informative all’Ufficio del lavoro, di talché avrebbe potuto legittimamente inoltrare istanza di liquidazione solo dopo che il soggetto fosse risultato privo di proprietà immobiliari e non fossero note sue ragioni di credito, aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale l’avv. G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 febbraio 2017 che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che il motivo è manifestamente fondato che ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali che il difensore d’ufficio dell’imputato deve dare dunque prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti che - diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo - il decreto ingiuntivo non opposto, l’intimazione del successivo atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituente atto procedurale di incisiva rilevanza, rappresentano fatti dimostrativi dell’infruttuoso esperimento, da parte del difensore d’ufficio, delle procedure volte al recupero dei crediti professionali nei confronti dell’assistito Cass. pen., Sez. IV, 2 aprile 2008-21 maggio 2008, n. 20373 che assorbito il secondo motivo con cui si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’avere il giudice a quo pretermesso di considerare una precedente decisione di segno contrario, e favorevole al difensore d’ufficio, adottata dallo stesso giudicante in fattispecie analoga , il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato va cassato che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Reggio Calabria, che la deciderà in persona di altro magistrato che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.