Il compenso medio tabellare dell’avvocato può essere diminuito se il giudizio è di «modesta rilevanza»

La liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio che abbia assistito una parte ammessa al gratuito patrocinio, si calcola in base agli importi previsti dalla tabella 15 del d.m. n. 55/2014 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense , e tale somma può altresì essere diminuita ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto, in considerazione della modesta rilevanza del giudizio presupposto.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7072/18, depositata il 21 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Venezia, successivamente al rigetto dell’impugnazione pronunciata dalla Suprema Corte, respingeva l’istanza di liquidazione del compenso professionale, presentata da un difensore d’ufficio per l’attività svolta in favore del proprio assistito ammesso al patrocinio delle spese dello Stato dalla medesima Corte d’Appello. In seguito alla proposta di opposizione, la Corte d’Appello, con ordinanza, liquidava al legale una somma che si collocava tra i medi tariffari, applicando altresì una riduzione di 1/3 ex art. 106- bis Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato d.P.R. n. 115/2002, in considerazione della modesta rilevanza del giudizio presupposto. Avverso l’ordinanza della Corte distrettuale il legale ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, la violazione del tariffario di cui alla tabella 15 del d.m. n. 55/2014 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense , poiché in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. viene prevista la liquidazione di una somma superiore a quella riconosciuta dalla Corte d’Appello, non essendovi menzione di livelli né minimi né medi. Liquidazione e diminuzione. Il Supremo Collegio, evidenzia che la tabella 15 di cui al d.m. n. 55/2014, ad oggi in attesa di riformulazione, deve coordinarsi con l’art. 12 del medesimo decreto, il quale prevede che il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento . Pertanto, in questo contesto, è corretta, rientrando nei parametri di legge, la liquidazione per la fase introduttiva e per la fase decisoria , liquidazione che deriva dalla diminuzione del 50% - giustificata dall’espresso riferimento alla modesta rilevanza del giudizio presupposto, che tra l’altro ha impegnato il difensore in una sola udienza – del compenso previsto, come valore medio, dalla tariffa 15, allegata al decreto ministeriale . Su tale importo, la Suprema Corte sottolinea che è stata poi, correttamente, applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106- bis d.P.R. n. 115/2002.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 gennaio – 21 marzo 2018, n. 7072 Presidente Ippolito – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che l’Avv. D.V.D. - difensore d’ufficio di S.E. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato dalla Corte d’appello di Venezia per il giudizio dinanzi alla IV Sezione penale Corte di cassazione - ha richiesto la liquidazione del compenso professionale, a seguito del rigetto dell’impugnazione in cassazione pronunciato con la sentenza n. 31231 del 2015 che la Corte d’appello di Venezia, con decreto in data 21 marzo 2016, ha respinto l’istanza che la Corte d’appello di Venezia, con ordinanza depositata il 27 dicembre 2016, in parziale accoglimento della proposta opposizione, ha liquidato in favore dell’Avv. D.V. la somma di Euro 1.740 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, dell’IVA e del CPA, come per legge che per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale, rilevato che il giudizio presupposto era di modesta rilevanza e aveva impegnato il difensore in una sola udienza, ha ritenuto possibile attestarsi sui livelli medi della tariffa Euro 1.260 per la fase introduttiva ed Euro 1.350 per la fase decisoria , applicando poi la riduzione di 1/3 prevista dall’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 che per la cassazione dell’ordinanza della Corte di Venezia l’Avv. D.V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 febbraio 2017, sulla base di due motivi che l’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. Considerato che il primo motivo, nel denunciare violazione della tariffa di cui alla tabella 15 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostiene che la citata tabella prevede, per i giudizi penali dinanzi alla Corte di cassazione, la somma di Euro 2.520 per la fase introduttiva e di Euro 2.610 per la fase decisionale non essendo previsti livelli medi, né minimi né massimi, i compensi liquidati dalla Corte d’appello sarebbero illegittimi che il motivo è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto del coordinamento sistematico della tabella 15 con l’art. 12 dello stesso decreto 10 marzo 2014, n. 55 che quest’ultima disposizione - nel dettare i parametri generali per la determinazione dei compensi per l’attività penale - prevede che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50% che in questo contesto, è corretta, rientrando nei parametri di legge, la liquidazione di Euro 1.260 per la fase introduttiva e di Euro 1.350 per la fase decisoria l’uno e l’altro importo derivando dalla diminuzione del 50% - giustificata dall’espresso riferimento alla modesta rilevanza del giudizio presupposto, che tra l’altro ha impegnato il difensore in una sola udienza - del compenso di Euro 2.520 e di Euro 2.610, rispettivamente previsti, come valori medi, dalla tariffa 15, allegata al decreto ministeriale che poi, sulla liquidazione così operata la Corte d’appello ha applicato la riduzione di un terzo, in applicazione della disposizione di cui all’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 606, lett. b , della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che viceversa è fondato il secondo motivo violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. , avendo la Corte d’appello omesso di provvedere, nonostante il parziale accoglimento dell’opposizione, sulle spese dello stesso procedimento di opposizione che sotto questo profilo, va richiamato il principio secondo cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ. Cass., Sez. VI-2, 12 agosto 2011, n. 17247 che il ricorso è accolto limitatamente al secondo motivo che l’ordinanza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito che ferme restando le altre statuizioni recate dall’ordinanza della Corte d’appello, il Ministero della giustizia deve essere altresì condannato al rimborso del 50% delle spese del giudizio di opposizione dinanzi alla Corte di Venezia, previa compensazione della restante parte in relazione all’accoglimento solo parziale dell’opposizione, spese liquidate, nell’intero, in Euro 700 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge che allo stesso modo deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo di ricorso cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, così provvede ferme le altre statuizioni contenute nell’ordinanza della Corte d’appello di Venezia depositata il 27 dicembre 2016 RGN 2683/2016 , condanna, altresì, il Ministero della giustizia alla refusione del 50% delle spese del giudizio di opposizione sostenute dall’opponente Avv. D.V.D. dinanzi alla Corte di Venezia, previa compensazione della restante parte, spese liquidate, nell’intero, in Euro 700 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge. Condanna il Ministero della giustizia alla refusione del 50% delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal ricorrente, previa compensazione della restante parte, spese liquidate, nell’intero, in Euro 700 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.