Cliente risarcito perché l’avvocato non ha presentato il ricorso in Cassazione

Il non aver consigliato al proprio cliente in tempo utile di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, con buone probabilità di ottenere una pronuncia positiva, comporta la legittimità del risarcimento del danno subito dal cliente stesso.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6859, del 20 marzo 2018, nel respingere il ricorso di un avvocato, ha affermato che in caso di omessa presentazione del ricorso per il proprio cliente, in Cassazione, con buone possibilità di vittoria, lo stesso avvocato è tenuto a risarcire il cliente del danno subito. Il caso. Un avvocato aveva proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello i Giudici del merito di primo grado, avevano dichiarato risolto, per inadempimento del professionista, il contratto d'opera professionale relativo alla difesa di una sua cliente in un giudizio dinanzi alla CTR ed aveva condannando l’avvocato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di oltre 52mila euro, oltre interessi legali e spese di lite. Nel caso in esame i Giudici di primo grado avevano rilevato, sulla base delle prove offerte dalla cliente ricorrente, fondati gli addebiti mossi da quest'ultima nei confronti dell’avvocato tra questi, il non avere fornito la dovuta attività di consulenza, e specificamente non avere consigliato in tempo utile alla cliente ricorrente l'unico rimedio esperibile, e cioè la proposizione di ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza della CTR. Al riguardo il Tribunale aveva precisato che l’avvocato aveva avvertito la cliente della possibilità di ricorrere in Cassazione solo nel dicembre del 2009, quando era ormai spirato il termine di impugnazione di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto provato l'inadempimento colpevole del professionista e, sulla base dei documenti presentati dalla cliente nel giudizio tributario, aveva affermato che, ove fosse stato proposto tempestivo ricorso per cassazione, le ragioni della cliente avrebbero trovato accoglimento. Nel ricorso in Cassazione l’avvocato evidenzia che la Corte di Appello ha erroneamente fatto decorrere il termine lungo per impugnare la sentenza della CTR dalla data di pubblicazione della stessa 8/11/2005 e non dalla data 8/3/2006 di effettiva conoscenza della stessa da parte del suo cliente. Ignoranza del processo Per la Corte di Cassazione il motivo è infondato. I Giudici di legittimità rilevano come già in precedenza affermato che nel processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, presuppone che la parte dimostri l'ignoranza del processo, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Nel caso di specie l’avvocato, pur affermando di non risultare costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza della CTR, non ha neanche dedotto né provato di non avere avuto conoscenza del detto giudizio per le suindicate nullità correttamente, pertanto, il Tribunale e la Corte di Appello non hanno dato alcun rilievo alla data di effettiva conoscenza della sentenza della CTR. Con il secondo motivo l’avvocato ricorrente sostiene che il Tribunale ha, da un lato, violato l'art. 2697 c.c. in quanto ha ritenuto l'astratta eventualità dell'accoglimento del ricorso in Cassazione equipollente alla dimostrazione in concreto dell’accoglimento, e, dall'altro, ha reso nulla la sentenza non ponendo alla sua base le prove e le argomentazioni sottopostogli da parte della cliente, bensì le proprie argomentazioni che hanno supplito alle lacune difensive . Anche detta censura, per la Corte di Cassazione, è infondata. I Giudici di legittimità sulla scorta di criteri probabilistici hanno affermato che se l’avvocato avesse diligentemente operato, la sua cliente sarebbe risultata vittoriosa in Cassazione in ragione dei documenti presentati dalla donna nel giudizio tributario e delle esaurienti e coerenti motivazioni rese dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 gennaio – 20 marzo 2018, n. 6859 Presidente Travaglino – Relatore Cigna Fatti di causa F.D. propone ricorso per Cassazione, articolato su due motivi, avverso sentenza del Tribunale di Milano, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza ex art. 348 bis cpc. Il Tribunale, in particolare, previa revoca di decreto ingiuntivo emesso in favore del F. , aveva dichiarato risolto -per inadempimento di quest’ultimo il contratto d’opera professionale relativo alla difesa di P.R. in un giudizio dinanzi alla CTR Lombardia conclusosi con sentenza 134/50/05 ed aveva condannando il F. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 52.237,66, oltre interessi legali e spese di lite nella specie, il Tribunale, per quanto ancora rileva, sulla base delle prove offerte dalla P. , aveva dapprima ritenuto fondati gli addebiti mossi da quest’ultima al F. tra questi, il non avere fornito la dovuta attività di consulenza, e specificamente non avere consigliato in tempo utile alla P. l’unico rimedio esperibile, e cioè la proposizione di ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza 134/50/05 al riguardo il Tribunale aveva precisato che il F. aveva avvertito la P. della possibilità di ricorrere in cassazione solo il 5-12-2006, quando era ormai spirato il termine di impugnazione di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto provato l’inadempimento colpevole del professionista e, sulla base dei documenti presentati dalla P. nel giudizio tributario, aveva affermato che, ove fosse stato proposto tempestivo ricorso per Cassazione, le ragioni della P. avrebbero trovato accoglimento. La Corte di Appello ha valutato la ricostruzione dell’appellante F. in contrasto con le risultanze documentali ed ha ritenuto la valutazione prognostica svolta dal Tribunale in ordine all’esito del giudizio di Cassazione in linea con i criteri probabilistici enunciati al riguardo dalla S.C. Resiste il F. con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso il F. , deducendo ex art. 360 n. 3 cpc violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cpc, si duole che il Tribunale e Corte d’Appello abbiano erroneamente fatto decorrere il termine lungo per impugnare la sentenza della CTR 134/50/2005 dalla data di pubblicazione della stessa 8-11-2005 e non dalla data 8-3-2006 di effettiva conoscenza della stessa da parte di esso F. . Il motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte, invero, nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo , ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza Cass. 23323/2013 conf. tra le altre, Cass. 7653/2016 e Cass. 12761/2011 difforme solo Cass. 6048/2013 la cui motivazione viene ritenuta dal collegio non condivisibile nel caso di specie il F. , pur affermando di non risultare costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza della CTR 134/50/2005, non ha neanche dedotto né provato di non avere avuto conoscenza del detto giudizio per le su indicate nullità correttamente, pertanto, il Tribunale e la Corte di appello non hanno dato alcun rilievo alla data di effettiva conoscenza della sentenza della CTR. Con il secondo motivo il F. , deducendo ex art. 360 n. 3 cpc violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc, nonché ex art. 360, comma 1, n. 4, cpc nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc, sostiene che il Tribunale ha, da un lato, violato l’art. 2697 cc in quanto ha ritenuto l’astratta eventualità dell’accoglimento del ricorso in Cassazione equipollente alla dimostrazione in concreto dell’accoglimento, e, dall’altro, ha reso nulla la sentenza non ponendo alla sua base le prove e le argomentazioni sottopostogli da parte della P. , bensì le proprie argomentazioni che hanno supplito alle lacune difensive . Anche detta censura è infondata. Il Tribunale, invero, in coerenza con quanto richiesto dalla parte ed in linea con i principi enucleati al riguardo da questa Corte v. Cass. 2638/2013 , ha ritenuto, sulla scorta di criteri probabilistici, che ove il F. avesse diligentemente operato, la P. sarebbe risultata vittoriosa in Cassazione tanto ha affermato in concreto in ragione dei documenti presentati dalla P. nel giudizio tributario documenti specificamente riportati dal Tribunale a pag. 6 della sentenza e delle esaurienti e coerenti motivazioni rese dalla Commissione Tributaria regionale nella sentenza motivazioni anch’esse espressamente ribadite dal Tribunale sempre a pag. 6 . Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.