Per le sanzioni disciplinari irrogabili all’avvocato rilevano le condotte successive alle violazioni contestate

Il Consiglio Nazionale Forense, in seguito alla condotta interruttiva dell’attività pubblicitaria posta in essere da un legale in violazione delle norme del codice deontologico, ha riconosciuto l’ efficacia diminuente di tali condotte rispetto alle sanzioni irrogabili.

Così il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 208/17, depositata il 18 dicembre. Il caso. Il COA di Napoli, in seguito alla diffusione, da parte di un legale, di messaggi pubblicitari su quotidiani locali e tramite l’affissione di manifesti, irrogava allo stesso la sanzione della censura per pubblicità elogiativa , comparativa , ingannevole e suggestiva , nonostante il legale avesse, nelle more della citazione a comparire innanzi al COA, provveduto alla immediata interruzione di ogni attività così come contestatagli, facendo tra l’altro, rimuovere con tempestività i manifesti dalle pubbliche vie e non effettuando ulteriori pubblicazioni sul quotidiano . Il legale incolpato, inoltre, dichiarava di essere incorso in errore nell'interpretazione delle disposizioni del codice deontologico, le quali erano in quel periodo in corso di modificazione. Avverso la decisione del COA di Napoli il legale incolpato ricorre innanzi al Consiglio Nazionale Forense depositando memoria contenete richiesta di applicazione della sanzione più lieve dell’avvertimento, in considerazione della condotta tenuta e del proprio riconoscimento degli errori commessi. Il comportamento dell’incolpato. Il Consiglio Nazionale Forense, pur rilevando la responsabilità del legale ai sensi dell’art. 35 c.d.f., evidenzia non solo il rilievo del pronto ripensamento con conseguente interruzione della campagna pubblicitaria , ma anche l’ammissione, da parte del legale, di un equivoco nell’interpretazione normativa nel periodo di commissione del fatto. Difatti, il Consiglio riconosce che le nuove norme in materia di pubblicità hanno attraversato una fase applicativa iniziale nella quale non erano mancate interpretazioni erronee dovute alla necessità di adeguamento ai provvedimenti legislativi che si sono susseguiti . Pertanto, avendo avuto il comportamento dell’incolpato, successivamente all’apertura del procedimento disciplinare un indubbio rilievo per la quantificazione della sanzione da applicarsi , il Consiglio Nazionale Forense riconosce, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. a , c.d.f., efficacia diminuente alle circostanze sopra richiamate così da determinare la sanzione da infliggersi in quella dell’avvertimento .

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 19 gennaio – 18 dicembre 2017, n. 208 Presidente Picchioni – Segretario Secchieri Fatto Il COA di Napoli in data 18 novembre 2013 citava a comparire l’avv. [ricorrente] per rispondere del capo di incolpazione di cui all’epigrafe per l’udienza del 17 dicembre 2013. L’atto veniva notificato all’incolpato in data 22 novembre 2013 chiamandolo a rispondere del seguente capo di incolpazione perché, mediante l’affissione di manifesti pubblicitari nelle vie della città e pubblicazioni sui principali giornali cittadini, diffondeva un messaggio contenente la frase un grande studio legale fa infortunistica stradale SERIAMENTE” così violando l'articolo I 7 del Codice Deontologico, nella parte in cui pone il divieto di pubblicità elogiativa e comparativa la frase nessuna spesa di istruttoria , locuzione equivoca che lascia intendere la totale gratuità della prestazione professionale, in violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza nei rapporti tra avvocato e cliente la frase totale supporto in ogni fase del procedimento lasciando intendere in tale attività un quid pluris rispetto agli obblighi imposti all'avvocato, quando essa deve intendersi connaturata al corretto esercizio della professione forense complessivamente, anche con la rappresentazione fotografica di un professionista con casco da motociclista, recando grave pregiudizio alla dignità e al decoro della professione forense. Fatti avvenuti in Napoli, in data antecedente e prossima al 5 novembre 2013 . I fatti contestati traevano origine dalla divulgazione a mezzo pubbliche affissioni e pubblicazioni su almeno un quotidiano di un messaggio pubblicitario all’interno del quale venivano riportate le espressioni contestate ed una fotografia. Agli atti veniva acquisita copia del quotidiano [ omissis ]” di Napoli del 5/11/2013 sul quale a pagina 50 appare il menzionato messaggio pubblicitario. Il difensore dell’incolpato depositava note difensive in data 4/12/2013 e 13/12/2013 con le quali esponeva le argomentazioni difensive riproposte in sede di dibattimento e di ricorso. Il giudizio disciplinare si svolgeva nelle udienze del 17/12/2013 e 11/3/2014. In data 5/12/2013 l’avv. [ricorrente] depositava al COA una dichiarazione datata dicembre con la quale, nelle more della comparizione dell’eventuale deposito di memorie e della nomina del difensore, rappresentava che a seguito della notifica ricevuta in data 22 novembre aveva provveduto alla immediata interruzione di ogni attività così come contestatagli” facendo, tra l’altro, rimuovere con tempestività i manifesti dalle pubbliche vie e non effettuando ulteriori pubblicazioni sul quotidiano [ omissis ]” unico giornale utilizzato. All’udienza del 17 dicembre 2013 l’incolpato dichiarava esserci stato da parte sua un equivoco nella interpretazione normativa in quel periodo in via di modificazione. Ricordava di aver tempestivamente sospeso la pubblicità. Richiamava la sua buona fede e si scusava. All’udienza del giorno 11/3 il COA si riservava ed in data 29 luglio 2014 decideva per la irrogazione della sanzione della censura. Il COA ricostruisce preliminarmente la cronologia della normativa di riferimento onde individuare il limiti entro i quali ritenere lecita la pubblicità. Venivano richiamati l’art. 17 del DL 223/06 , decreto Bersani” il DL 138/11 che prevede la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie il d.P.R. 3 agosto 2012, n. 137, art. 4 comma secondo, che afferma la pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.” La L. 31 dicembre 2012 n. 247, che all’art. 10 recita è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sulla organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Osservava il provvedimento impugnato che l'ultima normativa richiamata, la riforma dell'ordinamento professionale forense, include le specializzazioni ma esclude i compensi delle prestazioni dal novero delle informazioni che possono essere diffuse, così modificando le leggi precedenti. Rileva inoltre come il nuovo codice deontologico non fosse ancora in vigore per cui si dovesse applicare la norma previgente. Esclude che la pubblicità dell’avvocato possa essere equiparata a quella di stampo imprenditoriale. Ciò premesso ritiene provato l’addebito in quanto la dicitura un grande studio legale fa infortunistica stradale SERIAMENTE” costituirebbe pubblicità elogiativa e comparativa come tale vietata. La frase nessuna spesa di istruttoria , sarebbe stata equivoca e ed ingannevole in quanto avrebbe lasciato intendere la totale gratuità della prestazione professionale la frase totale supporto in ogni fase del procedimento sarebbe stata suggestiva lasciando intendere in tale attività un quid pluris rispetto agli obblighi imposti all'avvocato. La rappresentazione fotografica lascerebbe intendere una piena identificazione tra avvocato e cliente anche con riguardo all’interesse perseguito offrendo una immagine distorta della professione forense priva del requisito essenziale della indipendenza. In considerazione della gravità delle infrazione e del pronto ripensamento dell’incolpato con interruzione della campagna pubblicitaria il COA riteneva applicarsi la sanzione della censura. Il provvedimento veniva notificato all’incolpato in data 17/12/14. In data 30/12/14 il difensore dell’incolpato depositava atto di ricorso con il quale rilevava l’inusuale rapidità della procedura e deduce la nullità del provvedimento per difetto di motivazione affermando che le memorie presentate e la discussione orale contenevano elementi difensivi che non sarebbero stati considerati dal COA che non avrebbe aggiunto con la motivazione nulla a quanto già contenuto nel capo di incolpazione. In relazione al merito il ricorso richiamava il dato normativo aggiornato all’entrata in vigore del nuovo codice deontologico asserendo che nel 2013 non vi fosse obbligo di completezza dell’informazione pubblicitaria in quanto venute meno dal vecchio codice in assenza di vigenza del nuovo. In relazione alla espressione un grande studio legale fa infortunistica stradale SERIAMENTE” che avrebbe violato il divieto di pubblicità elogiativa e comparativa si afferma che pur nel silenzio del provvedimento impugnato i rilievi potrebbero riguardare l’aggettivo GRANDE e l’avverbio SERIAMENTE. La pubblicità comparativa presupporrebbe un termine di paragone con altri avvocati. SERIAMENTE non sarebbe comparativo rappresentando un minimum per cui potrebbe essere pleonastico essendo tutti gli avvocati seri. Per la stessa ragione non può essere elogiativo. Per altro sia per l’aggettivo che per l’avverbio la nuova legge professionale e il nuovo codice non vietano più la pubblicità elogiativa. In relazione alla espressione nessuna spesa di istruttoria , ingannatoria secondo l’incolpazione il COA avrebbe indebitamente atomizzato l’addebito. In realtà l’espressione è tecnica e riguarda la fase preliminare al conferimento dell’incarico comprensiva di uno studio abbastanza approfondito, al fine di formulare una prognosi e un preventivo. Fase nella prassi gratuita. Per altro l’art. 13 L.P. ammette la gratuità. Per altro il messaggio pubblicitario contiene l’espressione nessun anticipo” che per avere un senso presuppone che la prestazione non sia gratuita. In relazione alla espressione totale supporto in ogni fase del procedimento” l’addebito sarebbe nullo per indeterminatezza non essendo specificato cosa sarebbe il quid pluris a cui potrebbe riferirsi., per altro il totale supporto sarebbe strettamente funzionale alla prestazione legale. In relazione alla fotografia la stessa non sarebbe in se disdicevole tendendo a trasmettere una idea positiva attraverso associazioni mentali. L’identificazione con il cliente potrebbe essere un concetto altissimo. Viene poi criticata la mancata tipizzazione degli addebiti. L’articolo 35 del nuovo codice non si attaglierebbe alla incolpazione. Chiede conclusivamente l’annullamento della decisione con rimessione al CCD o l’annullamento nel merito con revoca della sanzione. In data 5 gennaio 2017 la difesa dell’incolpato depositava una memoria difensiva che richiamava le difese già svolte aggiungendo che essendo stato riconosciuto all’incolpato il comportamento resipiscente la sanzione doveva considerarsi attenuta per cui doveva essere applicato l’avvertimento. Diritto Il COA di Napoli ha contestato all’incolpato la violazione dell’articolo 17 del previgente C.D. La contestazione ha come oggetto violazioni specifiche individuate in singoli elementi contenuti nel messaggio pubblicitario ed una incolpazione generica per avere complessivamente” arrecato grave pregiudizio alla dignità e al decoro della professione. Pertanto la pubblicazione, considerata nella sua interezza, assume secondo la contestazione un evidente disvalore. Gli elementi che sono stati specificamente addebitati riguardano il testo che apre la pubblicità. In esso, dopo un riferimento alla attività dello studio seguito da un punto appare, con carattere leggermente più grande, la parola SERIAMENTE seguita a sua volta da un punto così da rafforzare il concetto con essa espresso e da renderlo autonomo rispetto alla frase precedente. E’ di tutta evidenza il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si tratti di un richiamo ad una caratteristica comune all’avvocatura la tesi non ha costrutto logico poiché si tratta in realtà di una chiara, anche se indiretta, affermazione del fatto che quello studio a differenza di altri opera seriamente. E’ così violato il canone di correttezza per cui la pubblicità non deve contenere informazioni volte a screditare mediante comparazioni altri professionisti. Comportamento tanto più lesivo per essere l’affermazione comparativa screditante generica così da propagarne gli effetti indeterminatamente. Il ricorso critica il provvedimento del COA sostenendo che lo stesso indebitamente atomizzando il contenuto del messaggio pubblicitario, ne avrebbe stravolto il senso. In realtà nella sua interezza, ed anche nella sua atomizzazione” il messaggio evidenzia il mancato rispetto dei canoni trasparenza e correttezza indispensabili per la tutela dei soggetti cui il messaggio si riferisce esso è di conseguenza idoneo a violare la dignità e il decoro della professione che deve manifestarsi anche in relazione alle modalità con cui vengono veicolati i messaggi pubblicitari non essendo decoroso e tanto meno dignitoso ricorre a forme di comunicazione ingannevoli ed autoelogiative anche nella rappresentazione fotografica. Dalla lettura del messaggio si deduce che le ragioni che dovrebbero indurre un potenziale cliente a rivolgersi allo studio professionale riguardano la serietà dallo stesso implicitamente vantata come requisito esclusivo” non posseduto da altri studi e le condizioni offerte in relazione alla fase istruttoria”, sotto il profilo economico e alle altre fasi del procedimento sotto quello della qualità della assistenza. Il riferimento ad una fase istruttoria non meglio definita, rivolta a persone che non necessariamente hanno dimestichezza con le prassi di gratuità invocate dalla difesa, ed il riferimento ad un non meglio identificato totale supporto in ogni fase del procedimento”, come se questo fosse effettivamente qualcosa in più rispetto al comportamento che l’avvocato è tenuto a mantenere sempre e comunque, rendono l’intero messaggio non trasparente e potenzialmente ingannevole. Quanto alla immagine deve essere detto che il problema non è dimostrare che molti avvocati usano un motociclo e quindi il casco quando lo conducono o che è proprio di personaggi politici presentarsi in pubblico con le maniche della camicia rivoltate. Tanto meno, in sede di valutazione deontologica, può considerarsi argomentazione degna di considerazione il richiamo ad un soggetto di fantasia tratto da una antica serie televisiva. Dalle valutazioni dell’immagine e dalla sua contestualizzazione deriva una impressione quantomeno inadeguata rispetto a quelle caratteristiche di professionalità che, seppure nelle forme ritenute più consone rispetto ai soggetti che si desiderano raggiungere con il messaggio stesso, dovrebbero caratterizzare l’avvocato. L’affermazione di responsabilità deve pertanto essere confermata. Il codice attualmente in vigore prevede le condotte contestate, ora tipizzate, all’articolo 35 C.D. la cui sanzione quella della censura onde comunque non sussistono problemi rispetto al concreto trattamento sanzionatorio applicato. Il provvedimento impugnato ha dato rilievo al pronto ripensamento con conseguente interruzione della campagna pubblicitaria” scelta condivisibile dovendosi ulteriormente considerare quanto dichiarato dall’incolpato all’udienza del 17 dicembre dall’incolpato che ha affermato esservi stato da parte sua un equivoco nella interpretazione normativa in quel periodo in via di modificazione ed ha ricordato di aver tempestivamente sospeso la pubblicità, richiamato la sua buona fede e presentando le sue scuse. Effettivamente le nuove norme in materia di pubblicità hanno attraversato una fase applicativa iniziale nella quale non sono mancate interpretazioni erronee dovute alla necessità di adeguamento ai provvedimenti legislativi che si sono susseguiti. L’elemento soggettivo per altro è certamente sussistente nelle forme della volontarietà ma il comportamento dell’incolpato successivamente alla apertura del procedimento disciplinare e le sue dichiarazioni in udienza hanno indubbio rilievo per la quantificazione della sanzione da applicarsi. Ai sensi dell’articolo 22 comma 3 lett. a C.D. deve riconoscersi efficacia diminuente alle circostanze sopra richiamate così da determinare la sanzione da infliggersi in quella dell’avvertimento. P.Q.M. Visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37 il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso applica all’avv. [ricorrente] la sanzione dell’avvertimento. 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