L’avvocato può essere sospeso se dà false indicazioni e rassicurazioni al proprio cliente

La condotta dell’avvocato volta a rassicurare il proprio cliente di aver compiuto degli atti, nonostante sia pienamente consapevole del proprio inadempimento, configura un’ipotesi di violazione degli obblighi di probità, fedeltà, lealtà e diligenza che, anche alla luce del nuovo codice deontologico forense, comporta l’applicabilità della sospensione dall’esercizio della professione forense.

Così il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 187/17, depositata il 24 novembre. Il caso. Il COA di Cremona infliggeva ad un avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense, per mesi quattro, per aver questi intrapreso, con regolare incarico, un’azione civile volta all’ottenimento del risarcimento del danno nei confronti dei responsabili della morte della figlia del proprio cliente e per aver rassicurato il proprio assistito dell’imminente deposito della relativa sentenza, quando, in realtà, nessun giudizio avente tale oggetto era pendente presso il Tribunale. Il legale ricorre innanzi al Consiglio Nazionale Forense eccependo di non aver ricevuto alcun mandato per l’azione civile di risarcimento del danno e di non aver ottenuto denaro per l’insaturazione di tale azione in sede civile, avendo percepito solamente compensi relativi alla proprie prestazioni in sede penale e contestando, altresì, la sanzione irrogatagli. La violazione degli obblighi di probità e lealtà. Il Consiglio Nazionale Forense evidenzia come la questione attinente all’omessa percezione di compensi relativi all’attività in sede civile non ha inciso sulla valutazione della responsabilità del ricorrente, posto che questi sia stato già assolto per l’omessa fatturazione in seguito ad intervenuta prescrizione. Risulta tuttavia provato sia dalle risultanze documentali sia da quelle testimoniali che il ricorrente avesse ricevuto l’incarico per l’azione di risarcimento del danno in sede civile ed avesse rassicurato l’assistito della propria attività con la consegna di copia dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Brescia, asserendo l’imminente deposito della sentenza, circostanze che si sono rivelate non vere in quanto non è risultato pendente davanti al Tribunale di Brescia il procedimento . Pertanto correttamente il COA ha ritenuto responsabile il ricorrente della violazione degli artt. 5, 6, 7 e 38 del previgente codice deontologico violazione di obblighi di probità, lealtà, fedeltà e diligenza . Valutazione dei fatti e sanzioni applicate. Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce la legittimità e la corretta valutazione dei fatti e delle prove testimoniali effettuata dal COA, in forza del principio del libero convincimento. Difatti, la decisione deve ritenersi legittima allorquando risulti coerente, come nel caso in esame, con le risultanze documentali, acquisite al procedimento . Infine, il Consiglio sottolinea altresì la correttezza della sanzione disciplinare adottata nonostante l’entrata in vigore del nuovo codice deontologico, il quale pur prevedendo per le suddette violazioni la sanzione della censura, in luogo della sospensione, non esclude, tuttavia, esso codice, che quest’ultima pena disciplinare possa trovare applicazione in presenza di circostanze aggravanti . Pertanto, la consegna al cliente dell’atto di citazione e la falsa rassicurazione della imminente pubblicazione della sentenza sono state valutate dal COA come circostanze aggravanti, che rilevano anche con riguardo alle corrispondenti norme del nuovo codice, il quale prevede nell’ipotesi di gravità del comportamento del professionista, la sanzione della sospensione . Il Consiglio Nazionale Forense dunque rigetta il ricorso.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 27 aprile 2017 – 24 novembre 2017, numero 187 Presidente Picchioni – Segretario Sorbi Fatto L’avv. [ricorrente] impugna la decisione del COA di Cremona con la quale gli è stata inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro per aver violato gli obblighi di probità, lealtà, fedeltà e diligenza per avere riferito al Sig. [tizio] di aver intrapreso l’azione civile di risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili della morte della figlia [mevia], così come da incarico conferito dal cliente, e per averlo rassicurato consegnando nell’anno 2009, a conferma, copia dell’atto di citazione avanti al Tribunale di Brescia, asserendo l’imminente deposito della sentenza, circostanze che nell’estate 2013 si sono rivelate non vere in quanto non è risultato pendente avanti alTribunale di Brescia il procedimento e per non aver adempiuto al mandato allo stesso conferito”. Ciò in violazione degli artt. 5, 6, 7 e 38 del previgente Codice Deontologico. La notizia di illecito, che ha originato il procedimento disciplinare, era contenuta nell’esposto presentato in data 14 gennaio 2014 dal sig. [tizio] al COA di Cremona. A sostegno dell’impugnazione l’avv. [ricorrente] lamenta, anzitutto, un’erronea ricostruzione dei fatti di causa da parte del COA di Cremona, fatti che, a suo giudizio, si sarebbero dipanati come segue 1 L’incolpato ricevette incarico dall’esponente sig. [tizio] di assisterlo in tutti i processi penali conseguenti al tragico episodio dell’omicidio della figlia, ivi compresa la costituzione di parte civile, come risulta dalla nomina a difensore di fiducia datata 20.11.2002. 2 Il ricorrente svolge attività in campo penale ed è iscritto all’elenco dei difensori d’ufficio sin dall’iscrizione all’Albo nonché alle Camere Penali della Lombardia”. 3 Gli importi versati dal sig. [tizio] a titolo di spese legali sono serviti a rifondere l’attività svolta da due legali [ricorrente] e [caio] in due processi penali uno davanti al Tribunale dei Minori per tre fasi di giudizio e uno avanti al Tribunale Ordinario per tre gradi di giudizio e un rinvio della Cassazione in Corte d’Appello. 4 I versamenti effettuati dal [tizio] a titolo di spese legali sono tutti anteriori alla fine del 2004 quando i processi penali erano in corso e l’avv. [caio] ha dichiarato innanzi al COA che le questioni civilistiche sarebbero state affrontate dopo la chiusura dei procedimenti penali e che nulla egli ha mai saputo della causa civile di risarcimento danni. 5 L’avv. [caio] ha confermato che il ricorrente espletò attività difensiva nei processi penali e di essere stato chiamato, in qualità di codifensore, sia per l’esperienza sia per essere cassazionista”. 6 Il ricorrente non ricevette alcun mandato dall’esponente sig. [tizio] per l’azione civile di risarcimento danni e l’esponente non corrispose danaro finalizzato all’instaurazione di tale azione. L’avv. [ricorrente] contesta, inoltre, l’attendibilità dei testimoni che hanno reso dichiarazioni sfavorevoli alla sua posizione in quanto a Il teste sig. [ omissis ] ha affermato di essere a conoscenza dei fatti di causa ma ha poidichiarato che per circa quattro anni, dal 2007 al 2011, non ebbe alcun rapporto con il sig. [tizio]. b Il teste sig. [ omissis ] ebbe attriti professionali con il ricorrente. L’avv. [ricorrente] vanta, peraltro, dei crediti nei confronti del [ omissis ]. Il legale di fiducia del [ omissis ] risulta essere attualmente l’avv. [ omissis ], legale di fiducia dell’esponente [tizio]. Il ricorrente si duole, infine, del fatto che il COA di Cremona non abbia ammesso la testimonianza, dallo stesso richiesta, dell’avv. [sempronio] del Foro di Mantova, legale di uno dei responsabili dell’omicidio della figlia del [tizio], il quale avrebbe potuto confermare la versione dei fatti addotta dall’incolpato in relazione, in particolare, sia all’episodio della redazione dell’atto di citazione che sarebbe servito, secondo l’incolpato, ad agevolare le trattative con lo stesso avv. [sempronio] per l’ottenimento di un risarcimento sia al disinteresse che il [tizio] avrebbe sempre dimostrato in merito al risarcimento. Con le sopra sintetizzate doglianze, l’avv. [ricorrente] censura sostanzialmente la decisione del COA per erronea interpretazione/ricostruzione dei fatti del giudizio e delle prove acquisite nel corso dello stesso. Il COA di Cremona resiste con memoria del 05.02.2015. Diritto Il ricorso è privo di fondamento. Va preliminarmente osservato che i motivi di impugnazione riguardanti gli importi versati dal sig. [tizio] all’avv. [ricorrente] a titolo di spese legali e la contestata omissione della relativa fatturazione non hanno alcuna attinenza con il capo di incolpazione che ha determinato la sanzione inflitta rubricato al numero 2 della citazione e sono quindi inammissibili perché estranei alla ratio della decisione. Il COA ha infatti ritenuto responsabile l’avv. [ricorrente] della violazione dei precetti contenuti negli artt. 5, 6, 7 e 38 del previgente codice deontologico violazione degli obblighi di probità, lealtà, fedeltà e diligenza per avere riferito al sig. [tizio] di aver intrapreso l’azione civile di risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili della morte della figlia [mevia], così come da incarico conferito dal cliente, e per averlo rassicurato consegnando nell’anno 2009, a conferma, copia dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Brescia, asserendo l’imminente deposito della sentenza, circostanze che nell’estate 2013 si sono rivelate non vere in quanto non è risultato pendente davanti al Tribunale di Brescia il procedimento e per non aver adempiuto al mandato allo stesso conferito capo di incolpazione numero 2 . Dalla incolpazione di omessa fatturazione dei compensi ricevuti capo numero 1 il ricorrente è stato assolto per intervenuta prescrizione e su tale capo non esiste dunque materia di discussione. Orbene, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove correttamente eseguite dal COA procedente si vedano le deposizioni dei testi [ omissis ], [ omissis ], avvocati [ omissis ], [ omissis ] e [caio], riportate nella motivazione della decisione dimostrano il conferimento del mandato da parte del [tizio] al ricorrente per l’introduzione di un giudizio civile di risarcimento danni nonché il mancato adempimento di detto mandato da parte dell’incolpato che non avviò mai l’azione in sede civile rassicurando falsamente il cliente circa la pendenza della stessa, anche attraverso la consegna di un atto di citazione confezionato ad arte e mai notificato. Il COA ha, in particolare, ritenuto attendibili i testimoni escussi, che hanno confermato i fatti oggetto del capo di incolpazione, mentre ha giudicato inverosimile, generica, confusa e poco credibile la tesi difensiva prospettata dall’avv. [ricorrente] tendente ad asserire che la bozza dell’atto di citazione la quale dunque confermava da sola il conferimento del mandato avrebbe dovuto essere consegnata all’avv. [sempronio], legale di una delle controparti, al fine di avviare trattative risarcitorie. In conclusione, sulla base dell’istruttoria eseguita il COA ha correttamente valutato i fatti e le prove testimoniali e documentali pervenendo all’affermazione della responsabilità dell’incolpato in applicazione del principio del libero convincimento. Va qui ricordato che, per giurisprudenza costante di questo Consiglio sentenze 28 dicembre 2015, numero 226 24 dicembre 2015, numero 192 30 novembre 2015, numero 180 24 settembre 2015, numero 151 06 giugno 2013, numero 87 30 dicembre 2013, numero 224 , il giudice della deontologia ha ampio margine discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti deve ritenersi legittima allorquando risulti coerente, come nel caso in esame, con le risultanze documentali, acquisite al procedimento, né determina nullità del procedimento stesso la mancata audizione della testimonianza dell’avv. [sempronio], del tutto ininfluente ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti. L’avv. [sempronio], comunque, nulla avrebbe potuto riferire in quanto la bozza dell’atto di citazione predisposta dall’avv. [ricorrente] che , dunque, aveva ricevuto mandato a proporre l’azione giudiziaria non gli era stata mai consegnata. La deliberazione impugnata è immune quindi dalle censure formulate dal ricorrente. Per quanto riguarda la sanzione sospensione per mesi quattro deve rilevarsi che la stessa è stata correttamente applicata dal COA ai sensi dell’ordinamento previgente art. 40, c.1, numero 3, L. 1578/1933 tenuto conto della gravità dei fatti specie con riferimento alla consegna al cliente di una copia dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Brescia, con l’assicurazione altresì dell’imminente deposito della sentenza, circostanze entrambe avvio dell’azione giudiziaria e prossima pubblicazione della sentenza che nell’estate del 2013 si sono rivelate non vere. A fronte della gravità di tali circostanze la sanzione inflitta appare dunque proporzionata. Detta sanzione va confermata anche con riferimento al nuovo codice deontologico, le cui disposizioni sono applicabili, in virtù dell’art. 65, comma 5, della Legge 247/2012, ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore 15 dicembre 2014 se più favorevoli per l’incolpato. Al riguardo va osservato che le norme violate, indicate nel capo di incolpazione artt. 5, 6, 7 e 38 , trovano corrispondenza, nel codice vigente, negli articoli 9, 10 e 26. Gli artt. 9 e 10, collocati nei principi generali, non prevedono sanzioni edittali, ma ciò non significa che la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro e del dovere di fedeltà, in essi articoli sanciti, sia esclusa dal regime sanzionatorio di cui all’art. 53 della L.P. che comprende la sospensione , mentre l’art. 26 adempimento del mandato prevede, per la violazione dei commi 3 e 4, come sanzione edittale la censura e come sanzione aggravata la sospensione non superiore a un anno. Ora, pur prevedendo il nuovo codice deontologico, per le suddette violazioni art. 26, comma 3 e 4 , la sanzione edittale della censura, più mite della sospensione, non esclude, tuttavia, esso codice, che quest’ultima pena disciplinare possa trovare applicazione fino ad un anno in presenza di circostanze aggravanti. Orbene, nel caso in esame le circostanze valutate dal COA come aggravanti delle contestate violazioni artt. 5, 6, 7 e 38 , e cioè aver consegnato al cliente un atto di citazione e averlo assicurato della imminente pubblicazione della sentenza, pur sapendo che nessuna azione civile era stata avviata, rilevano anche con riguardo alle corrispondenti norme del nuovo codice, il quale, come si è visto, all’art. 26, commi 3 e 4, prevede, nell’ipotesi di gravità del comportamento del professionista, la sanzione della sospensione fino a un anno. Ritiene, pertanto, il Collegio, che la sanzione della sospensione del ricorrente dall’esercizio professionale per mesi quattro debba essere mantenuta ferma, stante la sua adeguatezza alla natura e alla gravità dei fatti addebitati. P.Q.M. visti gli artt. 50 e 54 RDL 27 novembre 1933, numero 1578 e il RD 22 gennaio 1934, numero 37 Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.