L’avvocato è responsabile dell’operato dei suoi dipendenti e collaboratori

Nonostante il legale possa andare esente da responsabilità per errori addebitabili esclusivamente a dipendenti o collaboratori che lavorano presso il suo studio, tale circostanza non fa venire meno l’obbligo di controllo sul loro operato.

Così il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 184/17, depositata il 24 novembre. Il caso. Un legale, ottenuto il mandato da un cliente per alcune procedure di ingiunzione di pagamento, in seguito al ricorso posto in essere da un debitore per la riduzione del pignoramento, disconosceva la dichiarazione del terzo pignorato affermando di non averla ricevuta, dichiarazione che invece risultava pervenutagli. Nonostante ciò, il legale notificava per conto del proprio cliente successivi atti di pignoramento presso terzi senza comunicarne ai medesimi gli esiti, giustificandosi con la circostanza di aver dato istruzioni alla propria segretaria di contattare i terzi pignorati e che la dichiarazioni dei terzi erano di fatto giunte presso il suo studio ma risultavano indirizzate non alla sua persona, ma ad un soggetto che espletava la propria attività lavorativa nello stesso appartamento ove è situato lo studio dell’incolpato . Su ricorso da parte del difensore delle controparti, il COA di Roma irrogava la sanzione della censura ed il legale proponeva impugnazione. La responsabilità del legale. Il CNF, preso atto delle risultanze del procedimento conclusosi innanzi al COA di Roma, disconosce la non conoscibilità delle dichiarazioni pervenute al legale poiché indirizzate a soggetto diverso e ritiene irrilevante l’eccezione per cui l’apertura di corrispondenza da parte di chi non ne è destinatario costituisca reato, in quanto la missiva era stata inviata altresì via fax. Inoltre, il Consiglio evidenzia che anche laddove si volesse riconoscere una responsabilità in capo alla segreteria dello studio, al legale andrebbe comunque addebitata l’omissione di quel controllo che avrebbe dovuto esercitare sulla sua dipendente . Pertanto il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 15 dicembre 2016 – 24 novembre 2017, n. 184 Presidente Picchioni – Relatore Salvi In fatto Con esposto pervenuto al COA di Roma in data 11 aprile 2011 l’avv. [tizio] per conto della [esponente] s.r.l. segnalava a fini disciplinari quanto segue. In data 17 ottobre 2009 il sig. [caio] rappresentato dall’avv. [ricorrente] otteneva decreto ingiuntivo n. [ omissis ] dal Tribunale di Roma per euro 59.015,42. In data 8.7.10 il Tribunale dichiarava la provvisoria esecutività del decreto limitatamente alla somma di euro 51.638,49. Conseguentemente l’avv. [ricorrente] procedeva a pignoramento presso terzi in data 19.10.10 per la somma di euro 441.000. Veniva presentato ricorso per la riduzione del pignoramento a seguito del quale veniva fissata una prima udienza per il giorno 3.2.11 nella quale l’avv. [ricorrente] affermava di disconoscere la copia della dichiarazione di terzo redatta da [alfa] scarl e di non aver ricevuto alcuna dichiarazione di terzo. Con detta dichiarazione la [alfa] affermava di essere debitrice della [esponente] di una somma tale da soddisfare l’intero credito e fino alla concorrenza di euro 75.0000 e che detto importo sarebbe stato trattenuto alla creditrice e messo a disposizione del Giudice dell’esecuzione. Alla successiva udienza del 10.2.11 veniva prodotta copia conforme della dichiarazione. L’avv. [ricorrente] disconosceva anche questa e negava di aver ricevuto qualsivoglia dichiarazione di terzo. Veniva disposto un rinvio al 24.2.11 per permetter la ricezione della dichiarazione di terzo. In data 23.2.11, un giorno prima dell’udienza, l’avv. [ricorrente] notificava altro atto di pignoramento presso terzi, aggiungendo alla lista delle otto società debitrici già raggiunte dalla notifica del primo atto un elenco di altri sette soggetti per un totale di quindici. Secondo l’esponente manifestamente inesistente per essere stato redatto dall’avv. [ricorrente] senza accesso dell’Ufficiale Giudiziario essendosi questi a lui sostituito, avendolo notificato direttamente a molti debitori al fine di danneggiare la debitrice. Inoltre notificava quale titolo la sentenza n. [ omissis ]/11 epilogo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo che sostituiva il titolo lasciando inalterato il diritto di credito. L’esponente scriveva all’incolpato affinché stendesse una lettera in relazione alla notifica dell’atto, ciò facendo senza riscontro. All’udienza in data 3.3.11 compariva il terzo pignorato [alfa] che ribadiva di aver tempestivamente e regolarmente inviato con tre modalità diverse fax, e-mail e racc. a.r. la propria dichiarazione allo studio legale [ricorrente] confermando altresì la capienza così che il Magistrato provvedeva all’assegnazione delle somme pignorate. 2. Nonostante ciò l’incolpato non poneva in essere alcun atto comunicativo diretto ai terzi raggiunti dal pignoramento volto ad evitare il congelamento di ulteriori somme ciò nonostante fosse stato invitato a farlo con lettere del 1/3/121 e 29/3/11. il COA di Roma adottava in data 10 ottobre 2013 delibera di apertura del procedimento con i seguenti capi di incolpazione A A seguito del ricorso per riduzione del pignoramento disconosceva la dichiarazione del terzo pignorato, scarl [alfa], affermando il mancato ricevimento della dichiarazione di terzo, disconoscendo, altresì, anche la copia conforme della dichiarazione resa dal terzo che invece risulta dallo stesso ricevuta anche a mezzo raccomandata con avviso di ritorno in data 11 novembre 2010. B Nonostante la pendenza del giudizio di cui al capo A , con udienza fissata al 24 febbraio 2011, in data 23 febbraio 2011 notificava ad altri debitori della S.r.l. [ESPONENTE] atto di pignoramento presso terzi e, nonostante la successiva assegnazione della somma, non comunicava tale esito ai soggetti terzi raggiunti dal nuovo atto di pignoramento. Violava così gli artt. 6, 14 e 49 del Codice Deontologico Forense. In Roma, dal 17 ottobre 2009 in poi. Venivano acquisiti unitamente all’esposto il decreto ingiuntivo, l’ordinanza, il pignoramento presso terzi, l’istanza di riduzione del pignoramento, i verbali delle udienze del 3 e 10 febbraio 2011, la dichiarazione del terzo pignorato, i verbali delle udienze in data 24 febbraio e 3 marzo e le lettere dell’avv. [tizio] all’incolpato del 1 del 29 marzo 2011. L’incolpato depositava memorie difensive. In data 6 maggio 2014 veniva notificato all’avv. [ricorrente] atto di citazione per l’udienza davanti al COA fissata per il giorno 19 giugno 2014. In sede dibattimentale l’esponente confermava il contenuto della doglianza. L’avv. C. sosteneva che la lettera era stata inviata al [caio] domiciliato presso il suo studio legale e di non esserne stato a conoscenza e di aver dato disposizioni alla sua segreteria affinché venissero immediatamente a contattare gli altri terzi pignorati. Inoltre il secondo pignoramento non fu iscritto a ruolo. Il COA, prosciogliendo da altri addebiti, riteneva fondati i fatti descritti nella loro materialità così come risulta provato che il secondo atto di pignoramento risultò inesistente in conseguenza della dichiarazione dell’UNEP di Roma. Accertato è anche il fatto che per un importo di euro 75.000 furono bloccati presso vari soggetti euro 441.000. Le giustificazioni avanzate consistenti nell’aver fatto contattare i debitori terzi pignorati dopo i solleciti dell’avv. [tizio] dalla segretaria dello studio a mezzo 3 telefono senza essersi preoccupato di inviare comunicazione scritta non sono secondo il COA sufficienti. Di conseguenza il COA ha irrogato la sanzione della censura. Il provvedimento sanzionatorio datato 19 giugno 2014 è stato depositato in data 3 settembre 2014 e notificato all’incolpato il 30 settembre 2014. In data 20/10/2014 presso ilo COA di Roma veniva depositato atto di ricorso. In diritto L’impugnazione si basa sui seguenti motivi. Afferma il ricorrente di essere stato in buona fede quando aveva disconosciuto il documento non avendolo mai ricevuto. Ciò perche il dott. [caio] espletava la sua attività lavorativa nello stesso appartamento ove è situato lo studio dell’incolpato. La raccomandata oggetto del procedimento era stata infatti indirizza al dott. [caio] presso lo studio dell’avvocato il quale, legale che non sarebbe stato avvertito dall’interessato. Il COA di Roma ha affermato che l’avv. [ricorrente] non poteva non sapere senza peraltro escutere il [caio]. L’incolpato secondo legge non avrebbe potuto aprire la raccomandata se non violando l’art. 616 cp. In relazione al capo C Il fatto è dovuto ad un errore della segretaria di cui l’incolpato era all’oscuro che avrebbe agito autonomamente commettendo per altro un grossolano errore procedurale. La procedura fu talmente sconclusionata da rendere evidente l’estraneità dell’incolpato che per altro non aveva nessun interesse alla nuova notifica. L’addebito relativo al mancato invio di un fax di rettifica non tiene conto del fatto che non è provato che l’addebito abbia raggiunto altri debitori oltre al [esponente], quali danni abbia causato e che l’iniziativa finì nel nulla. L’invio del fax fu ritenuto ultroneo e fonte di disorientamento. Conclusivamente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato previa audizione dei testi [caio] e [mevia]. La decisione del COA di Roma deve essere confermata. Gli elementi acquisiti dal COA risultano pienamente sufficienti alle necessità del giudizio, onde la richiesta di integrazione probatoria è da respingere in quanto le circostanze sulla quali i testi dovrebbero deporre non sarebbero comunque necessarie e rilevanti. In relazione al capo B ove anche si accolga la versione difensiva in ordine alla raccomandata destinata al terzo e quindi non apribile, esistono in atti elementi che smentiscono la decisività di tale assunto. 4 In primo luogo la suddetta missiva era stata inoltrata oltre che per posta per fax e mail dell’inoltro via fax allo studio dell’incolpato è dimostrato dalla carta intestata presente nel fascicolo posto che gli indirizzi mail comparenti sulla lettera della [alfa] corrispondono a quelli dell’incolpato. Ove anche si volesse giungere a sostenere che una missiva destinata ad un terzo per il quale si stanno svolgendo prestazioni professionali domiciliato presso lo studio legale sia da considerare riservata anche quando trasmessa sul fax dello studio, resta comunque decisivo il fatto che il documento in oggetto fu rammostrato all’incolpato alle udienza dei giorni 3.2.11 e 10.2.11 ed in quest’ultima data venne prodotta una copia conforme dell’atto. Con minima diligenza avrebbe potuto verificarne la circostanza contattando l’assistito o comunque ritenerla provata nella sua sostanza attivandosi per evitare il permanere di una situazione ingiustificatamente pregiudizievole per controparte. Per altro pur avendo contezza del contenuto della lettera della [alfa] come l’incolpato ha ammesso si veda l’atto ricorso nel quale sul punto e stata formulato un capitolo di prova la notifica a mezzo posta dell’ulteriore pignoramento il giorno prima dell’udienza del 24.2.11. La tesi difensiva addebita alla segreteria dello studio tale fatto asserendo altresì che il vizio formale della procedura è tale da escludere il coinvolgimento del professionista. Se così fosse all’avv. [ricorrente] andrebbe comunque addebitata l’omissione di quel controllo che avrebbe dovuto esercitare sulla sua dipendente. Il comportamento mantenuto dall’incolpato ha permesso di protrarre ben oltre il necessario e fino al 3.3.11 il pignoramento su una somma di 441.000 a fronte dell’importo del decreto ingiuntivo di poco superiore ad euro 50.000 fatto questo di evidente pregiudizio per il debitore. Per altro la linea difensiva non appare convincente posto che nell’imminenza dell’udienza del 24 febbraio l’aver notificato un nuovo atto, per di più privo dei necessari requisiti di forma, produceva l’effetto sostanziale di propalare del tutto ingiustificatamente notizie pregiudizievoli per la B [esponente] a quei terzi che con la stessa intrattenevano rapporti di lavoro. Per altro tale nuovo atto non costituiva copia del primo posto che il numero dei debitori della [esponente] destinatari dell’atto nel secondo erano svolti dagli originari otto a quindici. Il mandato in calce allo stesso è diverso da quello del primo atto notificato così come il testo. La somma indicata come oggetto della procedura passa da 52.382,61 a 54.759,97. 5 Tutto ciò induce a ritenere che l’atto fu formato in un tempo diverso dal primo con un autonomo intervento dell’avv. [ricorrente] che lo firmò e che autenticò il mandato. Per altro almeno in questa circostanza ben avrebbe potuto chiedere al [caio] del contenuto della raccomandata. La sanzione irrogata appare congrua e compatibile con l’apparato sanzionatorio del nuovo codice deontologico. P.Q.M. Visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.