L’adesione dell’avvocato all’astensione dalle udienze deve essere comunicata all’ufficio giudiziario

La mancata comparizione in udienza per adesione all’astensione dalle udienze proclamata su base nazionale non è legittimata dal fatto che la Corte fosse comunque a conoscenza dell’astensione medesima, essendo sempre necessaria la comunicazione dell’adesione dell’avvocato secondo le modalità di cui all’art. 3 del codice di autoregolamentazione.

Così si è epressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 684/18, depositata il12 gennaio. La vicenda. La Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile ex art. 348, comma 2, c.p.c. Improcedibilità dell’appello , il gravame proposto avverso la pronuncia di prime cure, decisione argomentata sulla base della mancata comparizione dell’appellante in udienza. La sentenza viene impugnata con ricorso in Cassazione per difetto di motivazione. Sostiene il ricorrente che la mancata comparizione in udienza non poteva essere interpretata come sinonimo di mancanza di interesse nella decisione, poiché motivata dall’adesione del difensore alla giornata di astensione dalle udienze indetta dall’Organizzazione Nazionale degli Avvocati, di cui era stata data comunicazione con preavviso di oltre 10 giorni. L’astensione dell’avvocato. Il Collegio sottolinea il diritto del difensore di aderire all’astensione dalle udienza legittimamente deliberata dalla categoria e, conseguentemente, di ottenere un rinvio della trattazione. In mancanza di rinvio e laddove il diritto di difesa risulti pregiudicato, gli atti assunti sono affetti da nullità, sempre che l’impedimento sia stato previamente portato a conoscenza dell’Ufficio giudiziario. Il codice di autoregolamentazione prevede infatti che l’adesione all’astensione è riconducibile al legittimo impedimento allorchè sia dichiarata, personalmente o tramite sostituto, all’inizio della trattazione dell’udienza oppure comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice, oltre che agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita. Applicando tali principi al caso di specie, risulta che il difensore del ricorrente non abbia correttamente esercitato la propria facoltà di astensione come previsto dal codice di autoregolamentazione, non potendo valere in tal senso l’assunto secondo cui, essendo la Corte territoriale a conoscenza dell’astensione nazionale, non era necessaria la relativa comunicazione. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 settembre 2017 – 12 gennaio 2018, n. 684 Presidente Manna – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto Con sentenza n. 604/2011 il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettava la domanda proposta da V.G. nei confronti del condominio omissis . V.G. proponeva appello. Il condominio omissis resisteva. Con sentenza n. 2333 del 29.5/7.6.2013 la corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello ai sensi dell’art. 348, 2 co., cod. proc. civ Premetteva la corte che il giudizio d’appello era soggetto ratione temporis alla disciplina introdotta con la legge n. 353/1990. Indi evidenziava che l’appellante non era comparso né alla prima udienza del 15.5.2013 né all’udienza successiva del 29.5.2013, ancorché del rinvio a tal ultima udienza avesse ricevuto rituale comunicazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso V.G. ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. Il condominio omissis ha depositato controricorso ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. l’erronea applicazione dell’art. 348 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5, cod. proc. civ. il difetto di motivazione. Deduce che del tutta legittima è stata la mancata comparizione all’udienza del 29.5.2013. Deduce infatti che l’ Organizzazione Nazionale degli Avvocati aveva indetto per il 29.5.2013 una giornata di astensione dalle udienze civili e penali, astensione comunicata in applicazione del codice deontologico - adottato con deliberazione del 13.12.2007 e pubblicato in G.U. del 4.1.2008 - con preavviso di oltre dieci giorni. Deduce quindi che la mancata comparizione all’udienza non può essere interpretata in guisa di mancanza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso è destituito di fondamento. Spiega questa Corte che è diritto del difensore - che aderisca all’astensione delle udienze legittimamente deliberata dal competente organismo forense - quello di ottenere un differimento della trattazione della causa, sicché lo svolgimento della suddetta attività, in presenza di tale impedimento, ben può determinare, ove ne sia da esse derivato pregiudizio al diritto di difesa, una nullità degli atti assunti che nondimeno l’impedimento in oggetto deve essere previamente portato a conoscenza dell’Ufficio giudiziario, siccome si tratta di una facoltà del difensore che, pur avendo origine o fonte in un deliberato collettivo , si esercita mediante un atto di esternazione individuale, la cui presenza è indefettibile, appartenendo alla sfera dei diritti personali la facoltà di aderire, o no, ad una decisione di astenersi dall’attività cfr. Cass. sez. lav. 23.1.2013, n. 1567 . Al contempo l’art. 3 del codice di autoregolamentazione del 13.12.2007 specifica che l’adesione all’astensione, affinché sia considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente a dichiarata - personalmente o tramite sostituto - dal legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine b comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita cfr. al riguardo controricorso, pag. 4 . Ebbene su tali premesse si rimarca che in nessun modo risulta - siccome ha puntualmente posto in risalto il condominio controricorrente cfr. controricorso, pagg. 5 - 6 - che il difensore del ricorrente ha provveduto ad esercitare la propria facoltà di aderire all’astensione mercé un atto di esternazione individuale e segnatamente ad esercitare la sua prerogativa nelle forme indicate dal summenzionato art. 3 del codice di autoregolamentazione. Del tutto ingiustificato quindi è l’assunto secondo cui la Corte . era notiziata di quella astensione in sede nazionale, . che lo stesso Collegio ne era informato . non essendo necessario comunicare a verbale la astensione così ricorso, pagg. 2 - 3 . Analogamente per nulla si giustificano la denuncia, invero in forma del tutto generica, di omessa motivazione, di illogicità ed ingiustizia della decisione cfr. ricorso, pag. 3 . In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, V.G. , va condannato a rimborsare al condominio omissis le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Si dà atto che il ricorso è datato 16.1.2014. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall’1.1.2013 , si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, V.G. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente, V.G. , a rimborsare al controricorrente, condominio omissis , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, V.G. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit