Minimi tariffari e importanza dell’attività nella liquidazione del compenso dell’avvocato

In tema di liquidazione del compenso professionale spettante all’avvocato, nel vigore della disciplina precedente all’introduzione dell’equo compenso, la Suprema Corte si è espressa in merito alla vincolatività dei minimi tariffari, anche in relazione all’importanza dell’attività svolta.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 30286/17, depositata il 15 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Avellino, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva condannato, Equitalia Sud s.p.a. e il Comune di Amalfi al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado di giudizio. Avverso la decisione di merito ha proposto ricorso per Cassazione l’interessata denunciando con un unico motivo violazione degli artt. 92 c.p.c. e gli artt. 2,4,5,28 d.m. n. 55/2014 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense . Criteri di liquidazione. In particolare la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia immotivatamente liquidato i compensi di avvocato sotto i valori minimi, senza tener conto dell’importanza dell’attività svolta. Occorre premettere che, ad oggi, a seguito dell’introduzione dell’ equo compenso nel d.l. n. 148/17 convertito in legge dalla l. n. 172/2017, la determinazione del compenso professionale per l’avvocato ha subito variazioni rispetto a quanto deciso dalla Cassazione nella fattispecie. Ciò detto, nel caso di specie, la Suprema Corte ha osservato che i criteri per la liquidazione del compenso per la prestazione professionale, contenuti nel regolamento previsto dal d.m. n. 55/2014, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione di quanto dovuto ed operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso in base a valori medi su cui poter effettuare poi aumenti o diminuzioni secondo percentuali stabilite. Minimi tariffari e importanza dell’attività. Infatti, secondo la Corte, non sussiste più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali art. 24 l. n. 794/1942 . In ragione di ciò, secondo la Cassazione, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55/2014 il Giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento e diminuzione . La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, le censure del ricorrente sono tutte erroneamente rivolte alla vincolatività dei parametri descritti ed in oltre, riguardano una controversia dal valore esiguo e priva di particolari difficoltà o importanza della lite. Per questo motivo la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 30 ottobre – 15 dicembre 2017, n. 30286 Presidente Amendola – Relatore Vincenti Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, M.B. socio della già Ottiero di M.B. & amp C. s.a.s. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avellino, in data 26 novembre 2015, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Montoro Superiore e in accoglimento dell’appello proposto dalla medesima M. sul capo concernente la compensazione delle spese di lite, condannava, pro quota, Equitalia Sud S.p.A., il Comune di Amalfi, il Comune di Maiori e la Prefettura di Napoli al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio, liquidando le prime in Euro 80,00 per esborsi e in Euro 178,00 per compensi e le seconde in Euro 125,00 per esborsi e in Euro 165,00 per compensi, oltre accessori di legge che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Equitalia Sud S.p.A., Comune di Amalfi, Comune di Maiori e Prefettura di Napoli che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata al difensore della ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. Considerato che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 92 cod. proc. civ., 2, 4, 5 e 28 del d.m. n. 55 del 2014, per aver il Tribunale immotivatamente liquidato i compensi di avvocato, in primo e secondo grado, sotto i valori minimi, senza tener conto dell’importanza dell’attività svolta, con liquidazione di quelli del giudizio di appello in misura inferiore al primo grado che il motivo è inammissibile che si deve al riguardo osservare che il regolamento di cui al d.m. n. 55 del 2014, emanato in forza dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 e in un assetto ordinamentale che già contemplava l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012 , disciplina i parametri dei compensi all’avvocato per la prestazione professionale resa per quanto interessa ai fini della presente decisione in ambito giudiziale. Tali parametri , indicati dal comma 1 dell’art. 4 del citato d.m., operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi indicati nella tabelle allegata allo stesso d.m. n. 55 del 2014 su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali aumento fino all’80 per cento, diminuzione fino al 50 per cento per la fase istruttoria, l’aumento è possibile fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento che, quindi, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione dei onorari professionali art. 24 della legge n. 794 del 1942 cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente d.m. n. 140 del 2012 , i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard quella media del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017 che, pertanto, avverso la liquidazione dei compensi potrà denunciarsi in sede di legittimità la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., in quanto resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione Cass., S.U., n. 8053/2014, Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 7402/2017 ovvero per error in indicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ipotesi di violazione del limite di cui al citato art. 2233, secondo comma, cod. civ. che, nella specie, le censure della ricorrente non sono affatto orientate a far valere i vizi anzidetti, bensì sono prospettate nell’ottica della vincolatività dei parametri e dei valori economici di cui al d.m. n. 55 del 2014, là dove, peraltro, esse riguardano una controversia dal valore esiguo Euro 892,92 , senza che in ricorso si dia contezza specifica della difficoltà e importanza della lite attinente a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, contestate anzitutto per mancata notifica del verbale di accertamento , la quale in secondo grado è stata limitata alla sola statuizione sulla compensazione delle spese processuali di primo grado e, quindi, dal valore ancor più circoscritto e dalla importanza e difficoltà ancor più attenuata che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.